Sentenza n. 118/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23, ultimo
comma, e 26, primo e secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1962
dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Galbusera
Giovanni ed il fallimento della "Società Industria Confezioni e
Maglierie Ferba", iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 del 6
ottobre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il giudice delegato al fallimento della "Industria Confezioni e
Maglierie Ferba - Società di fatto", con decreto 19 aprile 1961,
notificato il 4 maggio 1961, ingiungeva a Giovanni Galbusera, associato
in partecipazione della Società fallita, di versare al curatore la
somma di lire 5.899.744, quale residuo dei conferimenti da lui dovuti
nei limiti delle perdite a suo carico, a norma degli artt. 77 e 150 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).
Contro tale provvedimento il Galbusera proponeva opposizione, con
atto di citazione notificato il 18 maggio 1961, nelle forme previste
dagli artt. 633 e segg. del Cod. proc. civile.
Il curatore, nel chiedere che l'opposizione fosse dichiarata
inammissibile o infondata, eccepiva preliminarmente la tardività di
essa, perché non proposta nel termine di tre giorni, ai sensi
dell'art. 26 della legge fallimentare.
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 22 giugno 1962, rilevava che
il citato art. 26, primo comma, in quanto prevede l'esperibilità del
reclamo entro tre giorni dalla data del decreto, prescindendo da
qualsiasi pubblicità di questo, o dalla sua comunicazione agli
interessati, rende impossibile e di estrema difficoltà la proposizione
del reclamo stesso e quindi l'esercizio dell'azione a tutela dei
diritti; rilevava inoltre che il secondo comma dello stesso articolo e
l'ultimo comma dell'art. 23, in quanto configurano il provvedimento del
Tribunale fallimentare come decreto, lo sottraggono a qualsiasi
gravame, escludendo così il ricorso in cassazione per violazione di
legge. Il Tribunale, quindi, sollevava d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 23, ultimo comma, e 26, primo
comma, nella parte che dice: "entro tre giorni dalla data del
decreto", e secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in
riferimento agli artt, 24, primo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
6 ottobre 1962, n. 252.
Non essendosi costituita nessuna delle parti, la causa veniva
decisa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
L'ordinanza del Tribunale di Venezia ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 23 e 26 del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267 (c. d. legge fallimentare), sulla base di una interpretazione
del detto decreto secondo la quale le disposizioni contenute negli
articoli indicati si applicherebbero, oltre che ai provvedimenti
ordinatori, anche ai provvedimenti decisori del giudice delegato,
incidenti comunque su diritti soggettivi.
Ritiene la Corte di non poter condividere questa interpretazione
della legge fallimentare e degli articoli impugnati.
Il decreto 16 marzo 1942 contiene una disciplina del fallimento, la
quale, mentre si ispira alle particolari esigenze delle procedure
concorsuali, si inquadra nel sistema dell'ordinamento giuridico e trova
in questo i suoi limiti. In particolare, la tutela degli interessi
generali, a cui è diretta la speciale procedura fallimentare, si
integra e si armonizza, nell'unità dell'ordinamento con la tutela dei
diritti soggettivi garantiti dal diritto comune.
Sulla base di tali premesse va considerata la disposizione
dell'art. 26 della legge fallimentare, relativa al reclamo al Tribunale
contro i decreti del giudice delegato, da proporre entro tre giorni
dalla data.
La norma si collega ai poteri di direzione amministrativa del
fallimento, attribuiti al giudice delegato dal precedente art. 25, e si
ispira, da una parte, all'esigenza di rendere possibile, nell'interno
dell'amministrazione fallimentare, una revisione dei provvedimenti del
giudice, eventualmente lesivi degli interessi del reclamante;
dall'altra, all'esigenza di rapidità delle operazioni fallimentari.
Ciò spiega il carattere esecutorio attribuito al provvedimento del
giudice, la brevità del termine per ricorrere e l'esaurirsi del
reclamo nell'ambito della procedura fallimentare.
Non si può, invece, ritenere che la norma dell'art. 26 si
riferisca a provvedimenti emessi dal giudice delegato nell'esercizio di
funzioni di cognizione, aventi per oggetto diritti soggettivi.
Ciò è escluso sia dalla stessa struttura del reclamo da essa
previsto, sia dalle forme e dalle garanzie di tutela dei diritti
soggettivi, assicurate dal l'ordinamento generale. Quanto alla
struttura del reclamo, è da notare che è legittimato a proporlo
"chiunque vi abbia interesse"; che è deciso in camera di consiglio,
con decreto per il quale non si richiede motivazione; infine, che non
sospende l'esecuzione: elementi, questi, che, normalmente, non sono
propri - secondo il nostro ordinamento - dei rimedi destinati alla
tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi.
D'altra parte, l'applicazione dell'art. 26 ai provvedimenti del
giudice delegato che decidono su diritti soggettivi porterebbe a una
decadenza dall'esercizio dell'impugnativa di essi nel predetto termine
di tre giorni, decorrenti dalla data del provvedimento,
indipendentemente dalla effettiva conoscenza di esso da parte
dell'interessato. Ora, non soltanto la brevità del termine renderebbe
eccessivamente difficile l'esercizio della tutela del diritto, sopra
tutto per chi al momento della emanazione del decreto sia ancora fuori
della procedura fallimentare (caso dell'associato in partecipazione),
ma la mancanza di ogni garanzia di pubblicità, o, comunque, di
conoscenza del provvedimento stesso da parte del terzo interessato
potrebbe, di fatto, rendere addirittura impossibile l'esperimento del
ricorso: si avrebbe, cioè, l'incongruità del decadere
dall'impugnativa di un provvedimento lesivo di un diritto prima di
averne avuto conoscenza, sia legale che di fatto. Tutto ciò
contrasterebbe con i principi che esigono la congruità dei termini di
decadenza, in generale (arg. ex art. 2965 del Cod. civ.); con i
principi che stabiliscono la decorrenza dei termini delle impugnazioni
dalla conoscenza dell'atto impugnabile, e quanto meno dal fatto che
l'emanazione di esso sia stata portata nella sfera di conoscibilità
degli interessati all'impugnativa (artt. 326, 327 cpv. del Cod. proc.
civ.); con i principi, infine, che, vogliono assicurata la effettività
dell'esercizio del diritto di difesa (sentenza di questa Corte n. 93
del 1962).
È perciò da escludere che la tutela pubblicistica degli interessi
generali, a cui si informa la disciplina della procedura fallimentare e
che tende a imprimere a questa caratteri di rapidità e di scioltezza,
possa portare a situazioni nelle quali si abbia, non già una
limitazione o un affievolimento dei diritti soggettivi, ma addirittura
l'impossibilità di una loro tutela giurisdizionale.
Va, pertanto, riconosciuto che esattamente la giurisprudenza e la
dottrina dominanti hanno ritenuto che l'art. 26 della legge
fallimentare non si applica ai provvedimenti decisori del giudice
delegato, incidenti su diritti soggettivi, quale il provvedimento
previsto dall'art. 77 della stessa legge (ingiunzione all'associato in
partecipazione di versare la parte ancora dovuta dei conferimenti, nel
limite delle perdite a suo carico): provvedimento che è,
conseguentemente, impugnabile con opposizione, secondo le norme del
diritto comune (art. 645 del Cod. proc. civile).
Né possono trarsi argomenti contrari all'interpretazione qui
esposta dagli artt. 242 e 258 della legge, a cui fa riferimento
l'ordinanza. Trattasi, infatti, di norme transitorie, le quali
disponevano che le forme del procedimento stabilite dalla legge stessa
si applicavano anche ai fallimenti in corso (art. 242), e che, nei
giudizi contro i soci per i versamenti ancora dovuti, la causa veniva
rimessa dal Tribunale al giudice delegato, perché questi provvedesse
nei termini dell'art. 150 (art. 258). Ma è chiaro che le procedure
stabilite dalla nuova legge si applicavano ai fallimenti in corso nei
limiti ad esse propri, e che la rimessione al giudice delegato dei
giudizi in corso per versamenti dei soci non implicava che il
provvedimento da lui emesso a termini dell'art. 150 non potesse essere
impugnato con la comune opposizione ai decreti ingiuntivi, se questa
impugnabilità discende dal sistema. Anzi, potrebbe dirsi che la norma
transitoria conferma questa impugnabilità, perché altrimenti le parti
sarebbero state private, in pendenza del giudizio, della garanzia del
procedimento comune: vale a dire, lo jus superveniens, peggiorando la
posizione processuale delle parti, avrebbe ridotto la tutela dei loro
diritti soggettivi.
In base alle esposte considerazioni, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare si rivela
infondata, in quanto la norma di esso che prevede il reclamo al
Tribunale contro i provvedimenti del giudice delegato entro il termine
di tre giorni dalla data non si applica alle impugnative dei
provvedimenti decisori dello stesso giudice, e pertanto non è in
contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Come questa
Corte ha già avuto occasione di affermare, si può assumere la
violazione dell'art. 24 della Costituzione solo quando il legislatore
abbia limitato la difesa processuale di un diritto da esso stesso
attribuito o riconosciuto (sentenza n. 57 del 1962).
Per le stesse ragioni deve ritenersi non fondata la questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 26, secondo comma, e
dell'art. 23, ultimo comma, della stessa legge fallimentare, in
riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione in quanto
dalla esposta interpretazione dell'art. 26, primo comma, discende che
le norme del secondo comma di esso e dell'ultimo comma dell'art. 23 non
si applicano ai predetti provvedimenti decisori del giudice delegato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 23, ultimo comma, e 26, primo e secondo comma, del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, recante norme sulla disciplina del fallimento, in
riferimento agli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte