Sentenza n. 118/1966
Altra decisione · depositata il 19/12/1966 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto
Adige con ricorso notificato il 23 agosto 1965, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 26 successivo ed iscritto al
n. 20 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra la
Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato sulla spettanza del potere di
dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed
urgenza, delle opere relative alla costruzione, da parte dell'E.N.EL.
di un elettrodotto nella Provincia di Bolzano.
Udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1966 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito l'avv. Mario Barbato, per la Regione Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il
23 agosto 1965, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, in
conformità di delibera della Giunta regionale 5 agosto 1965, n. 1384,
ha chiesto a questa Corte il regolamento di un conflitto di
attribuzioni sorto tra la Regione e lo Stato per effetto della
comunicazione fatta alla Giunta provinciale di Bolzano dall'ingegnere
capo del Genio civile di quella provincia con nota dell'11 giugno 1965,
n. 6096/E/581, della quale invano il Presidente della Regione aveva
chiesto la revisione rivolgendosi, con nota del 7 luglio 1965, n.
643/P/Pres., all'autore della comunicazione e al Ministero dei lavori
pubblici.
Con l'anzidetta nota l'ufficio del Genio civile di Bolzano, con
riguardo alla costruzione di una linea elettrica della tensione di 220
chilovolts progettata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica
(E.N.EL.) per la trasmissione di energia da una centrale a un'altra,
nella Provincia di Bolzano, e in riferimento alla pretesa del
Presidente della Giunta provinciale, cui l'E.N.EL. si era rivolto per
ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, di avere
competenza anche in ordine al rilascio della dichiarazione di urgenza e
indifferibilità delle stesse (nota 3 maggio 1965, n. 9529/TV/f),
precisava che, ai sensi dell'art. 9 del sopravvenuto D.P.R. 18 marzo
1965, n. 342, i decreti di autorizzazione degli elettrodotti
dell'E.N.EL. "hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità
nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere relative", onde
"anche la istruttoria relativa al riconoscimento di pubblica utilità
relativa all'elettrodotto in oggetto dovrà seguire le nuove norme
fissate con il D.P.R. sopra citato".
Con la nota 7 luglio 1965 sopra menzionata, con cui aveva chiesto
il riesame di tale punto di vista, il Presidente della Regione aveva
comunicato agli organi statali "il proprio diverso avviso" circa
l'applicabilità nella Regione dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965,
"ove esso detta una nuova disciplina contrastante con quella vigente in
forza della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, modificata con legge
regionale 14 maggio 1963, n. 16, in materia di dichiarazione di
pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità delle opere e della
conseguente costituzione forzosa della servitù ed autorizzazione alla
occupazione temporanea".
Col ricorso presentato a questa Corte si denuncia un contrasto
dell'atto impugnato con l'art. 4, nn. 4 e 5, e con l'art. 5, n. 5,
dello Statuto regionale in connessione con l'art. 13, comma primo -
dai quali risulta la competenza legislativa e amministrativa della
Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità non
riguardante opere a carico dello Stato e di utilizzazione delle acque
pubbliche -, nonché con l'art. 8 delle norme di attuazione dello
statuto approvato con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574. Si aggiunge che
la materia è regolata dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7,
modificata con legge regionale 14 maggio 1963, n. 16, emanate in base
alle anzidette disposizioni statutarie e di attuazione, facendosi
espresso richiamo agli artt. 1, 8, 59, 60 della prima di tali leggi e
all'art. 2 della seconda, e osservandosi che, nel Trentino-Alto Adige,
in base alle leggi stesse sono di spettanza della Regione o delle
Provincie, nella materia delle acque pubbliche e degli impianti
elettrici, le competenze riguardanti le dichiarazioni di pubblica
utilità e indifferibilità ed urgenza delle opere, nonché i
provvedimenti cui si collega ipso jure una dichiarazione di pubblica
utilità.
Di qui la conseguenza della inapplicabilità, in materia, nel
Trentino-Alto Adige, dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342; o,
meglio, se, in correlazione coi limiti fissati negli articoli 4 e 5
dello Statuto regionale - relativi all'obbligo della Regione di non
legiferare in contrasto con gli interessi nazionali, le riforme
economico-sociali della Repubblica, i principi stabiliti dalle leggi
dello Stato -, può comprendersi il trattamento privilegiato fatto
dall'anzidetto art. 9 all'E.N.EL. a proposito del collegamento della
dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza
delle opere a certi provvedimenti di autorizzazione di opere e lavori,
tale trattamento differenziato non può comportare, senza che ne
vengano lese le autonomie costituzionali, uno spostamento delle
competenze dalla Regione e le Provincie allo Stato.
Deduce anzi la Regione che, ove dovesse ritenersi che l'art. 9 sia
destinato ad avere puntuale applicazione anche nel suo territorio
quando si tratti di costruire elettrodotti dell'E.N.EL. senza che le
opere possano considerarsi a carico dello Stato, con conseguente venir
meno delle competenze della Regione e delle Provincie risultanti dalla
preesistente ricordata normativa, l'art. 9 contrasterebbe col
"combinato disposto degli artt. 4, 5, 13 dello Statuto regionale e 8
del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, in relazione con gli artt. 1, 8, 59,
60 (modificato) della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7": onde alla
Corte spetterebbe di rilevarne in via incidentale l'illegittimità
costituzionale.
Il ricorso conclude pertanto, in via principale, per l'affermazione
della invasione della sfera di competenza della Regione da parte della
nota dell'ufficio del Genio civile che ha dato origine al conflitto,
della quale chiede l'annullamento; in via subordinata, per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale del più volte ricordato
art. 9, previa proposizione della relativa questione in via di
incidente, e con conseguente pronuncia nei sensi già riferiti nei
confronti della denunciata nota dell'ufficio del Genio civile.
Non vi è stata costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei Ministri', né di alcun'altra parte.
Il giudizio, originariamente fissato per l'udienza del 16 febbraio
1966, fu rinviato a nuovo ruolo a richiesta della difesa della Regione.
Nell'imminenza della nuova udienza, quest'ultima ha presentato il
12 ottobre 1966 una memoria.
In essa si contrasta, a titolo preventivo, l'eventuale obiezione di
incostituzionalità della legge regionale n. 7 del 1956 per essere
stata emanata nonostante la mancanza di norme statali di attuazione
delle disposizioni statutarie della materia. In proposito la Regione
si appella al fatto che nella materia contemplata dall'art. 4, n. 4,
del suo Statuto essa dispone di una legislazione "d'ordine primario",
che "prescinde dai principi stabiliti dalle leggi dello Stato", e
perciò anche da norme statali di attuazione. Essa aggiunge che, del
resto, la controversia in oggetto non verte in materia di
espropriazione (art. 4, n. 4, dello Statuto regionale), bensì in
materia di utilizzazione di acque pubbliche - da ritenere comprensiva
anche di quella degli impianti elettrici e degli elettrodotti -, per la
quale le norme di attuazione furono emanate col D.P.R. 574 del 1951, e,
pur non contenendo, nel campo che interessa il presente giudizio, una
espressa previsione di trasferimento dei poteri alla Regione, non
contengono tuttavia neppure alcuna riserva di competenza allo Stato.
Pertanto esclude che la legge regionale del 1956 possa esser
considerata illegittima, e insiste per l'accoglimento del ricorso.
A tal fine essa fa richiamo anche alla sentenza di questa Corte n.
13 del 1964 - intervenuta nei giudizi promossi dalle Regioni della
Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige in occasione della
nazionalizzazione dell'energia elettrica -, nella quale si affermava
che se quella riforma aveva compresso taluni poteri e diritti
regionali, tuttavia questi ultimi "non devono essere sacrificati oltre
i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento della
riforma", dovendo il legislatore nazionale assicurare alle Regioni,
naturalmente nel quadro statutario, "il massimo di autonomia
compatibile con la nuova disciplina unitaria". Osserva la Regione che
dopo quella sentenza il legislatore statale, lungi dal fare venir meno
lo stato di disagio posto in evidenza dalla Corte, ha emanato il
provvedimento legislativo in applicazione del quale sono stati poi
adottati gli atti che hanno provocato il presente giudizio,
determinando così una ulteriore compressione dei poteri regionali e
fornendo esca alla accesa polemica politica, che si trascina sul piano
interno e su quello internazionale, a proposito dell'Alto Adige.
All'udienza di trattazione della causa il difensore della Regione
ha insistito nelle precedenti tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La Regione sostiene che, in base alle disposizioni statutarie
(art. 13, comma primo, dello Statuto regionale in riferimento all'art.
4, n. 4 e n. 5, e all'art. 5, n. 5), all'art. 8 delle norme di
attuazione emanate con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e alla legge
regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per pubblica
utilità, modificata e integrata con legge regionale 14 maggio 1963, n.
16, sarebbe di sua esclusiva spettanza il potere di dichiarare di
pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, ai fini delle necessarie
espropriazioni, le opere inerenti agli elettrodotti da realizzarsi nel
suo territorio da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica
(E.N.EL.): onde sarebbe lesiva della sua sfera di attribuzioni la
pretesa statale - espressa nella impugnata nota dell'ufficio del Genio
civile di Bolzano -, secondo cui i decreti di autorizzazione degli
elettrodotti dell'E.N.EL. dovrebbero avere, ai sensi dell'art. 9, comma
ottavo, del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle relative
opere, anche quando riguardino impianti da realizzare nel territorio
regionale. Sostiene inoltre che, ove quest'ultima disposizione dovesse
essere ritenuta applicabile anche nel suo territorio, sarebbe da
considerare lesiva delle norme dello Statuto e delle norme statali e
regionali applicative di questo, più sopra indicate.
2. - Siccome l'atto impugnato si basa appunto sulla ricordata
disposizione del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, emanato in virtù della
delegazione di potestà legislativa conferita al Governo con legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e rinnovata con legge 27 giugno 1964, n. 452, e
siccome tale decreto è sicuramente applicabile in tutto il territorio
in cui opera l'E.N.EL., e perciò in tutto il territorio dello Stato,
occorre preliminarmente portare l'esame in via delibativa (ai sensi e
per gli effetti dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) sulla
questione di legittimità costituzionale della disposizione stessa -
prospettata in via subordinata dalla Regione -, ai fini della eventuale
elevazione di un giudizio di legittimità nei confronti della medesima.
La Corte ritiene però che la questione sia manifestamente
infondata.
3. - A torto la Regione si richiama alle ricordate disposizioni
statutarie.
L'art. 4, n. 4, dello Statuto attribuisce alla Regione la materia
della "espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a
carico dello Stato". Quando pur dovesse ammettersi che le dichiarazioni
di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere
pubbliche rientrino nella materia di tale numero - e non in quella del
successivo n. 5, che si riferisce ai "lavori pubblici" (si tenga
presente che la tendenza della legislazione statale, a partire dalla
legge 18 dicembre 1879, n. 5188, appare sempre più orientata in
quest'ultimo senso) - sta di fatto che, essendo l'E.N.EL. - in quanto
preposto alla gestione di un servizio pubblico nazionalizzato (legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670) - un ente
di Stato, le opere relative al servizio cui esso è preposto non
possono non esser considerate, ai fini del n. 4 in esame, "opere a
carico dello Stato", e perciò estranee alla materia cui il numero
stesso si riferisce.
4. - L'art. 4, n. 5, dello Statuto considera, a sua volta, materia
di spettanza della Regione, oltre alla viabilità e agli acquedotti, i
"lavori pubblici di interesse regionale". È chiaro però che la
specificazione di tale categoria di lavori non può essere effettuata
se non attraverso norme di attuazione (come è avvenuto per le altre
Regioni: vedi, per la Sicilia, l'art. 3 del D.P.R. 30 luglio 1950, n.
878, e, per la Sardegna, l'art. 9 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327).
Per il Trentino-Alto Adige le necessarie norme di attuazione sono,
finora, mancate: infatti l'unica norma di attuazione finora emanata in
materia di lavori pubblici è l'art. 37 del D.P.R. 30 giugno 1951, n.
574, attinente al settore urbanistico.
Può essere anzi opportuno tener presente in proposito che l'art.
3, lett. g, delle norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia di opere pubbliche, emanate col ricordato D.P.R.
30 luglio 1950, n. 878, qualifica "grandi opere pubbliche di prevalente
interesse nazionale" nell'ambito di quella Regione (ai sensi dell'art.
14, lett. g, del relativo Statuto) le linee elettriche di trasporto con
tensione non inferiore a 15.000 volts. E può essere utile ricordare
che la linea in occasione della cui realizzazione è sorto il presente
giudizio è della tensione di ben 220 chilovolts.
5. - L'art. 5, n. 5, dello Statuto, infine, attribuisce alla
Regione la materia della utilizzazione delle acque pubbliche. In
questa materia sono state emanate, con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (e
precisamente con gli artt. 8-16 di esso), le norme di attuazione, le
quali riflettono anche le disposizioni degli artt. 9-10 dello Statuto,
interessanti le ingerenze e i diritti regionali in materia di
concessioni, da parte dello Stato, di grandi derivazioni di acque a
scopo idroelettrico. Ma tale materia sicuramente non comprende gli
elettrodotti.
A parte la lettera della disposizione statutaria, è il caso di
ricordare, in proposito, che, secondo la costante giurisprudenza
formatasi in riferimento all'art. 143 del T.U. 11 dicembre 1933, n.
1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, la materia delle acque
pubbliche non si estende agli impianti di trasmissione dell'energia
elettrica (i quali non attengono alla utilizzazione diretta e immediata
dell'acqua). E tale concetto risulta puntualmente applicato nelle
ricordate norme di attuazione, le quali non si occupano di tutti gli
impianti elettrici, bensì unicamente degli impianti di derivazione di
acque a scopi idroelettrici.
Risulta perciò ictu oculi destituita di fondamento altresì
l'affermazione che la disposizione dell'ottavo comma dell'art. 9 del
D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, contrasterebbe con le ricordate norme di
attuazione, e, più specificamente, con l'art. 8 di esse (il quale si
riferisce soltanto al riconoscimento, alla concessione e alla
rinnovazione delle derivazioni di acque).
6. - Dimostrata l'evidente insussistenza di qualsiasi contrasto
della denunciata disposizione del decreto legislativo del 1965 con le
norme statutarie e con quelle di attuazione di esse, non è il caso -
né è possibile - saggiarne la legittimità costituzionale rispetto
alla legge regionale sulle espropriazioni per pubblica utilità emanata
nel 1956 e modificata e integrata nel 1963. Il problema della
prevalenza tra norme legislative di pari grado si risolve infatti in
termini di successione temporale lex posterior derogat priori e non in
termini di legittimità costituzionale.
Si può prescindere quindi anche da ogni considerazione circa il
carattere speciale della legislazione sull'E.N.EL., destinata a
realizzare (come questa Corte ha avuto occasione di affermare nella
sentenza n. 13 del 1964) una di quelle riforme economico-sociali dalle
quali l'art. 4 dello Statuto del Trentino-Alto Adige vuole che i poteri
regionali siano condizionati.
Una volta esclusa ogni possibilità di prevalenza della legge
regionale rispetto al successivo decreto legislativo statale non
occorre poi affrontare la questione - che la stessa Regione non ha
mancato di considerare - della illegittimità della legge regionale per
essere stata emanata nonostante la mancanza di norme di attuazione
delle disposizioni statutarie in materia di espropriazione per pubblica
utilità e di lavori pubblici di interesse regionale.
7. - Dalla dimostrazione della manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma ottavo, del
decreto legislativo sulla base del quale lo Stato ha affermato la
propria competenza nel caso in esame, e dalla conformità di tale
affermazione all'anzidetta disposizione legislativa - che la stessa
Regione non contesta -, discende che la pretesa fatta valere dalla
Regione con l'elevato conflitto di attribuzioni è da dichiarare
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che il potere di dichiarazione di pubblica utilità
nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere dell'elettrodotto di
220 chilovolts tra le centrali dell'E.N.EL. di S. Valburga e di
Pracomune, in provincia di Bolzano, spetta allo Stato;
respinge in conseguenza il ricorso della Regione indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte