Sentenza n. 118/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 151/1963
- art. 67legge 151/1963
- art. 3legge 151/1963
- art. 41legge 151/1963
- art. 66legge 151/1963
- art. 67legge 151/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 15 febbraio 1963, n. 151 modificazioni degli artt. 41, 66 e
67 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con r.d. 27 luglio
1934, n. 1265), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 aprile 1975 dal tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte, nel procedimento civile vertente tra Grillo
Cesare e il Comune di Moncrivello, iscritta al n. 533 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18 del 21 gennaio 1976;
2) ordinanza emessa il 22 aprile 1975 dal tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte, nel procedimento civile vertente tra Croce
Giovanni e il Consorzio medico del Comune di Crevacuore ed altri,
iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976;
3) ordinanze emesse il 23 aprile 1975 dal tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte, nei procedimenti civili vertenti tra De
Michelis Celestino e il Consorzio medico di Arborio ed altro, Farina
Giuseppe e il Comune di Lenta, Fioramonti Sergio e il Comune di
Ghislarengo, iscritte ai nn. 535, 536 e 537 del registro ordinanze 1975
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21
gennaio 1976;
4) ordinanze emesse il 29 aprile 1975 dal tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte, nei procedimenti civili vertenti tra Gallo
Luigi e il Comune di Racconigi, Ricci Luigi e il Comune di Villadeati,
iscritte ai nn. 538 e 539 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Gallo Luigi, del Comune di
Racconigi, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore
Nicola Reale;
uditi gli avv.ti Claudio Dal Piaz e Giuseppe Guarino per Gallo,
l'avv. Franco Levi per il Comune di Racconigi, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sette diverse ordinanze di identico tenore, emesse il 22,
il 23 e il 29 aprile 1975 (nel corso di procedimenti promossi - nella
loro qualità di medici condotti - da Grillo Cesare contro il comune di
Moncrivello; da Croce Giovanni, contro il Consorzio medico dei comuni
di Crevacuore - Ailoche Caprile - Postua - Guardabosone; da de Michelis
Celestino contro il Consorzio medico dei comuni di Arborio - S.
Giacomo Vercellese; da Farina Giuseppe contro il comune di Lenta; da
Fioramonti Sergio contro il comune di Glislarengo, da Gallo Luigi
contro il comune di Racconigi e da Ricci Luigi contro il comune di
Villadeati, al fine di ottenere l'adeguamento delle rispettive
retribuzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 15
febbraio 1963, n. 151 in relazione con il d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749
e con il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, il tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151
in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 della Costituzione.
2. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 538 del 1975 (in
causa Gallo Luigi contro comune di Racconigi) si sono costituite
entrambe le parti. La difesa del ricorrente dott. Luigi Gallo contesta
che la norma denunziata violi le norme costituzionali sopra richiamate.
Secondo la difesa del comune di Racconigi (contro il quale il ricorso
del dott. Gallo è diretto) la questione sollevata dal giudice a quo
sarebbe invece fondata. Entrambe le parti hanno poi ribadito i loro
rispettivi punti di vista, con due memorie depositate il 28 e il 29
aprile 1977.
In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Le sette ordinanze in epigrafe hanno per oggetto una identica
questione di legittimità costituzionale: i relativi giudizi possono
pertanto essere riuniti onde dar luogo ad unica decisione.
2. - L'art. 3 della legge 13 febbraio 1963, n. 151 (che ha
sostituito il testo originario dell'art. 67 del T.U. delle leggi
sanitarie approvato con il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) stabilisce -
fra l'altro - che il Consiglio comunale non può determinare la
retribuzione dei medici condotti in misura inferiore "allo stipendio
degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi
della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956 n. 19".
Va subito rilevato che, secondo l'ormai consolidato indirizzo della
giurisprudenza e la prevalente dottrina, quello operato dal suddetto
art. 3 è un rinvio formale e non ricettizio, per cui ogni variazione
dello stipendio del personale civile dello Stato (e concernente la
categoria cui fa riferimento la norma in questione) si estende ai
sanitari e, nella specie, ai medici condotti. Pertanto si ritiene
comunemente che il trattamento economico di questi ultimi ha subito
modifiche, nel senso del miglioramento, per effetto del d.P.R. 5
giugno 1965, n. 749 e del successivo d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079.
Ovviamente, però, le innovazioni non possono scalfire il principio che
il trattamento economico dei medici condotti non può essere in nessun
caso inferiore a quello richiamato dall'articolo in discussione.
3. - Secondo quanto si assume nelle ordinanze di rimessione, la
normativa sarebbe in contrasto con gli artt. 5, 128 e 3 della
Costituzione.
Le censure riferentesi all'art. 5 (per cui la Repubblica riconosce
e promuove le autonomie locali) e 128 (a norma del quale le provincie e
i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi
generali della Repubblica che ne determinano le funzioni) si concretano
nel rilievo che se pure astrattamente la determinazione per legge
statale dello stipendio di un dipendente comunale (quale è il medico
condotto) specie se limitata all'imposizione del minimo, non è di per
sé in insanabile contrasto con il principio dell'autonomia del comune,
una possibile lesione della autonomia di tale ente è in concreto
ravvisabile ove l'intervento legislativo venga riguardato nei suoi
riflessi sulla esiguità di taluni bilanci comunali per i quali anche
lo stipendio di un solo dipendente (da includersi tra le spese
obbligatorie) può finire per condizionare gran parte del programma di
attività dell'ente assorbendone le disponibilità finanziarie, in
misura resa più gravosa dall'applicazione (resa possibile
dall'indirizzo interpretativo cui si è fatto cenno) dei miglioramenti
accordati ai dipendenti statali successivamente alla entrata in vigore
della norma denunziata.
4. - Nei termini sopra delineati la censura è palesemente
infondata. È infatti agevole obbiettare che si tratta di pregiudizi di
mero fatto e per giunta ipotetici, come tali inidonei a giustificare
una declaratoria di illegittimità costituzionale e che, comunque,
possono essere, se non eliminati, quanto meno attenuati attraverso la
costituzione di consorzi, secondo la testuale previsione dell'art. 63
del T.U. delle leggi sanitarie.
Ma anche a voler approfondire l'indagine su di un piano più
propriamente tecnico giuridico avendo riguardo ai principi che regolano
la materia è da escludere che la norma denunziata violi in alcun modo
l'autonomia comunale.
5. - Invero, appare evidente dal sopra citato testo dell'art. 128
Cost. che il principio dell'autonomia comunale non può comportare una
autonoma ed ingiustificata eliminazione di ogni potestà di intervento
statale, sul piano legislativo, nell'ambito dei principi generali e nel
perseguimento di quei fini che lo Stato riconosce come propri anche
nella articolazione che si esprime a livello delle amministrazioni
locali.
Ciò è stato riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 52 del
1969 con la quale si è esplicitamente affermato che le autonomie degli
enti locali non possono essere considerate avulse dall'ordinamento
generale e che quindi non vi è ragione di escludere la legittimità di
un intervento legislativo quando si tratta del rapporto di impiego dei
dipendenti locali.
Il problema, pertanto, non riguarda in via astratta la legittimità
di intervento del legislatore, ma piuttosto i limiti che esso è tenuto
ad osservare; si dovrà, cioè, di volta in volta accertare se le
disposizioni legislative si siano mantenute nell'ambito strettamente
necessario a soddisfare esigenze di carattere generale ed abbiano
lasciato agli enti locali quel minimo di poteri, richiesto da quella
autonomia di cui essi devono godere.
Non è chi non veda come siffatti principi siano stati, nel caso di
specie, integralmente rispettati.
È certo infatti che la legge impugnata sia "generale" nel senso
richiesto dall'art. 128 Cost. in quanto risponde all'esigenza, di
indubbio e preminente interesse pubblico, di assicurare che localmente
l'assistenza sanitaria sia la migliore possibile, attraverso la oculata
scelta del personale, ovviamente condizionata, fra l'altro, da un
congruo trattamento economico. Tali concetti risultano oltretutto dai
lavori preparatori della legge impugnata.
Va inoltre considerato che questa si limita a fissare il minimo
dello stipendio dei medici condotti e che pertanto, al di là di tale
limite, il comune resta libero di determinare la retribuzione di tali
dipendenti nella misura compatibile con le sue risorse e nel rispetto
degli altri criteri fissati dalla legge.
6. - Il contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3
è prospettato sotto un duplice profilo.
Si assume, anzitutto, che, mentre ai fini della determinazione
della retribuzione dei suoi dipendenti il Comune deve tener conto
(giusta quanto disposto dall'art. 228 T.U. della legge comunale e
provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383) delle proprie
disponibilità finanziarie e della esigenza - di una giusta proporzione
fra stipendi e funzioni, nel caso dei medici condotti verrebbe,
indipendentemente dai criteri suddetti, ad essere vincolato al rispetto
dei minimi inderogabili fissati dalla legge statale. D'altro canto, si
deduce che la determinazione di un minimo retributivo, fissato nella
stessa misura per tutti i medici condotti, creerebbe irrazionali
disparità di trattamento tra gli stessi poiché l'impegno che a
ciascuno di essi è concretamente richiesto varia grandemente da comune
a comune e da regione a regione.
In ordine al raffronto tra il trattamento riservato ai medici
condotti e agli altri dipendenti locali non può non rilevarsi che lo
stato giuridico e le attribuzioni dei sanitari condotti si
diversificano notevolmente da quelli degli altri dipendenti comunali.
I medici condotti sono infatti tenuti a prestare l'assistenza
medica chirurgica ai poveri iscritti negli appositi elenchi del comune,
gratuitamente, e in base alle tariffe approvate dalle competenti
autorità anche agli abbienti (art. 4 t.u.).
Su di essi grava fra gli altri l'obbligo di espletare gratuitamente
il servizio necroscopico quando non si sia altrimenti provveduto e di
curare, sempre gratuitamente, anche a domicilio, le persone affette da
malattie veneree che abbiano diritto alla cura gratuita.
Né va omesso che, per l'art. 33 del t.u. delle leggi sanitarie, ai
medici condotti possono essere temporaneamente affidate le funzioni di
ufficiale sanitario, quando per lo scarso numero della popolazione o
per altro motivo non si possa provvedere al servizio di vigilanza
igienica e di profilassi mediante la nomina di un ufficiale sanitario.
Essi poi in ogni caso sono tenuti a cooperare alla esecuzione dei
provvedimenti di igiene e profilassi ordinati dall'autorità sanitaria
comunale o dalle autorità superiori.
Trattasi, come si vede, di funzioni che trascendono gli interessi
locali del comune per riguardare direttamente gli interessi generali
della tutela e della vigilanza sulla salute pubblica, il cui
espletamento può richiedere un particolare impegno da parte degli
addetti. Appunto per questo i medici condotti hanno per legge l'obbligo
di non assentarsi dal comune di residenza senza avvertire e senza aver
provveduto alla propria, sia pure temporanea, sostituzione: l'obbligo
di residenza che va valutato con particolare rigore al punto che la sua
violazione può essere causa di provvedimenti disciplinari. Di fronte a
questo complesso di obblighi non sembra che sia di rilievo decisivo in
senso contrario, anche sul piano pratico, la facoltà accordata ai
medici condotti di esercitare la libera professione.
Quanto sopra vale a collocare i medici condotti in una posizione
del tutto particolare rispetto all'apparato burocratico comunale e a
giustificare, di riflesso, il particolare trattamento retributivo loro
riservato dalla norma denunziata, senza che ciò possa comportare
violazione dell'art. 3 Cost., tanto più che esso non risulta fissato
in misura eccessiva, come emerge dall'esame delle somme in cui si
concreta.
Del resto, proprio in considerazione delle particolari funzioni che
ad essi sono demandate, il trattamento economico dei medici condotti è
stato sempre diverso da quello degli altri dipendenti comunali e
soggetto a particolare valutazione da parte dello Stato. Difatti l'art.
67 del T.U. delle leggi sanitarie (nella sua formulazione anteriore a
quella introdotta con l'articolo 3 della legge 151 del 1963) riservava
alla competenza della Giunta provinciale amministrativa il potere di
fissare gli stipendi minimi dei sanitari condotti mentre l'art. 66
dello stesso testo unico (del pari sostituito dall'art. 2 della legge
n. 151 del 1963) stabiliva che uno speciale regolamento per ciascun
comune, approvato dalla G.P.A. previo parere del Consiglio provinciale
di sanità, doveva disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento
economico del detto personale sanitario, secondo norme contenute nello
stesso T.U. ed eventualmente diverse da quelle riguardanti gli altri
impiegati.
Né, infine, può sostenersi che la fissazione in un'unica misura
del minimo di stipendio per tutti i sanitari condotti comporti
violazione del principio di uguaglianza in considerazione del fatto che
l'impegno che ad essi è concretamente richiesto per l'espletamento
della loro attività varia grandemente a seconda delle dimensioni e
della importanza della condotta.
Al riguardo è, infatti, sufficiente osservare che quello stabilito
dalla legge è solo il minimo (non eccessivo, come si è già
ricordato) di stipendio e che l'eventuale dippiù delle retribuzioni va
differenziato secondo criteri risultanti da apposite norme le quali
tengono conto delle dimensioni e del presumibile impegno del singolo
sanitario.
In conclusione deve riconoscersi che la scelta che ha dato luogo
alla vigente normativa non ha perduto la sua nota di razionalità anche
se le innegabili trasformazioni avvenute nel frattempo nel contesto
sociale e nel campo dell'assistenza medica, e che si adducono per
rafforzare le censure in oggetto (miglioramento del tenore di vita
delle popolazioni, ampliamento del numero e delle funzioni delle mutue
nonché degli ospedali e così via), potranno consigliare al
legislatore scelte anche organicamente diverse.
Ciò anche a seguito delle attribuzioni spettanti alle regioni dopo
l'entrata in vigore del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 che, in
riferimento al disposto degli artt. 117 e 118 e VIII trans. Cost., e in
esecuzione della delega data al Governo dall'art. 17 della legge 16
maggio 1970, n. 281 ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le
funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera e dei relativi personali ed uffici come previsto dall'art.
1 lett. "g" ed "h" del detto d.P.R. con le conseguenze sul piano
legislativo di cui all'ultima parte del predetto art. 17 legge n. 281
del 1970. Come è poi noto, nel quadro della riforma sanitaria, da
tempo in programma, la quale ha trovato la sua ultima formulazione nel
disegno di legge n. 1252 del 16 marzo 1977 attualmente all'esame del
Parlamento, è compresa anche la disciplina in sede locale
dell'assistenza sanitaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 legge 13 febbraio 1963, n. 151 (che ha modificato l'art.
67 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n.
1265) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., dal
tribunale amministrativo per il Piemonte con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte