Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1992

Altra decisione · depositata il 19/03/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 431, 512 e 514

del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 luglio 1991 dal Pretore di Bergamo -

sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di

Lunghi Gualtiero, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 5 luglio 1991 dal Tribunale di Busto

Arsizio nel procedimento penale a carico di Rossa Ornella, iscritta

al n. 645 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 19 luglio 1991, il Pretore di

Bergamo - sezione distaccata di Clusone, premesso che il pubblico

ministero, a seguito della morte della parte offesa che era stata

indicata quale teste, ha chiesto che venga data lettura delle

dichiarazioni da essa precedentemente rese alla polizia giudiziaria,

ha sollevato - in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt.

431 e 512 del codice di procedura penale nella parte in cui

"escludono che, per il caso di sopravvenuta irripetibilità di un

atto compiuto o ricevuto dalla polizia giudiziaria, in relazione a

reati di competenza pretorile, sia data lettura degli atti medesimi,

o comunque che essi atti siano acquisiti al fascicolo del

dibattimento ed utilizzati per la decisione";

che, ad avviso del remittente, la direttiva n. 76 della legge

delega imponeva di prevedere che potesse darsi lettura degli atti

indicati al n. 57 (atti .. non ripetibili compiuti o ricevuti dalla

polizia giudiziaria e dal pubblico ministero), per cui la

irragionevole esclusione, operata dal legislatore delegato nell'art.

512, della estensione della possibilità di lettura anche degli atti

divenuti in concreto irripetibili pare contrastare con gli artt. 76 e

77 della Costituzione; inoltre, lo stesso art. 512 violerebbe il

principio di eguaglianza in quanto, circoscrivendo la possibilità di

lettura ai soli atti compiuti dal pubblico ministero e dal giudice

dell'udienza preliminare, e quindi nei soli processi eccedenti la

competenza pretorile, consente un trattamento probatorio

differenziato a secondo che i reati siano o meno di competenza del

pretore;

che analoghe censure, osserva infine il giudice a quo, possono

essere mosse all'art. 431 del codice di procedura penale, ove si

ritenga che gli atti ivi elencati come irripetibili non possano

formare oggetto di successivo inserimento nel fascicolo per

sopravvenuta ricorrenza della condizione che, se preesistente,

avrebbe legittimato il pubblico ministero ad inserirveli;

che, con ordinanza del 5 luglio 1991, il Tribunale di Busto

Arsizio, premesso che la difesa dell'imputata aveva formulato

numerose eccezioni in ordine al contenuto del fascicolo per il

dibattimento, chiedendo l'espunzione da quest'ultimo di diversi atti,

tra i quali il verbale delle dichiarazioni rese dalla parte offesa

alla polizia giudiziaria, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale "del combinato disposto degli artt. 431, 512 e 514 del

codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, nella parte in cui esso non prevede che il giudice

possa dare lettura, a richiesta di parte, dei verbali delle

dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone informate

sui fatti, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è

divenuta impossibile la ripetizione";

che il Collegio remittente osserva che le dichiarazioni rese

alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da

persone informate sui fatti, nonostante siano divenute irripetibili

per morte del dichiarante, ovvero proprio a causa di un evento

imprevedibile all'atto della loro assunzione, non possono essere

lette in dibattimento ad istanza di parte e conseguentemente

acquisite al fascicolo d'ufficio, per la elementare considerazione

che gli atti assunti dalla polizia giudiziaria non rientrano nella

previsione dell'art. 512 del codice di procedura penale (che

comprende solo gli atti assunti dal pubblico ministero o dal giudice

nel corso dell'udienza preliminare);

che sembra evidente, a suo avviso, l'irragionevolezza della

vigente disciplina nella misura in cui essa regola in modo diverso,

senza alcuna apprezzabile giustificazione logica, due atti istruttori

ontologicamente simili, quali le informazioni rese alla polizia

giudiziaria ex art. 351 e quelle rese al pubblico ministero ex art.

362 del codice di procedura penale da parte di persone in grado di

riferire notizie utili per le indagini, con particolare riferimento

all'ipotesi in cui, prima del dibattimento, si verifichi per

circostanze imprevedibili la morte del dichiarante;

che le conseguenze possono essere anche più gravi, rileva il

giudice a quo, qualora la deposizione testimoniale, divenuta

irripetibile per morte del dichiarante, sia stata resa dalla persona

offesa dal reato e, a maggior ragione, se tale atto istruttorio sia

in concreto l'unica prova di cui disponga l'accusa contro l'imputato:

in tale particolare ipotesi, la disciplina in oggetto confligge con

il diritto di tutte le parti offese ad un ugual trattamento

processuale, in quanto, allorché la persona offesa abbia collaborato

con la giustizia rendendo dichiarazioni accusatorie contro

l'imputato, poi divenute irripetibili per morte di costei, sembra

profondamente ingiusto, alla luce dell'art. 3 della Costituzione, che

tali dichiarazioni possano essere utilizzate processualmente contro

l'imputato solo se rese al pubblico ministero, mentre non abbiano

alcun valore probatorio se rese alla polizia giudiziaria;

che tali ultime considerazioni consentono di ritenere, conclude

il remittente, l'illegittimità costituzionale della normativa in

esame anche in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto

l'attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria ex art. 351

del codice di procedura penale può risultare irrimediabilmente

compromessa a causa della sopravvenienza di fatti e circostanze

oggettivamente imprevedibili, con violazione del principio del buon

andamento della P.A., che impone di valorizzare l'attività

legittimamemte compiuta dagli organi amministrativi per la

realizzazione degli scopi ad essi affidati dall'ordinamento;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle

questioni;

Considerato che, per la sostanziale identità delle questioni

sollevate, i giudizi vanno riuniti ed esaminati congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del

codice di procedura penale (nonché della corrispondente parte della

direttiva n. 31 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81), il quale

prevedeva, per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, il

divieto di rendere testimonianza indiretta, cioè di "deporre sul

contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni";

che, a causa della possibile incidenza della caducazione di

detto divieto nei procedimenti pendenti dinanzi ai giudici

remittenti, appare opportuno disporre la restituzione degli atti ai

medesimi giudici, affinché, alla luce del nuovo quadro normativo

della materia, valutino se le sollevate questioni siano tuttora

rilevanti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di

Bergamo - sezione distaccata di Clusone, e al Tribunale di Busto

Arsizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte