Sentenza n. 119/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1957 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme
contenute negli artt. 285, 387, 401, 430 e 431 del Codice penale
militare di pace e negli artt. 43 e seguenti dell'Ordinamento
giudiziario militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 21 maggio 1956 del Giudice istruttore del Tribunale
militare territoriale di Cagliari, emessa nel procedimento penale a
carico di Floris Angelo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 246 del
Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 31 ottobre 1956 del Tribunale militare territoriale di
Cagliari, emessa nel procedimento penale a carico di Rosa Salvatore,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.316 del 15
dicembre 1956 ed iscritta al n.333 del Reg. ord. 1956.
Udita in camera di consiglio il giorno 7 giugno 1957 la relazione
del Giudice Ernesto Battaglini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale contro Floris Angelo, imputato di
diserzione, il Tribunale supremo militare, con ordinanza non motivata
del 21 febbraio 1956, rimetteva, per motivi di servizio, il
procedimento stesso al Tribunale militare territoriale di Cagliari, ai
sensi dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace. Il P.M. di quel Tribunale
richiedeva al Giudice istruttore militare sentenza di non doversi
procedere per sopravvenuta amnistia. Il Giudice istruttore militare
investito del procedimento sollevava d'ufficio - in linea pregiudiziale
- una duplice questione di legittimità costituzionale: quella
concernente la norma contenuta nell'art.285 Cod. pen. mil. di pace, la
quale dispone che il Tribunale supremo militare può rimettere da uno
ad altro giudice militare il procedimento per motivi di ordine
pubblico, di servizio o di disciplina, con ordinanza non motivata, in
confronto con il principio sancito dall'art. 111 della Costituzione,
che rende obbligatoria la motivazione per tutti i provvedimenti
giurisdizionali, e perciò anche per le ordinanze; nonché la questione
relativa alle norme concernenti la composizione (artt. 43 e segg.
dell'Ordinamento giudiziario militare di pace) e la competenza (artt.
387, 401, 430 e 431 Cod. pen. mil. di pace) del Tribunale supremo
militare in confronto dell'art. 111 della Costituzione e della disp. VI
delle norme transitorie e finali della Costituzione stessa.
Il Giudice istruttore militare, ritenendo le suddette questioni
pertinenti e non manifestamente infondate, con ordinanza 21 maggio 1956
disponeva la sospensione del procedimento e l'invio degli atti, per la
risoluzione, a questa Corte costituzionale.
L'ordinanza venne notificata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 30 maggio 1956 e ne veniva data comunicazione ai
Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati in data 11 giugno
1956. A cura della Presidenza di questa Corte l'ordinanza stessa veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1956.
Questione di legittimità costituzionale analoga alla prima delle
due sopra enunciate, fu sollevata dinanzi al Tribunale militare
territoriale nel procedimento penale contro Rosa Salvatore, imputato di
mancanza alla chiamata (art. 151 Cod. pen. mil. di pace) e per il
quale il Tribunale supremo militare, con ordinanza non motivata, aveva
disposto la rimessione dal Tribunale militare di La Spezia a quello di
Cagliari. La questione fu sollevata nel dibattimento su istanza della
difesa dell'imputato e il Tribunale, ritenendo la questione pertinente
e non manifestamente infondata, ordinava, in data 31 ottobre 1956, la
sospensione del dibattimento e il rinvio degli atti a questa Corte.
L'ordinanza veniva notificata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 16 novembre 1956 e comunicata alla Presidenza delle
due Camere in data 9 e 10 novembre 1956.
A cura della Presidenza di questa Corte l'ordinanza veniva poi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 15 dicembre 1956.
Nei due procedimenti suddetti è mancata, dinanzi a questa Corte,
qualsiasi costituzione in giudizio e perciò le due cause sono state
trattate il giorno 7 giugno 1957 in camera di consiglio (art. 26 legge
11 marzo 1953, n. 87, e art. 9 delle Norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
del 24 marzo 1956, n. 71). Considerato in diritto :
Poiché una delle questioni di legittimità costituzionale proposte
nei due procedimenti è identica, stima opportuno la Corte procedere
alla riunione e alla decisione con unica sentenza (art. 15 Norme
integrative).
Tale questione comune concerne la legittimità costituzionale
dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace; in ordine ad essa va rilevato che
la disposizione con cui la rimessione da uno ad altro tribunale
militare viene disposta dal Tribunale supremo militare con ordinanza
non motivata è in aperto contrasto con la norma contenuta nella prima
parte dell'art. 111 della Costituzione, per cui tutti i provvedimenti
giurisdizionali (senza eccezioni e senza riserve) devono essere
motivati. La norma stessa non solo enuncia un alto principio di
civiltà giuridica, ma si prefigge anche lo scopo di rendere più
penetrante e più efficace il sindacato del provvedimento in caso di
impugnazione.
Il contrasto insuperabile tra la norma costituzionale e la norma
che concerne la rimessione dei procedimenti determina necessariamente
la dichiarazione di illegittimità costituzionale della suddetta norma
del Cod. pen. mil. di pace nella parte in cui è consentito che non
siano motivate le ordinanze pronunciate dal Tribunale supremo militare
per la già specificata rimessione dei procedimenti.
Non è inutile ricordare che anche nel Codice di procedura penale
comune, per le ordinanze con cui la Corte di cassazione ha il potere di
rimettere la istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice di sede
diversa, l'art. 58, nel testo del 1930, consentiva che le ordinanze non
fossero motivate. Ma in occasione della recente riforma parziale dello
stesso codice (legge 18 giugno 1955, n. 517) con l'art. 1 della legge
stessa, nella locuzione "con ordinanza non motivata", furono soppresse
le parole "non motivata", adeguandosi così in questo punto il codice
alla norma costituzionale.
Per quanto attiene alla questione di legittimità costituzionale
che è stata proposta soltanto nel procedimento a carico di Floris
Angelo, va tenuto presente che, secondo la motivazione della ordinanza
di rinvio, la illegittimità delle norme relative alla composizione e
alla competenza del Tribunale supremo militare, specificate nella
ordinanza stessa, deriverebbe dal mancato riordinamento del Tribunale
supremo militare che, giusta il secondo comma della disposizione VI
delle norme transitorie e finali della Costituzione, doveva essere
attuato entro un anno dalla entrata in vigore della Carta
costituzionale.
Non v'ha dubbio che il riordinamento così prescritto dovrebbe
conseguire l'effetto di togliere al Tribunale supremo carattere e
fisionomia di giudice supremo di legittimità nei riguardi dei
tribunali militari e togliere al ricorso per cassazione contro le
sentenze del Tribunale supremo militare il carattere di ricorso
straordinario quale è disciplinato dall'art. 400 Cod. pen. mil. di
pace, attuando invece, anche per la giustizia militare, il principio
della unità di giurisdizione, con il sindacato della Corte di
cassazione esteso a tutte le sentenze degli organi giurisdizionali
ordinari e speciali, eccezione fatta per i tribunali di guerra e con le
limitazioni previste nello stesso art. 111 per il Consiglio di Stato e
per la Corte dei Conti.
Questa finalità del riordinamento del Tribunale supremo militare
appare evidente ove si consideri che il secondo comma della
disposizione VI transitoria, nel prescrivere il suddetto riordinamento,
si riferisce espressamente all'art. 111 della Costituzione. Ma
altrettanto evidente appare che la illegittimità costituzionale delle
norme indicate nella ordinanza di rinvio non potrà essere dichiarata
fino a che il riordinamento prescritto non venga attuato, fino a che
cioè non vengano dal legislatore specificate le modalità di
adattamento della struttura e delle funzioni del Tribunale supremo
militare agli scopi che col riordinamento si intendono perseguire.
Resta perciò da vedere se il termine di un anno, fissato dalla
citata disposizione transitoria della Costituzione per l'attuazione del
prescritto riordinamento sia un termine perentorio oppure segni
soltanto una norma ordinatoria ovvero acceleratoria per il legislatore.
Una questione analoga è stata decisa da questa Corte, in ordine al
carattere del termine prefisso dal primo comma della stessa
disposizione transitoria VI, relativa alla revisione degli organi
speciali di giurisdizione, e, con sentenza n. 41 del 1 marzo 1957, è
stato ritenuto che i termini previsti in alcune disposizioni
transitorie della Costituzione e concernenti lo svolgimento
dell'attività legislativa, non hanno carattere perentorio e la loro
inosservanza può soltanto determinare responsabilità di carattere
politico e non l'automatica cessazione di funzionamento degli organi
che nel termine prescritto non sono stati soppressi, riveduti o
modificati.
Questa Corte non ha che da riportarsi all'ampia motivazione data
nella suddetta decisione e non ha ragione di allontanarsi da quanto
allora fu deciso. Deve quindi essere dichiarata la infondatezza della
seconda questione di legittimità costituzionale sopra specificata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, e 15 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale n. 71 del
24 marzo 1956);
pronunciando con unica sentenza sulle questioni di legittimità
costituzionale proposte dal Giudice istruttore militare del Tribunale
militare di Cagliari con ordinanza in data 21 maggio 1956 e dal
Tribunale militare territoriale della stessa città con ordinanza 31
ottobre 1956 e specificate in epigrafe;
dichiara la illegittimità costituzionale della disposizione
contenuta nel secondo comma dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace
- con riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione -
nella parte in cui lo stesso art. 285 consente che sia "non motivata"
l'ordinanza con la quale il Tribunale supremo militare decide in camera
di consiglio sulla rimessione dei procedimenti penali da uno ad un
altro tribunale militare;
dichiara inoltre non fondata la questione proposta dal Giudice
istruttore militare di Cagliari con ordinanza 21 maggio 1956, sulla
legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 43 e
segg. dell'Ordinamento giudiziario militare di pace, nonché degli
artt. 387, 401, 430 e 431 Cod. pen. mil. di pace, relativi alla
composizione e alla competenza del Tribunale supremo militare, con
riferimento all'art. 111 della Costituzione e alla disposizione VI,
secondo comma, delle norme transitorie e finali della Costituzione
stessa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte