Sentenza n. 118/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/05/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 319, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
20 dicembre 1972 dal giudice conciliatore di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Chianese Luigi e l'Istituto Vittorio Alfieri di
Firenze, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio di opposizione promosso da Luigi Chianese
avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Istituto Vittorio
Alfieri di Firenze, il giudice conciliatore di quella città - a
seguito dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata
dall'Istituto sul riflesso che l'opponente si sarebbe fatto
rappresentare in giudizio da persona non abilitata ad assisterlo
dinanzi a quel giudice - ha posto in dubbio, in riferimento agli artt.
3, primo comma, 24, primo comma, e 23, quinto comma, della
Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 319, primo
comma, del codice di procedura civile.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che la norma denunziata,
nel consentire alle parti di farsi rappresentare da persona munita di
mandato scritto soltanto dinanzi ai conciliatori che siano "fuori della
sede di pretura", opererebbe una discriminazione all'interno di una
medesima categoria di giudici, con violazione del principio di
eguaglianza dei cittadini, anche sotto il profilo del diritto di
difesa, nonché dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Non è
maggiormente impegnativa - argomenta il giudice a quo - la difesa degli
interessi della parte dinanzi al conciliatore del comune che è sede di
pretura, rispetto a quello del comune dove, non essendovi sede di
pretura, sarebbe, anzi, più utile la collaborazione di patroni meglio
qualificati.
Le parti del giudizio a quo non si sono costituite.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Dopo aver fatto presente che, secondo la Cassazione, la citazione,
ancorché priva della sottoscrizione della parte o del suo procuratore,
non potrebbe considerarsi nulla, se ha raggiunto il suo scopo con la
costituzione del convenuto, l'Avvocatura deduce che, nella specie,
l'attore opponente avrebbe pur sempre validamente instaurato un
procedimento nei confronti di un convenuto ritualmente costituitosi.
Sotto questo profilo, la questione sarebbe inammissibile, essendo
la motivazione sulla rilevanza meramente apparente e, comunque,
erroneamente posta.
Nel merito, l'Avvocatura sostiene che, alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte, la disparità di disciplina sarebbe
pienamente giustificata, perché conforme a situazioni obiettivamente
diverse, e sarebbe del tutto razionale anche per quanto attiene alle
modalità di esercizio del diritto di difesa.
Irrilevante sarebbe, comunque, la censura avanzata in ordine al
quinto comma dell'art. 33 Cost., dato che l'eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma che autorizza il patrocinio
di persone prive dell'abilitazione all'esercizio della professione
davanti al conciliatore fuori della sede di pretura non potrebbe avere
alcuna influenza sul giudizio a quo, pendente dinanzi a un ufficio di
conciliazione di un comune sede di pretura. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe è stato denunziato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo (rectius, anche
secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, l'art. 319,
primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui
statuisce che dinanzi al conciliatore in un Comune che sia sede di
pretura, a differenza di quello di un Comune che non lo sia, le parti
non possono farsi rappresentare da persona diversa da un difensore
tecnico.
2. - Il singolare quadro processuale del giudizio a quo è
caratterizzato: a) dal rilascio della delega, in citazione, al
firmatario dell'atto, non esercente la professione forense nel luogo
ove si svolge il giudizio stesso; b) dalla validità della citazione in
tale ipotesi, riconosciuta da giurisprudenza e dottrina, supplendo alla
mancanza di sottoscrizione della parte la firma della delega; c) dalla
costituzione in giudizio della controparte; d) dalla possibilità di
regolarizzazione dell'eventuale difetto di rappresentanza ed assistenza
(art. 182 cod. proc. civ.).
A prescindere da tutto ciò, non hanno fondamento i dubbi di
legittimità costituzionale dell'art. 319, primo comma, cod. proc. civ.
in parte qua.
3. - Non è violato l'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo
della diversità di trattamento, perché, ferma la regola generale che
dinanzi al conciliatore le parti possono stare in giudizio senza
ministero di difensore (art. 82, primo comma, cod. proc. civ., che non
è derogato dall'art. 319), nulla vieta loro di rilasciare a chiunque
il mandato sostanziale ad negotium (o generale ad negotia comprensivo
del promovimento delle azioni civili e di resistenza giudiziaria nelle
cause civili), sufficiente a legalizzare, nel giudizio, la presenza
personale del mandatario in sostituzione del mandante.
Né l'art. 3 è violato sotto il profilo della ragionevolezza,
perché - come ha esattamente osservato l'Avvocatura generale dello
Stato - non è irrazionale che si consenta a chi non voglia o non possa
comparire dinanzi all'ufficio di conciliazione di un Comune non sede di
pretura di farsi rappresentare da persona non esercente la professione
forense: in una sede di pretura non è difficile rivolgersi ad un
procuratore legale e ciò comporta una spesa che può dirsi
proporzionata al modesto valore della causa, ma in un Comune che non è
sede di pretura difficilmente un procuratore legale è disponibile e il
costo dell'assistenza tecnica può diventare troppo gravoso. Per cui,
anziché di arbitraria differenziazione tra cittadini che versano in
situazioni eguali, deve parlarsi di logica diversità di normativa
rispetto a situazioni obiettive difformi.
4. - Non è violato l'art. 24, primo (e secondo) comma, Cost., non
tanto e non solo perché la rinuncia alla difesa tecnica dinanzi al
conciliatore è una facoltà e non un obbligo, quanto anche perché sia
chi compare di persona dinanzi al conciliatore di un Comune sede di
pretura o non sede di pretura, sia chi, dinanzi al conciliatore di
Comune non sede di pretura, si faccia rappresentare da un mandatario
non qualificato, ben può procurarsi da un professionista forense -
oltre alla consulenza e all'indirizzo difensivo - memorie e pareri pro
veritate da produrre in causa.
5. - In ordine alla pretesa lesione dell'art. 33, quinto comma,
Cost., è sufficiente obiettare - indipendentemente dalla irrilevanza e
dalla contraddittorietà logica in cui è caduto il giudice a quo - che
la "persona" indicata nell'articolo 319 cod. proc. civ.,
occasionalmente ed eccezionalmente incaricata, non è un esercente il
patrocinio a titolo professionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte
in cui prevede che dinanzi al giudice conciliatore in Comune sede di
pretura le parti che non stiano in giudizio di persona, possono farsi
rappresentare soltanto da procuratori o patrocinatori legali, sollevata
con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
24, primo (e secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI- Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte