Sentenza n. 118/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1972 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, nn. 3462, 3463, 3464 e
3465 (riforma fondiaria), promossi con quattro ordinanze emesse l'11
febbraio 1970 dalla Corte d'appello di Bari in altrettanti procedimenti
civili vertenti tra Di Miscio Antonio, Nicola, Francesco e Gerardo, e
la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania
iscritte ai nn. 191, 192, 193 e 194 del registro ordinanze 1970 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8
luglio 1970.
Visti gli atti di costituzione della Sezione speciale per la
riforma fondiaria in Puglia e Lucania;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
udito il vice avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per
l'Ente di riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso dei procedimenti civili promossi dai signori Antonio,
Nicola, Francesco e Gerardo Di Miscio contro la Sezione speciale di
riforma fondiaria in Puglia, per ottenere una somma corrispondente al
valore di alcuni fondi che assumevano essere stati illegittimamente
espropriati, oltre ai frutti ed al risarcimento del danno, la Corte di
appello di Bari sollevava questione di legittimità costituzionale dei
provvedimenti di scorporo contenuti nei d.P.R. 27 dicembre 1952, nn.
3462, 3463, 3464 e 3465, con quattro ordinanze, identicamente motivate,
emesse l'11 febbraio 1970.
Dopo aver respinto un'eccezione di irrilevanza della questione,
sollevata dal convenuto e basata sulla considerazione che il diritto
degli attori si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione, la Corte
d'appello osservava che i decreti denunziati sembravano viziati in
riferimento all'art. 76 della Costituzione per non aver rispettato i
limiti della delegazione legislativa contenuti nell'art. 4 della legge
n. 841 del 1950. In particolare rilevava che i decreti in parola erano
stati emanati, a seguito dell'opposizione degli attori al piano
particolareggiato di esproprio, senza che fosse stato pubblicato un
nuovo piano particolareggiato; che, secondo le risultanze della
consulenza tecnica esperita e degli atti processuali, a base del
calcolo della proprietà degli attori era stata posta non la
consistenza terriera rilevata sul reddito dominicale al 15 novembre
1949, bensì quella in aumento risultante dalle variazioni di detto
reddito, scaturite da verifiche disposte dall'U.t.e., all'epoca non
ancora definitive; infine che, sempre secondo le risultanze anzidette,
era stato erroneamente conteggiato, ai fini della rilevanza della
consistenza terriera al 15 novembre 1949, il reddito dominicale di
alcuni fondi che apparivano intestati a ciascuno degli attori, ma che
in realtà all'epoca appartenevano agli eredi riservatari di Di Miscio
Gerardo fu Francesco. Tale errore poteva rilevarsi dalle aggiornate
certificazioni catastali. Infatti il certificato relativo alla partita
2334 indicava (oltre alla provenienza dei terreni di quella partita
dalla precedente ditta Sanfelice Giuseppe) che i terreni stessi erano
stati trasferiti in parte agli eredi riservatari a seguito di
transazione contenuta nell'atto 20 luglio 1950 per notaio De
Benedictis. È pur vero - si aggiungeva - che la transazione era
intervenuta in data successiva a quella fissata dalla legge per lo
scorporo, ma la realtà confermava che, a seguito dell'apertura della
successione di Di Miscio Gerardo da cui derivava il diritto dei
riservatari sulla stessa, i beni poi trasferiti con transazione a
questi ultimi non appartenevano ai singoli appellanti Di Miscio sin
dall'apertura della successione, anteriore alla data fissata dalla
legge per lo scorporo.
Per effetto di tale errore, a Francesco Di Miscio era stata
espropriata in eccedenza una quota di terreno pari al reddito
dominicale di lire 1.354,51; a Gerardo una quota pari al r.d. di lire
3.921,44; a Nicola una quota pari al r.d. di lire 3.663,25. Antonio Di
Miscio, infine, non avrebbe dovuto subire alcuno scorporo in quanto
proprietario, al 15 novembre 1949, di terreni aventi un reddito
dominicale complessivo inferiore a lire 30.000 con reddito medio per
Ha. di lire 151.663.
Le ordinanze, regolarmente comunicate e notificate, venivano
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8
luglio 1970. Nei termini prescritti si costituiva dinanzi alla Corte
costituzionale la Sezione speciale della riforma fondiaria dell'Ente di
sviluppo irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, per
svolgere le seguenti deduzioni.
In primo luogo, pur riconoscendo che dinanzi alla Corte
costituzionale non poteva risollevarsi l'eccezione relativa alla
prescrizione, sia pure ai fini della rilevanza, domandava che
l'emananda sentenza della Corte costituzionale facesse salvo il punto,
con la consueta formula "in quanto" o simile.
Negava poi la fondatezza della questione relativa all'omessa
pubblicazione del piano particolareggiato, poiché (come la Corte
costituzionale aveva ritenuto con la sentenza n. 133 del 1967) la
nuova pubblicazione del piano emendato non è necessaria quando non
ricorrano le ipotesi di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n.
339, tanto più quando la variante introdotta sia, conformemente alla
richiesta degli espropriati, in diminuzione e non in aumento rispetto
alla previsione originaria.
Relativamente al punto della consistenza del reddito dominicale
valutata in base a dati non definitivi, l'Avvocatura osservava che, se
è vero che le risultanze catastali 1949 debbono costituire un punto di
riferimento indefettibile, è pure vero che tali dati debbono
riflettere la reale situazione dei fondi.
Ora nell'ordinanza di rinvio non v'era cenno ad un'indagine in tal
senso, limitandosi questa ad una esemplificazione circa singole
particelle senza minimamente occuparsi se nell'insieme del piano si
fosse verificata una variazione in eccesso a danno degli espropriati.
Inoltre, come ammesso da costoro e come documentalmente comprovato
all'udienza del 13 dicembre 1968, l'Ente accolse tutte le osservazioni
degli interessati e modificò l'esproprio nei termini dai medesimi
indicati.
Sarebbe stata, quindi, configurabile un'acquiescenza all'esproprio
che può determinare la dichiarazione di manifesta infondatezza della
questione, o - quanto meno - una riserva circa l'entità del torto che
gli espropriati assumono di aver subito, spettando, in ogni caso, al
giudice a quo la pronuncia sull'eventuale eccesso rispetto ai limiti di
legge.
Comunque, a dire dell'Avvocatura, e ciò riguardava sia il secondo
che il terzo profilo, la Corte di appello aveva recepito dati non
rispondenti alla realtà. Infatti, benché l'ordinanza faccia espresso
riferimento alla transazione De Benedictis, si basa tuttavia
implicitamente sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio in
cui non si prese in considerazione tale atto, con il quale furono
definite le vicende patrimoniali degli appellanti e degli eredi
riservatari di Gerardo Di Miscio.
La consulenza tecnica, in realtà, tiene conto, ai fini della
valutazione della consistenza terriera, di un acquisto da tal Giuseppe
Sanfelice, della donazione fatta da Gerardo Di Miscio agli appellanti e
della successiva divisione per notar Locurcio del 9 giugno 1946, del
testamento di Gerardo Di Miscio del 30 agosto 1948 e infine di una
successiva divisione fra gli appellanti di cui non precisa gli estremi.
Non considera invece che il testamento venne impugnato dagli eredi
riservatari e che fra questi e gli appellanti si addivenne al
menzionato atto di transazione per notar De Benedictis 20 luglio 1950,
n. 2680. Per contro l'Ente espropriante, a seguito del ricorso avverso
il piano di esproprio, aveva preso in considerazione l'atto transattivo
e, ritenendo che i rapporti ereditari con esso definiti retroagissero
al momento della successione, avvenuta il 30 marzo 1949, aveva
aggiornato i dati secondo le richieste degli appellanti. In tal modo
costoro, antecedentemente al novembre del 1949, a quella data e
successivamente, risultavano proprietari delle partite computate ai
fini dell'espropriazione, dalle quali erano state escluse quelle
effettivamente appartenenti agli eredi riservatari di Gerardo Di
Miscio.
L'Avvocatura conclude chiedendo che la questione venga dichiarata
infondata e che comunque sia preso atto delle riserve formulate. Considerato in diritto :
1. - Con le quattro ordinanze in esame la Corte di appello di Bari
denuncia la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in cui
sarebbero incorsi i d.P.R. 27 dicembre 1952, nn. 3462, 3463, 3464,
3465, contenenti provvedimenti di scorporo di proprietà fondiaria nei
confronti rispettivamente dei signori Antonio, Francesco, Gerardo e
Nicola Di Miscio, in applicazione della legge stralcio 21 ottobre 1950,
n. 841, perché, eccedendo dalla delega conferita all'art. 1 di questa:
a) hanno proceduto ad esproprio dopo che l'Ente di riforma aveva
effettuato sostanziali modifiche dei piani originari di esproprio,
senza avere curato la ripubblicazione dei piani stessi; b) hanno
determinato la consistenza terriera sulla base di variazioni di reddito
in corso di accertamento da parte dell'ufficio tecnico erariale ma non
ancora definite al 15 novembre 1949; c) hanno valutato la consistenza
stessa conteggiando il reddito dominicale di terreni intestati ai
proprietari espropriati ma in realtà appartenenti a terzi eredi
riservatari di Di Miscio Gerardo.
2. - In ordine al primo dei motivi riferiti, risulta dagli atti che
i piani originari, i quali prevedevano a carico di Antonio Di Miscio lo
scorporo di Ha. 25.60.21 col complessivo reddito dominicale di lire
984,81, di Francesco lo scorporo di Ha. 29.14.70 col complessivo r.d.
di lire 15.882,94, a carico di Gerardo lo scorporo di Ha. 31.24.69 col
r.d. di lire 10.373,65, a carico di Nicola lo scorporo di Ha. 33.46.81
col r.d. di lire 15.921,20, sono stati successivamente modificati in
seguito a ricorso degli interessati nel senso di ridurre le quote di
esproprio rispettivamente a Ha. 19.20.42 con r.d. di lire 7.489,63, a
Ha. 10.66.43 con r.d. di lire 5.717,38, a Ha. 22.90.23 con r.d. di lire
5.784,22, a Ha. 15.34.61 con r.d. di lire 5.954,12.
La Corte in precedenti pronuncie ha affermato il principio secondo
cui la necessità di una nuova pubblicazione dei piani si verifica (pur
se sia stata apportata una riduzione dell'entità dello scorporo quale
risultava dal piano originario) allorché il nuovo piano abbia attuato
sostanziali modifiche, come sono quelle che conseguano da un mutamento
dei criteri giuridici che erano stati in precedenza posti a base del
medesimo (sent. n. 39 del 1962; n. 38 del 1964; n. 133 del 1967). Con
una più recente sentenza (n. 133 del 1969) è stato precisato che,
allorché le modifiche non si sostanziano nell'aggiunzione di nuovi
terreni o nuove ditte, deve ritenersi irrilevante la mancanza di
pubblicazione del piano modificato allorché sia esclusa l'esistenza a
carico dei soggetti espropriati di un danno diverso da quello
eliminabile solo attraverso il particolare rimedio di cui all'art. 4,
comma secondo, della legge n. 230 del 1950, ed invece riparabile con la
denuncia di illegittimità costituzionale del decreto di esproprio. Ora
nella specie risulta che le modificazioni apportate si riferiscono a
terreni già compresi nel piano prima pubblicato, e sono consistite
nella riduzione della loro estensione rispetto a quella che era stata
considerata, sicché la preventiva conoscenza del nuovo piano
nessun'altra tutela avrebbe potuto assicurare agli espropriati diversa
da quella effettivamente ottenuta con il promuovimento del controllo
della legittimità costituzionale del decreto.
3. - Nei riguardi del secondo motivo è da osservare che la Corte
ha costantemente affermato il principio secondo cui, in conformità a
quanto dispone l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a base dei
provvedimenti di esproprio sono da assumere, per quanto riguarda la
classe dei terreni e le valutazioni di estimo catastale, solo elementi
definitivamente acquisiti al catasto alla data del 15 novembre 1949;
mentre per la estensione dei terreni espropriabili si deve accertare
dal giudice a quo la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla
situazione di fatto esistente alla data predetta, facendo prevalere
questa a quelli (v. sent. n. 28, 84, 98, 99 del 1966, n. 133 del 1967,
n. 43 del 1968, n. 143 del 1970). Se pertanto si è nella specie tenuto
conto di mutamenti nello stato e nella classificazione delle culture
ricavabili da accertamenti catastali che, se pure in corso al 15
novembre 1949, sono tuttavia divenuti definitivi successivamente, se ne
deve far derivare la conseguenza della illegittimità costituzionale di
questa parte del decreto.
4. - Sul terzo motivo dell'allegato eccesso di delega la questione
si incentra sulla efficacia da attribuire, ai fini della valutazione
della consistenza della proprietà appartenente agli espropriati alla
data del 15 novembre 1949, alla transazione stipulata per atto del
notaio De Benedictis in data 20 luglio 1950, a quanto pare a
conclusione di una lite promossa dagli eredi riservatari di Di Miscio
Gerardo, deceduto nel marzo del 1949, contro gli altri eredi a cui
favore costui aveva disposto con suo testamento del 1948.
La Corte di appello osserva che, dovendosi tener conto della reale
consistenza della proprietà ai fini dello scorporo, non può non
aversi riguardo agli effetti su di essa della transazione stessa, pur
se successiva al 1949: effetti che sarebbero consistiti nel
trasferimento ai riservatari di terreni prima appartenenti ai
ricorrenti, con conseguente riduzione delle quote espropriabili,
secondo risulta anche dalla relazione della consulenza tecnica disposta
dalla stessa Corte di appello. L'Avvocatura dello Stato contesta
l'esattezza dei computi assunti a base dell'ordinanza, cui imputa di
avere recepito dati non corrispondenti alla realtà. Il che sarebbe
avvenuto, in primo luogo, perché la Corte non tenne presente che della
regolamentazione dei rapporti ereditari risultanti da detta transazione
era stato tenuto effettivamente conto dall'Ente di riforma, nella
considerazione dell'efficacia retroattiva da assegnare ad essa, con il
risultato di ridurre le quote di scorporo determinate con il piano; in
secondo luogo perché venne trascurato di includere nella proprietà
dei ricorrenti i terreni che erano loro pervenuti prima della morte del
padre, con atto di divisione 9 giugno 1946 per notar Lo Curcio.
Aggiunge l'Avvocatura che la perizia di ufficio ha determinato la
consistenza dei beni prendendo anche in considerazione una divisione
che sarebbe avvenuta fra i quattro fratelli, ma che non è in atti, e
di cui il perito non precisa gli estremi.
In questa situazione non è dato alla Corte, secondo la sua
costante giurisprudenza, procedere ad un esame del merito delle
deduzioni del consulente tecnico, né di quelle dell'Avvocatura,
sicché la sua pronuncia circa l'asserito eccesso di delega non può
altrimenti esprimersi se non con la formula "in quanto", con cui si
vuole far salvo il giudizio definitivo del giudice di merito, che
dovrà accertare l'influenza da assegnare agli atti di transazione e di
divisione che si sono ricordati, al fine della determinazione della
effettiva consistenza dei beni di proprietà dei ricorrenti al 15
novembre 1949.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente
della Repubblica 27 dicembre 1952, nn. 3462, 3463, 3464 e 3465, in
quanto risulti che, nella determinazione delle quote di scorporo, si
sia tenuto conto: a) dello stato delle culture non corrispondenti ai
dati del catasto alla data del 15 novembre 1949; b) di beni che a
questa data avevano legalmente cessato di far parte della proprietà
degli espropriati fratelli Di Miscio perché appartenenti a terzi,
eredi riservatari di Di Miscio Gerardo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte