Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1987

Altra decisione · depositata il 09/04/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 4legge 825/1971
  • art. 1legge 825/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36-bis del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) e 7 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui

redditi) promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1979 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Padova sul ricorso proposto

da Lovato Giuseppe, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 dell'anno

1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, su ricorso proposto da Lovato Giuseppe contro una

liquidazione dell'ILOR (per l'anno 1976), relativa a proventi

assimilati ai redditi di lavoro autonomo (nel caso di specie, reso

solo in via occasionale), operata dall'Ufficio Imposte dirette

rettificando la dichiarazione al fine di escludere la detrazione

prevista dall'art. 7, d.P.R. 599/1973 (applicabile, secondo

l'Ufficio, solo per il lavoro autonomo abituale), la Commissione

Tributaria di I° grado di Padova, con ordinanza 28 settembre 1979

(pervenuta alla Corte costituzionale il 29 maggio 1980), ha

sollevato, su richiesta di parte, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

e dell'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 per violazione

degli artt. 3, 4 e 53 Cost.;

che, secondo il giudice a quo, la notifica di una cartella

esattoriale riportante modifiche alla dichiarazione dei redditi, ai

sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, sarebbe causa di un

trattamento diversificato dei contribuenti, in violazione dell'art. 3

Cost., a seconda che la rettifica della dichiarazione venga portata a

conoscenza del contribuente direttamente, oppure tramite la cartella

esattoriale, mentre la violazione dell'art. 24 Cost. discenderebbe

dal fatto che la rettifica operata direttamente dall'Ufficio

impedisce al contribuente di conoscere l'iter logico seguito

dall'Ufficio stesso nel ritenere non attendibile la dichiarazione,

rendendo così difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa; che la

non applicabilità delle detrazioni previste dall'art. 7, d.P.R. n.

599 del 1973 anche ai redditi da lavoro autonomo reso occasionalmente

comporterebbe una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto

risulterebbero trattati diversamente i contribuenti che svolgono

lavoro autonomo in modo continuativo e quelli che lo svolgono in modo

occasionale, nonché una violazione dell'art. 53 Cost., in quanto

risulterebbero assoggettati a maggior prelievo di imposte coloro i

quali, svolgendo un lavoro autonomo solo in modo occasionale, hanno

presumibilmente una minore capacità contributiva.

che si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo la

remissione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione

della rilevanza delle questioni alla luce della sopravvenuta sentenza

della Corte costituzionale 26 marzo 1980, n. 42, e, comunque, la

dichiarazione di non fondatezza della questione relativa all'art.

36-bis del d.P.R. 600 del 1973;

considerato che, nelle more del presente giudizio, è

intervenuta la sentenza di questa Corte 26 marzo 1980,

n. 42, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.

4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 1, comma

secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui non

escludono dall'ILOR i redditi di lavoro che non siano assimilabili ai

redditi di impresa;

che, alla luce della suddetta declaratoria di illegittimità, si

rende necessario che il giudice a quo rinnovi il giudizio di

rilevanza delle proposte questioni, tenendo presenti gli effetti che

l'ordinamento ricollega alle dichiarazioni di illegittimità

costituzionale di una norma di legge rese da questa Corte;

che a tal fine va disposto il rinvio degli atti al giudice a

quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte