Sentenza n. 118/1968
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 90r.d. 642/1907
- art. 91r.d. 642/1907
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 90 e 91 del
R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale), promosso con ordinanza
emessa il 24 giugno 1967 dal pretore di Sassari nel procedimento civile
vertenze tra il Comune di Sassari e la società Cooperativa edilizia
sassarese ed altri, iscritta al n. 145 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19
agosto 1967.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Sassari;
udita nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1968 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito l'avv. Lino Salis, per il Comune di Sassari.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In seguito alla sentenza 19 maggio 1962, con la quale il
Consiglio di Stato aveva annullato una licenza edilizia rilasciata dal
Comune di Sassari, ed alla sentenza 4 maggio 1964 della Corte di
cassazione, che aveva rigettato il ricorso presentato dai destinatari
della licenza stessa, la S.r.l. Cooperativa edilizia sassarese ed i
germani Coda, a favore dei quali era stata emanata la decisione,
ricorrevano nuovamente al Consiglio di Stato chiedendo, in base
all'art. 27, n. 4, del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, che, non essendo
stata data esecuzione al precedente giudicato, venisse ordinata la
demolizione dell'edificio oggetto dell'annullata licenza.
Con decisione del 27 agosto 1966 la V sezione del Consiglio di
Stato dichiarava il sindaco di Sassari obbligato ad eseguire, entro
novanta giorni, la precedente decisione, disponeva che decorso
inutilmente tale termine il prefetto incaricasse un commissario di
provvedere in via sostitutiva e condannava il Comune di Sassari al
pagamento delle spese di giudizio.
Avverso l'atto di precetto intimato in riferimento a quest'ultima
statuizione della sentenza il Comune proponeva opposizione, a norma
dell'art. 615 del Codice di procedura civile, eccependo preliminarmente
l'illegittimità costituzionale degli art. 90 e 91 del "regolamento di
procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato"
(R.D. 17 agosto 1907, n. 642).
2. - Con ordinanza del 24 giugno 1967 il pretore di Sassari ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione ed ha
ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte.
Quanto alla non manifesta infondatezza il pretore osserva che il
Comune di Sassari è stato condannato alle spese in un procedimento nel
quale, in forza della disciplina contenuta nelle norme impugnate, non
gli è stato possibile difendersi né prima della pronuncia né dopo
con eventuale gravame, con la conseguenza che risultano violati gli
artt. 24 e 113 della Costituzione. Quanto alla rilevanza, il pretore
esprime l'avviso che l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale
dichiarativa della illegittimità delle disposizioni impugnate
costituirebbe un fatto posteriore al titolo esecutivo, sufficiente a
far considerare quest'ultimo come privo di efficacia.
3. - L'ordinanza, regolarmente notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei
due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 19 agosto 1967.
Nel presente giudizio si è costituito solo il Comune di Sassari in
persona del sindaco pro tempore.
Nell'atto di costituzione del 17 agosto 1967 ed in una successiva
memoria depositata il 19 settembre 1968, la difesa del Comune ha
sostenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
giudice a quo è ammissibile e fondata.
Dopo aver osservato che le norme impugnate sono contenute in un
atto avente forza di legge, giacché la qualifica di "regolamento"
sarebbe qui da intendersi nel senso atecnico di disposizioni che
"regolano" il procedimento, la difesa mette in evidenza che un tempo
gli artt. 90 e 91 del R.D. n. 642 del 1907 furono interpretati in modo
da garantire il contraddittorio, mentre solo successivamente si è
venuta consolidando una prassi interpretativa in forza della quale,
ammesso che solo il "ministro competente" debba aver notizia del
ricorso, l'ente obbligato all'esecuzione del giudicato non ha alcuna
possibilità di prospettare le proprie difese: di esercitare, cioè, un
diritto che a tutti la Costituzione garantisce.
Passando ad esaminare in particolare il potere di condanna alle
spese, la difesa del Comune osserva che, se esercitato a carico di chi
sia rimasto necessariamente estraneo al giudizio, esso comporta una
patente violazione del diritto di difesa. Tale potere non sembra
attribuito esplicitamente al Consiglio di Stato né dall'art. 27 del
testo unico né dalle disposizioni del regolamento di procedura: ad
ogni modo, trovi esso la sua fonte in queste ultime ovvero
nell'applicazione che di esse ha fatto il Consiglio di Stato (con il
che viene loro riconosciuta la natura legislativa), è certo che la
soggezione ad una condanna senza la possibilità di un previo
contraddittorio è inconciliabile con le disposizioni costituzionali
delle quali l'ordinanza ha denunciato la violazione.
Quanto alla rilevanza della questione, la difesa deduce che la
declaratoria di incostituzionalità delle norme che disciplinano il
giudizio di ottemperanza varrebbe a "frustrare il procedimento
instaurato contro il Comune di Sassari" per il recupero delle spese.
4. - Nell'udienza pubblica la difesa del Comune ha illustrato le
sue tesi ed ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità
costituzionale delle disposizioni denunziate dall'ordinanza di
rimessione. Considerato in diritto :
L'ordinanza di rimessione denunzia le gravi violazioni del diritto
di difesa, a tutti garantite dalla Costituzione, che discendono dagli
artt. 90 e 91 del Regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, interpretati nel senso che nel giudizio
di esecuzione previsto dall'art. 27, n. 4, del T.U. 26 giugno 1924, n.
1054, non è ammesso il contraddittorio di tutti i soggetti nella cui
sfera giuridica la relativa decisione è destinata a spiegare effetti.
La questione di legittimità costituzionale così proposta dal
pretore di Sassari non può però essere esaminata e decisa da questa
Corte, perché le disposizioni impugnate sono contenute in un decreto -
R.D. 17 agosto 1907, n. 642 - che è privo di forza di legge.
A tal proposito deve essere tenuto presente che l'art. 16, primo
comma, della legge 7 marzo 1907, n. 62, sulla base del quale quel
decreto venne emanato, conferì all'autorità governativa il potere di
stabilire le modificazioni da apportarsi, fra l'altro, al "regolamento"
per la procedura davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio.
Fu, dunque, la stessa legge - a differenza dell'art. 22 della
precedente legge 31 marzo 1889, n. 5922, che genericamente parlava di
"norme del procedimento", ma che, nondimeno, era stato esso stesso
inteso come fonte di un potere meramente regolamentare (cfr. R.D. 17
ottobre 1889, n. 6516) - a qualificare, sia pure indirettamente, la
natura dell'atto che il Governo avrebbe dovuto emanare: ed a tale
qualifica si attenne l'intitolazione del regio decreto ora impugnato.
In presenza di una qualificazione data dalla legge nel senso che il
Governo era legittimato ad emanare un regolamento, è necessario che
concorrano elementi obiettivi, certi ed inequivoci per dimostrare che,
al contrario, si trattava di una vera e propria delega legislativa: il
che è da affermarsi specialmente in riferimento ad un ordinamento nel
quale, a differenza di quello attuale, la diversa forza degli atti
normativi non dava luogo ad una semplice ripartizione fra organi
diversi della competenza a sindacarne i vizi sostanziali, ma era
rilevante alfine della configurabilità stessa di un controllo
giurisdizionale, notoriamente escluso per gli atti legislativi. Nel
caso in esame, invece, nulla contraddice alla corrispondenza fra la
qualifica risultante dal testo della legge e la natura del decreto
emesso in forza di questa. In particolare non appare fondato
l'argomento che nella discussione orale la difesa del Comune di Sassari
ha ritenuto che si debba trarre dal secondo comma del citato art. 16,
che abilitò il Governo a fissare con regio decreto il giorno di
entrata in vigore, oltre che dei regolamenti, anche della stessa legge.
Si può qui prescindere dall'esaminare se siffatto potere, avendo
incidenza diretta sugli effetti della legge, sia conciliabile coi
limiti della potestà regolamentare: quel che ha rilievo è il fatto
che la disposizione di cui si discorre è del tutto autonoma rispetto a
quella, contenuta nel primo comma del medesimo articolo, in base alla
quale il regolamento qui in esame venne emanato, ed è certo da
escludere che la circostanza che la legge (artt. 15 e 16) conferì al
Governo una serie di poteri normativi debba indurre a ritenere che
necessariamente tutti fossero della stessa natura.
Alla mancanza di ogni argomento idoneo ad escludere la natura
regolamentare dell'atto impugnato fa riscontro la conferma che questa
riceve dalla considerazione che il regio decreto, per esplicito
disposto della legge, doveva essere emanato, ed in effetti venne
emanato, previa audizione del parere del Consiglio di Stato, vale a
dire secondo un procedimento che già nell'ordinamento del tempo (art.
12, n. 1, R.D. 2 giugno 1889, n. 6166) era tipico dei regolamenti.
Va da ultimo osservato che, ai fini che qui interessano, è
irrilevante accertare se il decreto di cui si discorre contenga un
regolamento delegato ovvero un regolamento di esecuzione, nell'una e
nell'altra ipotesi è il giudice comune che deve annullare o
disapplicare, secondo la varietà dei poteri conferiti
dall'ordinamento, quelle disposizioni che contrastino con la
Costituzione, e non sussiste la competenza della Corte; limitata agli
atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, contenente il
"regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato", sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113
della Costituzione, dall'ordinanza del pretore di Sassari indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1968:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte