Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della Legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 gennaio 1998

dal pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Maietta

Roberto e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Avellino, iscritta

al n. 214 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione avverso

un'ordinanza ingiunzione emessa dal locale Ispettorato provinciale

del lavoro, il pretore di Avellino, con ordinanza emessa il 2 gennaio

1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

(dell'art. 23) della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale) e dell'art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui

(secondo la costante interpretazione giurisprudenziale) non

consentono al pretore di condannare il ricorrente, nel caso di

soccombenza, e salva l'applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., al

pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione

resistente costituitasi a mezzo di propri funzionari;

che, secondo il rimettente, le norme impugnate si pongono in

contrasto: a) con l'art. 24 Cost., in quanto, non essendo prevista

alcuna sanzione nel caso di infondatezza dell'opposizione, il

ricorrente non subisce alcuna conseguenza pregiudizievole, ricevendo

viceversa solo vantaggi dalla proposizione dell'azione, che gli

consente comunque, nel peggiore dei casi, di pagare dopo molti anni

la stessa somma dovuta nel suo ammontare iniziale, senza neppure gli

interessi; b) con l'art. 97 Cost., poiché la gratuità del processo

in questione, la previsione di tutti gli adempimenti a carico

dell'ufficio, l'assenza di sanzioni, l'inoperatività dell'onere

delle spese processuali, da un lato, e la complessità del giudizio,

dall'altro, comportano per l'amministrazione della giustizia un

aggravio sia quantitativo che qualitativo, spesso sproporzionato

rispetto all'entità degli interessi coinvolti, ciò comportando uno

sviamento della sua funzione ed un intralcio alla medesima; c) con

l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento

rispetto a quanto disciplinato, nel nuovo processo tributario,

dall'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui

si prevede che il Ministero delle finanze, ove stia in giudizio a

mezzo di propri funzionari, ha diritto al rimborso delle spese

processuali in base alle tariffe degli avvocati, per diritti ed

onorari, ridotti questi ultimi del 20 per cento.

Considerato che questa Corte ha più volte riconosciuto, in termini

generali, l'ampia discrezionalità spettante al legislatore nel

dettare le norme processuali, col solo limite della non irrazionale

predisposizione degli strumenti di tutela (cfr. sentenza n. 295 del

1995);

che, più in particolare, essa ha precisato come l'istituto della

condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur

avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile,

potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice

del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92,

secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge - con

riguardo al tipo di procedimento - in presenza di elementi che

giustifichino la diversificazione dalla regola generale (sentenza n.

196 del 1982);

che, inoltre, il regolamento delle spese processuali comunque non

incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si

difende in giudizio, non potendosi affatto sostenere che la

possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali

(ovvero, dei diritti e degli onorari di avvocato) consenta alla parte

di meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue

difese (v., per tutte, sentenza n. 119 del 1969);

che, d'altra parte, il richiamo all'altrettanto univoca

giurisprudenza di questa Corte - secondo cui un modello processuale

non necessariamente deve costituire parametro per un rito diverso,

essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme

processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino

in strumenti procedimentali ricollegati a differenti sistemi in sé

compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee

(sentenze n. 53 del 1998 e n. 79 del 1997) - rende palesemente

inidoneo il particolare meccanismo di liquidazione di diritti ed

onorari, introdotto nel nuovo processo tributario (art. 15 del

decreto legislativo n. 546 del 1992), a fungere da tertium

comparationis onde verificare il denunciato vulnus al principio di

uguaglianza;

che, infine, rimane estraneo alle denunciate norme, regolanti

l'esercizio della funzione giurisdizionale, il parametro dell'art.

97 Cost., che attiene unicamente alle leggi concernenti l'ordinamento

degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto

amministrativo (cfr. sentenza n. 385 del 1997);

che, pertanto, la sollevata questione risulta manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale) e dell'art. 91 del codice di procedura civile,

sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione -

dal pretore di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte