Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997

dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.r.l.

Piper 3 e la S.a.s. Barsigno, iscritta al n. 629 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un procedimento d'opposizione a decreto

ingiuntivo, durante il quale la parte opponente aveva richiesto la

declaratoria d'interruzione del processo a séguito del fallimento

della parte opposta, non dichiarato dal procuratore di quest'ultima,

il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 28 maggio 1997, ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di

procedura civile, nella parte in cui subordina l'interruzione del

processo, in caso di fallimento di una delle parti, alla

dichiarazione (o notificazione) dell'evento ad opera del suo

procuratore;

che, a parere del giudice a quo nel caso in cui tale

dichiarazione non venga resa, potrebbe derivare un pregiudizio ai

contraddittori del fallito, per l'impossibilità di far valere nei

confronti del fallimento un'eventuale sentenza favorevole.

Considerato che il pretore si duole dell'asserita inadeguatezza

degli strumenti di tutela dei diritti a contenuto patrimoniale

eventualmente conseguenti al giudizio nel momento in cui essi

venissero fatti valere nei confronti del fallimento;

che identica questione, sollevata nei medesimi termini dallo

stesso pretore, è stata dichiarata manifestamente infondata con

ordinanza n. 96 del 1998;

che il rimettente ha altresì trascurato di rilevare che i

menzionati interessi dei contraddittori del fallito sono

salvaguardati dalla costante interpretazione data all'art. 300,

secondo comma, cod.proc.civ. dalla giurisprudenza di legittimità,

secondo cui, allorché il procuratore costituito ometta di dichiarare

(o notificare) la perdita di capacità di stare in giudizio della

parte da lui rappresentata, l'altra parte può chiamare in causa

coloro ai quali spetta di proseguire il giudizio, rendendo così

opponibile a costoro la sentenza da emettersi;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile,

sollevata dal pretore di Roma in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte