Sentenza n. 118/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1964 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25 del
Codice di procedura civile e degli artt. 6, 7, 8 e 10 del T. U. 30
ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1963 dal Pretore di Pieve di
Cadore nel procedimento civile vertente tra Marchiafava Giuseppe e
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 30 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964;
2) ordinanza emessa il 31 marzo 1964 dal Pretore di S. Agata di
Militello nel procedimento civile vertente tra Faraci Biagina e
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, nonché Corpina Calogero e
Sinagra Maria, iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 144 del 13
giugno 1964.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 18 novembre 1964 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per
l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con la prima delle ordinanze in epigrafe, nella controversia
in materia di imposta generale sull'entrata tra Marchiafava Giuseppe e
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il Pretore di Pieve di
Cadore ha promosso giudizio di legittimità costituzionale nei
confronti dell'art. 25 del Codice di procedura civile in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ritenendo invece manifestamente
infondata la questione relativa a un preteso contrasto della medesima
disposizione con l'art. 25 della Costituzione.
Ai fini della rilevanza della questione il Pretore, pur
riconoscendo che, una volta pronunciata l'illegittimità della
disposizione impugnata, la causa esulerebbe nondimeno dalla sua
competenza - appartenendo, ai sensi dell'art. 9 del Codice di procedura
civile, alla competenza del Tribunale di Belluno -, afferma che
tuttavia la risoluzione della questione proposta è indispensabile per
consentirgli di conoscere se, nel dichiarare la propria incompetenza,
egli debba rimettere la causa a questo ultimo Tribunale oppure a quello
di Venezia, che sarebbe competente in base alla regola del foro dello
Stato enunciata nell'impugnato art. 25.
Circa il merito della questione il Pretore osserva che l'art. 25
del Codice di procedura civile contrasterebbe con l'art. 3 della
Costituzione pel fatto di concedere allo Stato parte in causa nei
giudizi civili un vero e proprio privilegio in ordine alla sede di
trattazione dei giudizi: privilegio il quale per giunta si
risolverebbe frequentemente in un maggiore onere economico per le parti
private, costrette a partecipare ai giudizi fuori della sede
"naturale". Tutto ciò concreterebbe anche una violazione dei principi
dello Stato di diritto nonché dell'art. 24 della Costituzione, dal
quale, in coordinamento con l'art. 3, discenderebbe che "tutti debbono
essere posti nelle stesse condizioni per poter ugualmente e liberamente
adire il giudice".
L'ordinanza è stata notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 1964. Essa era stata comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento il 9 gennaio, ed è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 67 del 14 marzo, Nel giudizio
davanti a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del
Consiglio dei Ministri con atto d'intervento dell'Avvocatura generale
dello Stato depositato il 5 marzo 1964.
In tale atto si sottolinea particolarmente che il principio del
foro erariale attua una concentrazione per ragione di materia e non di
territorio, e ha la sua giustificazione in esigenze di economicità e
di buon andamento dell'organizzazione dell'Amministrazione, nonché di
specializzazione del giudice: ragioni le quali ridondano tutte a
beneficio dell'intera collettività e quindi dei singoli cittadini
(compresa la controparte dell'Amministrazione che nel singolo giudizio
si trovi a essere svantaggiata dall'applicazione di quel principio).
Ciò posto, sarebbe inappropriato il riferimento ai precetti
costituzionali invocati nell'ordinanza di rinvio.
2. - Un analogo giudizio di legittimità costituzionale è stato
proposto dal Pretore di S. Agata di Militello, con la seconda delle
ordinanze in epigrafe, nella controversia in materia di imposta di
registro tra Faraci Biagina e l'Amministrazione finanziaria dello
Stato, nonché Corpina Calogero e Sinagra Maria.
Premesso che le disposizioni sul foro erariale realizzano, nelle
controversie riguardanti l'Amministrazione statale, uno spostamento di
competenza territoriale, e sottolineato che ciò è suscettibile di
risolversi in un notevole aggravio del costo del processo per le altre
parti, quel Pretore, appellandosi anch'egli alle esigenze dello Stato
di diritto, ritiene che le ricordate disposizioni si risolverebbero, da
un lato, in una violazione dell'art. 25 della Costituzione, il quale
esige che nessuno venga distolto dal giudice naturale, dall'altro -
data l'anzidetta posizione di svantaggio fatta ai litiganti privati nei
confronti dell'Amministrazione -in una violazione degli artt. 24 e 113
della Costituzione, che assicurano a tutti il diritto di agire e
difendersi in giudizio nei confronti di chiunque, e in particolare
della pubblica Amministrazione. Pertanto, in riferimento ai menzionati
due articoli della Costituzione, ha rimesso a questa Corte la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 8 del T. U. 30 ottobre 1933,
n. 1611, sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio "(al
quale, per compiutezza, devono aggiungersi anche gli artt. 6, 7 e 10,
nonché l'art. 25 del Codice di procedura civile in relazione all'art.
9 dello stesso Codice)".
L'ordinanza è stata notificata alle parti private il 28 e 29
aprile, all'Amministrazione finanziaria il 2 maggio, al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 5 maggio 1964.
Essa era stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento
il 27 aprile ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 144
del 13 giugno 1964.
Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti il
Presidente del Consiglio dei Ministri con atto d'intervento
dell'Avvocatura generale dello Stato e il Ministro delle finanze con
deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, entrambi depositati il
16 maggio 1964.
La difesa del Presidente del Consiglio si basa sulle stesse
argomentazioni fatte valere nella causa proposta dal Pretore di Pieve
di Cadore. Quella del Ministro delle finanze sottolinea particolarmente
l'inesattezza dell'affermazione di un maggior costo del processo
davanti al foro erariale, giacché "le tariffe forensi, come le spese
di giustizia, sono uguali per tutto il territorio dello Stato" e la
presenza personale delle parti, almeno nella maggior parte dei casi,
non è necessaria. Si sofferma inoltre sull'art. 9 del Codice di
procedura civile, per osservare che la riserva al giudice collegiale
delle controversie tributarie - riserva che riguarda anche i tributi
non statali -, se può importare un aggravio di spese per quei giudizi
che per valore potrebbero rientrare, in base al criterio generale,
nella competenza pretorile, non urta contro la Costituzione, giacché
questa non detta disposizioni destinate a regolare la competenza per
valore dei giudici.
3. - Nei due giudizi l'Avvocatura dello Stato ha presentato due
identiche memorie, depositate il 30 settembre.
In esse si contesta la violazione dell'art. 25 della Costituzione,
ricordando la giurisprudenza della Corte che ha precisato il concetto
di giudice naturale, e in particolare la sentenza n. 119 del 1963 che
ha affermato espressamente che il giudice indicato dalle disposizioni
sul foro erariale "è esso stesso un giudice naturale precostituito per
legge". Con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione si fa poi
osservare che, se dalle disposizioni impugnate tutti i cittadini sono
trattati alla stessa stregua rispetto allo Stato, se questo rappresenta
la collettività dei cittadini giuridicamente organizzati, se le norme
sul foro dello Stato furono dettate a fini di efficienza della funzione
amministrativa e di quella giurisdizionale, non può vedersi alcuna
illegittimità - stante la diversità delle situazioni e delle ragioni
- nel fatto che per le cause dello Stato sia prevista una competenza
giurisdizionale non coincidente con quella comune. Con riferimento
infine agli artt. 24 e 113 della Costituzione l'Avvocatura ribadisce le
precedenti deduzioni.
4. All'udienza di trattazione le due cause sono state discusse
congiuntamente e l'Avvocato dello Stato si è riportato alle difese
scritte. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi sono stati trattati congiuntamente e possono
essere riuniti. Con le due ordinanze di rimessione - e in particolare
con quella del Pretore di S. Agata di Militello - vengono investite
tutte le disposizioni riguardanti (secondo l'espressione dell'art. 25
del Codice di procedura civile) il foro dello Stato (artt. 6, 7, 8 e 10
del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, e art. 25 del Codice di procedura
civile). Le questioni sollevate hanno quindi, in sostanza, un unico
oggetto.
Né ha importanza, a tal fine, che i motivi addotti dalle due
ordinanze a sostegno della illegittimità costituzionale non coincidono
se non in parte.
2. - Secondo un primo profilo l'illegittimità della prescrizione,
per le cause dello Stato, di un foro particolare - il quale può non
coincidere col foro davanti al quale in casi identici debbono esser
portate le cause in cui non sia parte lo Stato - viene prospettata con
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto le
disposizioni impugnate conferirebbero allo Stato un ingiusto
privilegio, cui si accompagnerebbe una diminuzione della possibilità,
per gli altri soggetti interessati ai giudizi in cui sia parte lo
Stato, di difendere le proprie posizioni giuridiche.
Occorre riconoscere che la regola del foro dello Stato è
effettivamente in grado di rendere più elevato, per le altre parti, il
costo del processo, quando quest'ultimo abbia a svolgersi in una sede
più lontana, rispetto alla loro residenza, nei confronti di quella
dove il giudizio si sarebbe svolto qualora la regola stessa non si
fosse dovuta osservare (basterebbe pensare, se non altro, alla
necessità di avvalersi di un difensore locale, e quindi di
raggiungerlo nella sua sede per illuminarlo sui fatti della causa,
ovvero alla necessità, alternativa con la prima, di sostenere - nel
caso di scelta di un difensore praticante nel luogo di propria
residenza - le maggiori spese previste dalle tariffe professionali per
gli spostamenti del difensore non locale fino alla sede del foro dello
Stato). Non ritiene però la Corte che tale maggior costo del processo
si risolva in una violazione del principio di eguaglianza e in una
effettiva diminuzione del diritto di agire e difendersi in giudizio.
Con riferimento al principio di eguaglianza è da osservare, in
coerenza con le costanti affermazioni di questa Corte, che esso non
può considerarsi vulnerato da una legge la quale regoli in modo
differente dagli altri un caso che presenti, rispetto a questi ultimi,
dei profili particolari idonei a non far apparire priva di ragione
meritevole di considerazione la disparità di trattamento (v., tra le
pronuncie più recenti relative a leggi contenenti una disciplina
differenziata per rapporti interessanti lo Stato, le sentenze nn. 87
del 1962, 81 del 1963, 77 del 1964). Orbene: la regola del foro dello
Stato ha una giustificazione sufficientemente adeguata, da un lato,
nell'esigenza di concentrare - in vista di un minor costo e di un
migliore svolgimento del servizio (cui fa richiamo anche l'art. 97
della Costituzione), e perciò a vantaggio dell'intera collettività
(ridondante indirettamente anche a beneficio dei singoli, e perciò
degli stessi eventuali avversari dello Stato in giudizio) - gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato; dall'altro nell'esigenza di concentrare i
giudizi cui partecipa lo Stato - frequentemente implicanti questioni
sui generis di complessa risoluzione - presso un numero ristretto di
sedi giudiziarie, sì da dare impulso alla specializzazione di queste
nel trattarli, con vantaggio dello svolgimento e dei risultati della
funzione giudiziaria, e quindi, ancora una volta, dell'intera
collettività.
Con riferimento al diritto di agire e difendersi in giudizio,
riconosciuto indistintamente a tutti dall'art. 24 della Costituzione,
è poi da osservare che la regola del foro dello Stato, mentre non
ferisce in modo diretto tale diritto costituzionalmente garantito, non
lo colpisce neppure in modo indiretto. Infatti, in primo luogo, il
maggior costo del giudizio - fatte le debite proporzioni, e tenendo
anche conto dell'istituto del gratuito patrocinio e del principio per
cui il vincitore in giudizio deve essere rimborsato delle spese
processuali - non può esser considerato tale da sconsigliare, a chi in
mancanza della regola del foro dello Stato l'avrebbe esercitata, la
difesa in giudizio (in qualità di attore o di convenuto) delle proprie
posizioni soggettive; in secondo luogo, esso ha una adeguata
giustificazione nelle ragioni di interesse generale (ridondanti anche a
beneficio dei singoli, uti universi) di cui gia si e detto.
3. - Proprio per le medesime ragioni la regola del foro dello Stato
non appare lesiva del precetto costituzionale per cui (in applicazione
del principio di legalità) la possibilità di agire in giudizio contro
la pubblica Amministrazione in difesa dei propri diritti e interessi
legittimi non può essere in alcun modo preclusa, limitata o diminuita
(art. 113 della Costituzione).
Infatti, se ha una sua logica e una sufficiente giustificazione e
non può esser considerata lesiva del diritto di agire e difendersi in
giudizio, garantito a tutela di qualsiasi posizione soggettiva
dall'art. 24 della Costituzione, essa non può nemmeno esser
considerata in contrasto con l'art. 113 (è il caso di ricordare, del
resto, che con la sentenza n. 87 del 1962 questa Corte affermò che la
tutela giurisdizionale contro la pubblica Amministrazione può essere
diversamente regolata, nei modi e nell'efficacia, dal legislatore
ordinario). È vero che (come questa Corte ha avuto occasione di
osservare nella sentenza n. 2 del corrente anno) l'art. 113 è da
considerare violato quando la difesa giurisdizionale nei confronti
della pubblica Amministrazione sia resa estremamente difficile o
puramente apparente. Ma già è stato posto in evidenza che ciò non si
verifica nel caso presente.
4. Da tutto quanto precede risulta anche che in nessun modo la
regola impugnata urta contro i principi dello Stato di diritto.
Non occorre poi un diffuso discorso per dimostrare l'insussistenza
del denunciato contrasto delle disposizioni sul foro dello Stato con
l'art. 25 della Costituzione. Già nella sentenza n. 119 del 1963
questa Corte ha avuto infatti occasione di rilevare che, determinando
una volta per sempre, in relazione alla generalità delle controversie
in cui sia parte l'Amministrazione, quale sia il giudice competente, le
disposizioni legislative in questione non urtano minimamente col
precetto costituzionale per cui nessuno può esser distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i due giudizi di legittimità costituzionale promossi con
le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 25 del Codice di procedura civile e degli artt. 6, 7, 8 e 10
del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte