Sentenza n. 118/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) promosso con l'ordinanza emessa il 3 maggio
1984 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra
Nicoli Luigi e la Società C.A.M. S.p.a., iscritta al n. 1119 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 53 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Nicoli Luigi;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
udito l'avv. Franco Agostini per Nicoli Luigi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella causa promossa da Nicoli Luigi contro la Società C.A.M.
S.p.a. di Trescore Balneario, datrice di lavoro dell'attore, per
risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio sul lavoro, il
Tribunale di Bergamo il 3 maggio 1984 ha sollevato "questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30
giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui non consente che ai fini
dell'esercizio dell'azione sulle conseguenze civili dell'eventuale
reato da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto reato possa
essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il
procedimento penale a carico del datore di lavoro si sia concluso con
un provvedimento di archiviazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione".
Da parte della società convenuta erasi pregiudizialmente eccepita
l'improponibilità della domanda in relazione al disposto dell'art. 10
d.P.R. n. 1124 del 1965, poiché il Pretore di Grumello del Monte
aveva concluso con decreto di archiviazione il procedimento penale
aperto a seguito dei fatti di causa, non ravvisando alcuna
responsabilità a carico di soggetti diversi dall'infortunato.
L'attore richiamava la sentenza 102 del 1981 della Corte
costituzionale, con la quale è stata dichiarata la illegittimità
costituzionale del quinto comma, appunto, dell'art. 10 d.P.R. citato,
nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto
di regresso dell'INAIL, a seguito sempre di infortunio occorso,
l'accertamento del fatto possa essere compiuto dal giudice civile anche
nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di
lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in
sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione.
Il Tribunale, considerato che gli effetti della menzionata
pronuncia non si estendono all'ipotesi dell'esercizio dell'azione di
danni da parte del dipendente infortunato, ha tuttavia osservato che le
motivazioni della Corte "hanno un contenuto di carattere più generale
riferibile, in astratto, sia all'azione di regresso dell'INAIL, sia
all'azione in sede civile del dipendente infortunato".
Conseguentemente all'assunto, l'ordinanza riporta le argomentazioni
svolte dalla Corte nella sentenza 102 del 1981 ai fini della
dichiarazione di incostituzionalità della norma che, precludendo
all'INAIL l'esercizio dell'azione sulle conseguenze civili
dell'eventuale reato anche in caso di sentenza di proscioglimento
istruttorio o di decreto di archiviazione, veniva segnatamente a porsi
in "contrasto con le esigenze di tutela del diritto di azione e di
difesa garantite dall'art. 24 Cost.".
Nel giudizio si è costituito Nicoli Luigi, a mezzo dell'avv.
Franco Agostini, chiedendo che la norma denunciata sia dichiarata
incostituzionale. Sarebbe infatti irrazionale e illegittima la
preclusione del giudice civile all'accertamento del fatto come reato
disposto dall'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, essendo tale
accertamento possibile "in tutti i casi in cui manchi una sentenza
penale e quindi anche quando sia intervenuto, come nella specie, un
decreto di archiviazione". Considerato in diritto :
1. - Con sentenza n. 102 del 19 giugno 1981 questa Corte dichiarò
l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (testo unico sugli infortuni sul lavoro) nella
parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di
regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto di reato possa essere
compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento
penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia
concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento
di archiviazione.
L'odierno giudice remittente ravvisa che in identica situazione si
versi - per i fini dell'esercizio dell'azione sulle conseguenze civili
dell'eventuale reato promosso da parte dell'infortunato - in
fattispecie conclusasi con provvedimento di archiviazione.
2. - La questione è fondata.
Lo scopo perseguito, per l'accertamento delle responsabilità
civili a seguito di infortunio sul lavoro, si pone identico ex art. 3
Cost. sia per l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore
di lavoro - il che ebbe a formare oggetto della citata, precedente
sentenza 102/1981 - sia per il caso, di cui or qui si discute, di
eventuale analoga azione esperibile dall'infortunato medesimo, anche
qui opponendosi - per l'accertamento del fatto di reato - il
provvedimento di archiviazione.
Consegue che in tale seconda ipotesi l'attuale disposto dell'art.
10, comma quinto, d.P.R. n. 1124/1965 viene a contrastare, come posto
in luce nella sentenza 102, con le esigenze di tutela del diritto di
azione e di difesa garantite dall'art. 24 Cost.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma
quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non
consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte
dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere
compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata
promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo
dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione.
Ex art. 27 legge n. 87 del 1953 la pronuncia di illegittimità
costituzionale - tenuta presente la identità di situazioni rilevate
con la precedente sentenza n. 102/1981 - va estesa sempre al comma
quinto del ridetto art. 10 d.P.R. n. 1124, nella parte in cui non
consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di azione da parte
dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere
compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento
penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia
concluso con proscioglimento in sede istruttoria.
È a ribadirsi tuttavia che a salvaguardia del principio di
prevalenza della giustizia penale sussiste, comunque, il meccanismo
processuale della sospensione del processo civile in caso di
sopravvenuta riapertura di quello penale (o di inizio della relativa
azione) sui fatti costituenti il presupposto della domanda nella sede
civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art.
10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai
fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato,
l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice
civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione
penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi
sia provvedimento di archiviazione;
dichiara ex art. 27 legge n. 87 del 1953 la illegittimità
costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965,
nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione
da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa
essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il
procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo
dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte