Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1998 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 3legge 81/1987
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1,

del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni

sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con

ordinanza emessa il 15 mag-gio 1997 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Roma, iscritta al

n. 504 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza del 15 maggio 1997, pervenuta a questa

Corte il 19 giugno 1997, il giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988,

n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico

di imputati minorenni), "nella parte in cui non prevede la

possibilità di applicare la custodia cautelare per il reato di

lesioni aggravate";

che il giudice a quo premette che all'esito dell'udienza di

convalida del fermo dell'indiziato egli ha ravvisato gli estremi del

reato di lesioni aggravate, e di conseguenza non ha convalidato il

fermo e ha respinto l'istanza del pubblico ministero tendente

all'applicazione della custodia cautelare, in quanto, pur sussistendo

esigenze cautelari, il titolo di reato non consente l'adozione di

tale misura, né quindi consente il fermo;

che, ad avviso del remittente, la mancata previsione del reato di

lesioni aggravate fra quelli per i quali è consentita la custodia

cautelare per i minori contrasterebbe con il principio di uguaglianza

e con i principi che regolano il processo penale minorile, in quanto

creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti

dei responsabili di tale reato, che non sarebbe meno grave di altri -

come il furto qualificato da una sola fra alcune aggravanti - per i

quali la norma impugnata, con evidente riferimento al criterio della

gravità degli stessi, di cui all'art. 3, lettera h), della legge 16

febbraio 1987, n. 81, di delega per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale, consente invece di disporre la custodia cautelare;

che il remittente giudica rilevante la questione sollevata in

quanto il minorenne è raggiunto da indizi di colpevolezza per un

reato che per le sue caratteristiche renderebbe legittimo l'avvenuto

fermo, e la natura e la gravità del fatto renderebbero adeguata la

custodia cautelare;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e

non fondata", per la natura squisitamente discrezionale delle scelte

in materia, devolute al legislatore.

Considerato che il remittente ha sollevato la questione dopo avere

non solo rifiutato la convalida del fermo effettuato, ma altresì

rigettato l'istanza del pubblico ministero volta all'adozione della

misura della custodia cautelare, e ciò proprio in applicazione della

norma denunciata, che non prevede detta misura nel caso del reato di

lesioni aggravate; né risulta essere intervenuta alcuna successiva

istanza del pubblico ministero sulla quale il giudice fosse chiamato

a pronunciarsi;

che pertanto la questione appare manifestamente priva di

rilevanza attuale in relazione al momento in cui è stata sollevata,

avendo il giudice già fatto applicazione della norma impugnata ed

esaurito con ciò i suoi poteri decisori (cfr., ex plurimis ordinanze

n. 35 del 1998 e n. 485 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo

penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale per i minorenni di Roma con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte