Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/2002

Altra decisione · depositata il 12/04/2002 · relatore Francesco Amirante

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3,

ultima parte, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3

(Ordinamento del sistema sanitario regionale), promosso con ordinanza

emessa il 3 marzo 2001 dal Tribunale di Orvieto nel procedimento

civile promosso da Giulii Capponi Gino contro la Regione Umbria e

l'A.S.L. n. 4 di Terni, iscritta al n. 290 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,

1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Gino Giulii Capponi,

dell'A.S.L. n. 4 di Terni e della Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di una controversia di lavoro promossa da

un ex direttore generale di un'azienda unità sanitaria locale nei

confronti dell'azienda stessa e della Regione Umbria, il Tribunale di

Orvieto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 34,

comma 3, ultima parte, della legge della Regione Umbria 20 gennaio

1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), nella parte

in cui prevede la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in

corso a quella data;

che in punto di fatto il giudice a quo deduce che il

ricorrente era stato nominato direttore generale dell'azienda

sanitaria n. 4 della Regione Umbria, poi soppressa mediante

incorporazione nell'azienda sanitaria n. 5 che aveva assunto il n. 4,

e che, a seguito di tale soppressione, la Regione Umbria, avvalendosi

del disposto della norma impugnata, aveva comunicato al direttore

generale l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per

sopravvenuta impossibilità di svolgimento dell'incarico;

che il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento suddetto,

aveva chiesto al giudice del lavoro di dichiarare l'insussistenza

dell'impossibilità sopravvenuta, con conseguente condanna della

regione al pagamento degli importi che egli avrebbe avuto diritto a

percepire in caso di normale continuazione del rapporto di lavoro;

che secondo il tribunale la questione di legittimità

costituzionale della norma impugnata è comunque rilevante, benché

la Regione Umbria abbia fatto esclusivo riferimento

all'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi

dell'art. 2228 cod. civ., poiché appare logico ricomprendere nella

fattispecie di cui alla norma impugnata anche la situazione oggetto

dell'art. 36 della medesima legge regionale, in quanto l'ipotesi di

risoluzione "di diritto" di cui all'art. 34 si presenta più ampia

della precedente;

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il

tribunale osserva che la norma in esame si pone in contrasto con

entrambi gli invocati parametri costituzionali: con l'art. 117 Cost.,

perché, essendo il contratto stipulato tra il direttore generale e

la regione un contratto di natura privatistica, esso dev'essere

disciplinato soltanto da norme statali, sicché la normativa

regionale si è posta in contrasto con quella statale in una materia

sottratta alla sua competenza; col principio di eguaglianza, perché,

trattandosi di norma finalizzata all'applicazione in pochi casi

concreti, la stessa difetterebbe dei necessari requisiti di

generalità ed astrattezza, creando così un'ingiustificata

disparità di trattamento tra i destinatari della norma e gli altri

soggetti che vedono il loro rapporto di lavoro disciplinato soltanto

dalla legge statale;

che si è costituito in giudizio il funzionario ricorrente,

chiedendo l'accoglimento della questione;

che si sono costituite in giudizio, altresì, la Regione

Umbria e l'azienda unità sanitaria locale n. 4 della medesima

regione, concludendo entrambe per l'inammissibilità o l'infondatezza

della questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente

questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è

entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il

cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato

come parametro nel giudizio a quo;

che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare

l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la

restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i

termini della questione a suo tempo sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Orvieto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte