Sentenza n. 118/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/05/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 23legge 1450/1956
applicata al caso
- art. 8legge 672/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, lettera a),
della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per
gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), come
modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, promosso
con ordinanza emessa il 25 gennaio 1996 dal tribunale di Urbino sul
ricorso proposto da Frattini Edo contro l'INPS iscritta al n. 533 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Frattini Edo e dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Frattini Edo e Antonio
Todaro per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso della controversia in materia di previdenza
promossa da Frattini Edo contro l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) a seguito della sospensione dell'erogazione della
quota di pensione di riversibilità percepita dal ricorrente per la
propria figlia, in conseguenza del di lei matrimonio, il tribunale di
Urbino, adito in sede di riassunzione dal Frattini dopo
l'annullamento della precedente sentenza del tribunale di Pesaro da
parte della Corte di cassazione, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza emessa il 25 gennaio
1996, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, lettera
a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza
per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione),
nella parte in cui prevede la cessazione del diritto alla pensione
per le figlie quando contraggano matrimonio.
Il giudice rimettente, nel ricostruire le tappe della controversia,
rileva che nel giudizio conclusosi con la sentenza successivamente
annullata dalla Cassazione, si era ritenuto che la norma impugnata
potesse considerarsi implicitamente caducata sulla base della
sentenza n. 164 del 1975 di questa Corte, la quale aveva dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del
decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, norma di
contenuto analogo a quella del presente giudizio.
La Cassazione, però, è andata di contrario avviso sostenendo che
gli effetti di una sentenza di illegittimità costituzionale non
possono estendersi oltre le norme esplicitamente colpite, ed
osservando che il giudice di merito avrebbe dovuto sollevare la
questione dinanzi a questa Corte.
Il tribunale di Urbino chiede pertanto l'accoglimento dell'indicata
questione richiamandosi espressamente alla motivazione della sentenza
n. 164 del 1975 della Corte costituzionale.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Frattini
Edo, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata dal tribunale
di Urbino.
A sostegno di tali conclusioni, la parte privata ha osservato che
la norma impugnata costituisce un'evidente violazione del principio
di uguaglianza tra i sessi, oltre che un'anacronistica
discriminazione non avente alcun fondamento nella realtà sociale.
3. - Si è costituito in giudizio anche l'INPS, concludendo per
l'infondatezza della questione.
Ha rilevato l'ente previdenziale che la norma dichiarata
illegittima con la sentenza da ultimo citata si riferiva al regime
generale dell'assicurazione obbligatoria; poiché la norma oggi
impugnata, invece, riguarda un regime assicurativo speciale,
specificamente quello dei dipendenti telefonici, non sarebbe
possibile un'equiparazione tra le due situazioni, dal momento che la
scelta del legislatore di togliere la quota di riversibilità alle
figlie che contraggono matrimonio risponde ad una ponderata
valutazione dei diversi interessi in gioco.
In subordine, l'INPS ha chiesto alla Corte di voler dichiarare
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in
cui non prevede la cessazione del diritto alla pensione per i figli
maschi ultradiciottenni, qualora gli stessi contraggano matrimonio. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Urbino dubita che l'art. 23, lettera a),
della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per
gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), nella
parte in cui prevede la cessazione del diritto alla quota di pensione
di riversibilità per le figlie che contraggono matrimonio, sia in
contrasto con l'art. 3 Costituzione; e ciò per il differente
trattamento riservato nella medesima situazione ai figli maschi.
L'ordinanza di rimessione, nell'indicare la citata legge n. 1450
del 1956, menziona anche la legge modificativa del 22 ottobre 1973,
n. 672, la quale però non riguarda la norma impugnata in questa
sede.
2. - L'INPS eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della
questione per irrilevanza, deducendo che il giudice a quo, nel
soffermarsi soltanto su una delle condizioni per conservare il
diritto della figlia alla pensione di riversibilità (il permanere
cioè del suo stato di nubile), non ha motivato sull'altra condizione
necessaria, e cioè l'essere la figlia stessa ancora a carico del
genitore.
L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza non soltanto afferma
espressamente che la beneficiaria era tuttora studentessa, ma
riferisce che l'Istituto aveva chiesto la restituzione delle somme da
essa percepite successivamente al matrimonio; con ciò riconoscendo
implicitamente che fino a quel momento sussisteva il requisito della
vivenza a carico.
3. - Nel merito la questione è fondata.
Nel corso del giudizio a quo, la Cassazione ha annullato la
sentenza del tribunale di Pesaro per aver applicato alla presente
fattispecie gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità
pronunciata con sentenza n. 164 del 1975 da questa Corte. In
proposito ha osservato la Cassazione che l'illegittimità
costituzionale di una disposizione di legge non può essere estesa
dal giudice ad altre norme, ancorché esse costituiscano applicazione
dello stesso principio generale contenuto in quella già dichiarata
incostituzionale. Ed ha precisato che la citata sentenza n. 164 del
1975 riguardava un caso diverso, disciplinato dall'art. 2, secondo
comma, del d.lgs.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.
In realtà, non solo la sentenza del 1975 si riferiva ad una norma,
contenuta nel testo legislativo citato, riguardante la disciplina
generale del trattamento di riversibilità delle pensioni di
invalidità e vecchiaia, mentre il presente caso è regolato dalla
disciplina speciale del trattamento di previdenza per gli addetti ai
pubblici servizi di telefonia in concessione (legge 4 dicembre 1956,
n. 1450), ma sussisteva l'ulteriore differenza che la fattispecie
oggetto di quella sentenza atteneva al momento concessorio della
pensione (art. 2) e non a quello della cessazione del diritto (art.
3).
4. - Proprio valorizzando il fatto che qui si versa nell'ambito di
una disciplina speciale, l'INPS deduce che la particolare posizione
degli iscritti al Fondo dei telefonici non consente l'omologazione di
costoro alla generalità dei lavoratori che godono dell'assicurazione
generale obbligatoria. La considerazione degli speciali e maggiori
vantaggi attribuiti - osserva l'Istituto - renderebbe ragionevole la
scelta del legislatore di realizzare alcune economie in presenza di
situazioni ritenute meritevoli di minore tutela.
Tale deduzione non può essere condivisa, non tanto perché la
giustificazione delle specifiche "economie" si pone in contraddizione
con l'affermata vantaggiosità della legge speciale, quanto e
soprattutto perché la legge generale e quella speciale - del tutto
simili nel prevedere la cessazione della pensione a seguito del
matrimonio delle figlie - pongono la stessa questione di legittimità
costituzionale circa il differente trattamento dei figli basato sulla
diversità di sesso.
5. - Nel valutare se questa disparità di trattamento fosse
giustificata, la menzionata pronuncia di questa Corte (sentenza n.
164 del 1975) osservava che la norma escludeva la concessione di quel
diritto solo alle figlie maritate, implicitamente presumendo che le
stesse, in generale, non si trovassero più in stato di bisogno e
quindi non più a carico del genitore al momento della di lui morte.
Ma, soggiungeva la Corte, "la vivenza a carico è una situazione di
fatto che in concreto può esistere o mancare: e può aversi
ugualmente nei confronti di ogni superstite, figlio o figlia che
sia".
In una successiva occasione, la Corte costituzionale, affrontando
più specificamente l'ipotesi della cessazione del diritto alla
pensione di riversibilità a seguito del matrimonio di una figlia, ha
osservato, con la sentenza n. 140 del 1979, che la norma "presuppone
in maniera evidente che l'orfano maschio conserva tale diritto ove si
sposi per poter mantenere la moglie e la famiglia che viene a
costituire. Viceversa il legislatore dell'epoca ritenne che l'orfana
che fosse passata a nozze sarebbe stata mantenuta dal marito e che
quindi dovesse perdere la precedente pensione". Ma - osserva la
citata sentenza - "tale differenziazione non trova più
giustificazione nell'attuale realtà giuridica e sociale".
Questa motivazione appare valida anche in ordine al caso in esame,
poiché l'art. 3, lettera a), del decreto legislativo luogotenenziale
n. 39 del 1945, allora considerato, contiene una norma
sostanzialmente identica, nel testo come nella ratio ispiratrice, a
quella oggetto del presente giudizio.
6. - L'INPS deduce in subordine che, ove si volesse riconoscere
nella fattispecie de qua agitur la parità di trattamento dei figli
senza distinzione di sesso, occorrerebbe dichiarare
l'incostituzionalità della norma, non per riconoscere la permanenza
del diritto alla pensione per la figlia passata a nozze, ma per
estendere anche al figlio la perdita della pensione quando il
medesimo contrae matrimonio.
Tale deduzione non può essere accolta, dal momento che - come già
affermato nella citata sentenza n. 164 del 1975 - non può ritenersi
che il matrimonio costituisca presunzione iuris et de iure della non
vivenza del figlio a carico del genitore; fermo restando, quindi,
senza distinzione di sesso, la perdita del diritto solo nel caso che
venga dimostrato il venir meno della vivenza a carico del genitore o
la mancanza degli altri requisiti previsti dalla legge.
7. - Nella presente occasione, pertanto, anche con riguardo alla
speciale disciplina del trattamento pensionistico dei lavoratori dei
pubblici servizi telefonici in concessione, non si può che pervenire
alla stessa conclusione delle predette sentenze di questa Corte,
dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione che fa
dipendere la cessazione della pensione di riversibilità dal solo
fatto che, diversamente da quanto previsto per l'orfano, la figlia
abbia contratto matrimonio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, lettera a),
della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per
gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione),
limitatamente alle parole "e per le figlie".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte