Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del

codice di procedura penale, promosso nell'ambito di un procedimento

penale, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Torino, con ordinanza emessa in data 8 luglio 2000, iscritta al

n. 660 del registro ordinanze del 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di due indagati nel procedimento a

quo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Uditi gli avvocati Luigi Chiappero, Delfino Siracusano e Vittorio

Chiusano per le parti costituite e l'avvocato dello Stato Giuseppe

Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Torino ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 392 e 393 del codice di procedura penale "nella parte in cui

non prevedono che, nei casi disciplinati dall'art. 392 cod. proc.

pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito, per

i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen., fino alla citazione

diretta a giudizio";

che, in fatto, il rimettente premette che due indagati per

reati in relazione ai quali è previsto che l'azione penale venga

esercitata con citazione diretta avevano presentato, a seguito di

notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari

ex art. 415-bis cod. proc. pen., richiesta di perizia da espletarsi

con incidente probatorio;

che a tale richiesta si era opposto il pubblico ministero,

segnalando che la perizia non rientra tra le attività esperibili ai

sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. e che il procedimento aveva

ad oggetto reati per i qualil'azione penale è esercitata con

citazione diretta e, quindi, "non sottoposti al regime essenzialmente

diverso dell'udienza preliminare preso in considerazione dalla Corte

costituzionale nella sentenza n. 77/1994";

che il giudice a quo condividendo le argomentazioni del

pubblico ministero, rileva che la richiesta di incidente probatorio

non è riconducibile al novero delle attività di indagine che

possono essere sollecitate ai sensi del comma 3 dell'art. 415-bis

cod. proc. pen. e che la richiesta dovrebbe comunque ritenersi

inammissibile, in quanto tardiva rispetto ai termini per la

conclusione delle indagini preliminari richiamati dall'art. 393 cod.

proc. pen., oramai scaduti;

che, a parere del rimettente, i motivi addotti dalla Corte a

fondamento della sentenza n. 77 del 1994 "parrebbero [...]

consentire, svincolando l'accesso all'incidente probatorio dai

termini degli artt. 392 e 393 c.p.p.", di ritenere ammissibile la

richiesta, ma tale soluzione non può considerarsi "pacifica", in

quanto in realtà la Corte non ha in alcun modo esaminato la

problematica della interpretazione della dizione "nel corso delle

indagini preliminari" di cui all'art. 392 cod. proc. pen. alla luce

del riferimento - contenuto nell'art. 393 cod. proc. pen. - alla

"conclusione delle indagini preliminari": probabilmente perché

all'epoca l'incidente probatorio era autonomamente disciplinato, nei

procedimenti riguardanti i reati di competenza del pretore, dagli

artt. 551 cod. proc. pen. e 151 disp. att;

che tuttavia le modifiche introdotte con legge 16 dicembre

1999, n. 479 - in particolare la omologazione della disciplina

dell'incidente probatorio per i reati per i quali è prevista la

citazione diretta a giudizio a quella per i reati per i quali è

prevista l'udienza preliminare, e la istituzione, con l'art. 415-bis

cod. proc. pen., di "una sorta di sub-procedimento" destinato a

rendere possibili, anche dopo la scadenza dei termini delle indagini

preliminari, ulteriori accertamenti e interventi difensivi -

avrebbero fatto emergere una disparità di trattamento degli indagati

per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare rispetto agli

indagati per reati per i quali è prevista - ex art. 550 cod. proc.

pen. - la citazione diretta;

che, infatti, scaduto il termine di cui all'art. 405 cod.

proc. pen., mentre i soggetti imputati di reati per i quali deve

essere celebrata l'udienza preliminare possono ancora chiedere

l'incidente probatorio in tale fase, analoga facoltà è, invece,

preclusa per chi è indagato per i reati di cui all'art. 550 cod.

proc. pen., anche quando le indagini non possono considerarsi

"chiuse", essendo stato instaurato prima dell'esercizio dell'azione

penale il "sub-procedimento" di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen;

che, ad avviso del rimettente, le argomentazioni svolte dalla

Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 1994 condurrebbero

dunque a ritenere che una interpretazione degli artt. 392 e 393 cod.

proc. pen. in termini di inammissibilità dell'incidente probatorio

durante il tempo intercorrente tra la conclusione delle indagini

preliminari e la citazione diretta a giudizio sarebbe in contrasto

con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la persona sottoposta alle

indagini e lo stesso pubblico ministero non potrebbero accedere, pur

in presenza di una prova non rinviabile a dibattimento, all'incidente

probatorio, "con conseguenze inaccettabilmente lesive dei diritti di

azione e difesa";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che a parere dell'Avvocatura il significato della sentenza

n. 77 del 1994 "non può che risiedere nella riconosciuta

possibilità di "superamento" dei limiti temporali richiamati dalla

lettera delle disposizioni denunciate"; né la omologazione della

disciplina tra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a

citazione diretta può essere d'ostacolo alla estensione della ratio

della decisione della Corte, alla cui luce, anzi, va letta anche la

disposizione dell'art. 554 cod. proc. pen., introdotta dalla legge

n. 479 del 1999, che consente al giudice delle indagini preliminari

di assumere gli atti urgenti di cui all'art. 467 cod. proc. pen. fino

a quando il decreto di citazione a giudizio e il relativo fascicolo

non siano trasmessi al giudice del dibattimento;

che, di conseguenza, secondo l'Avvocatura, "la possibilità

di ricorrere all'incidente probatorio non incontra soluzioni di

continuità, tanto nei processi con citazione diretta che in quelli

ove è necessaria l'udienza preliminare";

che si sono costituiti nel giudizio di legittimità

costituzionale gli indagati nel procedimento a quo rappresentati e

difesi dagli avvocati Luigi Chiappero, Vittorio Chiusano e Delfino

Siracusano, con due distinti atti di costituzione, eguali nella forma

e nei contenuti;

che a sostegno della richiesta di accoglimento della

questione di costituzionalità, gli indagati hanno svolto

argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte nella

motivazione dell'ordinanza di rimessione, ribadendo che l'eventuale

inammissibilità della richiesta di incidente probatorio

comporterebbe l'incostituzionalità degli artt. 392 e 393 cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevedono che, per i reati di cui

all'art. 550 cod. proc. pen., l'incidente possa essere chiesto e

ottenuto sino alla citazione diretta a giudizio;

che nella discussione in udienza la difesa degli indagati ha

ulteriormente insistito sulla diretta applicabilità del decisum

della sentenza n. 77 del 1994 anche nei procedimenti per i reati per

i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale degli

artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevedono che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed

eseguito nella fase intercorrente tra la scadenza dei termini delle

indagini preliminari e la citazione diretta a giudizio;

che, prendendo le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 77

del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei

predetti articoli nella parte in cui non consentono che l'incidente

probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase

dell'udienza preliminare, il giudice a quo ritiene che nella

situazione processuale al suo esame la preclusione all'espletamento

dell'incidente probatorio sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.,

determinando una irragionevole diversità di trattamento tra le

persone indagate in procedimenti per i quali è prevista l'udienza

preliminare, che possono in tale fase, dopo la scadenza del termine

di cui all'art. 405 cod. proc. pen., chiedere ancora l'incidente

probatorio, e quelle indagate in procedimenti per i quali è prevista

la citazione diretta a giudizio, alle quali analoga facoltà è

invece preclusa anche quando, scaduto il termine di cui all'art. 405

cod. proc. pen., a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod.

proc. pen. potrebbero essere ancora disposte nuove indagini;

che, inoltre, la disciplina censurata violerebbe l'art. 24

Cost., non consentendo alla persona sottoposta alle indagini, pur in

presenza di una prova non rinviabile a dibattimento, di accedere

all'incidente probatorio durante il tempo intercorrente tra la

scadenza dei termini di cui all'art. 405 cod. proc. pen. e la

citazione diretta a giudizio;

che, in sostanza, il rimettente chiede alla Corte una

pronuncia che, nei termini sopra precisati, estenda la portata della

sentenza n. 77 del 1994;

che con tale pronuncia la Corte aveva rilevato che la

chiusura delle indagini preliminari non può essere di ostacolo alla

"acquisizione al processo di elementi - in tesi - necessari

all'accertamento dei fatti" e a "garantire l'effettività del diritto

delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente

perduta", dato che la necessità di assicurare tali prove

indifferibili ben può "insorgere per la prima volta dopo la

richiesta di rinvio a giudizio";

che era dunque la concreta indifferibilità della prova, in

relazione al pericolo della sua "perdita" irrimediabile, a imporne

l'assunzione anticipata;

che, proprio stando alla ratio della sentenza n. 77 del 1994,

da un lato, ove il pericolo di perdita irrimediabile della prova si

profilasse nello spazio temporale tra l'avviso ex art. 415-bis cod.

proc. pen. e la citazione a giudizio, ovvero tra detto avviso e

l'inizio della udienza preliminare, non potrebbe non essere

assicurata alle parti, anche in tale fase, la facoltà di richiedere

l'assunzione della prova in via di incidente; dall'altro sarebbe

palesemente incongruo differire la vocatio in jus per l'assunzione di

una prova per la quale non sia ravvisabile alcun pericolo nel

ritardo;

che, pur richiamando testualmente e ripetutamente le

argomentazioni che sorreggono la pronuncia di questa Corte, il

rimettente non espone quale sia la ragione di indifferibilità della

perizia di cui è stata chiesta l'assunzione mediante incidente

probatorio; anzi, omettendo persino di precisare se la richiesta sia

stata formulata ex art. 392, comma 1, lettera f), o ex art. 392,

comma 2, cod. proc. pen., rileva, in via del tutto astratta, che la

censurata preclusione dell'incidente probatorio condurrebbe a

conseguenze "inaccettabilmente lesive dei diritti di azione e di

difesa", "pur in presenza di una prova non rinviabile a

dibattimento", e indica, a titolo di esempio, la "ipotesi di un

testimone in fin di vita";

che la mancata precisazione di questo aspetto, essenziale ai

fini dell'esame delle censure di legittimità costituzionale, rende

la questione, nei termini prospettati, manifestamente inammissibile

per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte