Sentenza n. 119/1966
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale della Sardegna il 14 maggio 1965 e riapprovata
il 20 gennaio 1966, contenente "Modifiche alla legge regionale 31 marzo
1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi
lavoratori senza pensione", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri notificato il 5 febbraio 1966, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale l'11 successivo ed iscritto al
n. 4 del Registro ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione autonoma
della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 9 novembre 1966 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.
Pietro Gasparri, per il Presidente della Regione autonoma della
Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In data 20 gennaio 1966 il Consiglio regionale sardo ha
riapprovato, in seguito a rinvio, un disegno di legge, già approvato
nella seduta del 14 maggio 1965, con il quale si apportano "Modifiche
alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di
un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione".
Il disegno di legge stabilisce (art. 1) che quando i beneficiari
dell'assegno previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge
regionale 31 marzo 1965, n. 5, rivestano la qualifica di combattenti
della guerra 1915-1918 l'assegno viene aumentato a lire 12.000 mensili;
e dispone (art. 2) che ai nuovi oneri - precisati in un aumento di lire
120 milioni del capitolo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 5
del 1965 - si faccia fronte mediante il corrispondente aumento del
capitolo 10302 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
della Regione per l'anno 1965.
2. - Con ricorso notificato il 5 febbraio e depositato l'11
febbraio 1966 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che il predetto
disegno di legge venga dichiarato costituzionalmente illegittimo e sia,
di conseguenza, annullato.
Secondo la tesi del ricorrente il disegno di legge impugnato: a)
riproduce, in sostanza, un precedente disegno di legge già annullato
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 1965; b) viola la
competenza legislativa attribuita alla Regione dagli artt. 3 p.p., 4
p.p. e lett. h, 5 p.p. e lett. b dello Statuto, giacché il maggior
beneficio viene concesso con essenziale riferimento alla qualifica di
combattente, rispetto alla quale gli ulteriori requisiti richiesti in
via generale dall'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5,
sono secondari: e non v'è dubbio che la materia pensionistica esula
dalle attribuzioni regionali; c) in dispregio dell'art. 3 della
Costituzione, crea una ingiustificata sperequazione fra i combattenti
della guerra 1915-1918 e i combattenti della guerra 1940-1944 e fra i
combattenti nati o residenti da almeno 5 anni in Sardegna e quelli nati
nel restante territorio dello Stato ovvero nati in Sardegna ma
trasferiti altrove; d) viola l'art. 81 della Costituzione, perché,
trattandosi di nuova spesa, occorre una nuova entrata sostanziale,
laddove il capitolo 10302 del bilancio di previsione, relativo alla
quota regionale dell'imposta di fabbricazione, deve considerarsi come
semplice posta contabile non impegnativa per lo Stato.
3. - La Regione si è costituita in giudizio nella persona del suo
Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gasparri, con atto
depositato il 24 febbraio 1966.
La difesa regionale osserva che la legge regionale 31 marzo 1965,
n. 5 - non impugnata dallo Stato - rientra nella potestà della Regione
di integrare il sistema delle leggi statali in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale (art. 4, lett. h, dello Statuto) e che
nella stessa competenza trova fondamento il disegno di legge oggetto
del presente giudizio, giacché la qualifica di combattente non è
assunta a presupposto unico del beneficio, ma solo come titolo ad un
trattamento preferenziale. La Regione contesta altresì che sia stato
violato il principio di eguaglianza: la restrizione del beneficio ai
combattenti della prima guerra mondiale troverebbe infatti
giustificazione nella circostanza che tutti gli appartenenti a tale
categoria hanno superato i limiti massimi di età lavorativa. Quanto
al disposto dell'art. 81 della Costituzione, la Regione rileva che la
previsione di aumento del gettito previsto dal capitolo 10302 dello
stato di previsione è rigorosamente fondata su dati statistici che
dimostrano una regolare e costante crescita del cespite: le previsioni
relative al gettito dei tributi non potrebbero, comunque, essere
sindacate in sede di giudizio di legittimità costituzionale.
La Regione conclude chiedendo che il ricorso venga respinto.
Nelle successive deduzioni depositate il 2 marzo 1966 la difesa
regionale fa osservare che il ricorso fu proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri senza la previa deliberazione del Consiglio
stesso e che questa intervenne solo in data 7 febbraio 1966 e cioè non
solo dopo la notifica del ricorso, ma dopo la scadenza dei termini
prescritti dall'art. 33 dello Statuto. La Regione chiede pertanto che
il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. - Nella memoria depositata il 21 ottobre 1966 l'Avvocatura dello
Stato sostiene l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, in
quanto nei termini previsti per il deposito del ricorso venne
depositato l'estratto della seduta del 7 febbraio 1966, nella quale il
Consiglio dei Ministri ratificò l'impugnativa già proposta dal
Presidente per motivi di urgenza. Ad avviso della stessa Avvocatura è
incontestabile che ogni organo di presidenza, quando ricorra l'urgenza
e non sia possibile convocare tempestivamente l'organo collegiale, può
adottare, salvo ratifica, i provvedimenti necessari, e ciò in base ad
un principio generale dell'ordinamento applicabile anche
all'impugnativa di leggi: principio che trova espressa enunciazione
nell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, concernente norme di
attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, e che è stato
riaffermato nella sentenza n. 57 del 1957 di questa Corte. I due
elementi che in tale decisione sono stati ritenuti necessari per
l'ammissibilità del ricorso - e, cioè, la sussistenza dell'urgenza e
la ratifica anteriore all'udienza di discussione del ricorso -
ricorrono nella specie, perché il Governo dell'epoca era in crisi e
non fu possibile convocare il Consiglio prima del 7 febbraio. Né, a
parere dell'Avvocatura, può trarsi argomento contrario dalla sentenza
n. 33 del 1962, perché nel caso ivi deciso non solo difettava
l'urgenza, ma esisteva e poteva funzionare almeno per gli affari
urgenti la Giunta che il Presidente della Regione non aveva ritenuto di
convocare.
Nel merito l'Avvocatura insiste in tutti i motivi del ricorso ed in
particolare osserva che la competenza attribuita alla Regione dall'art.
5, lett. b, dello Statuto è relativa all'assistenza connessa al
lavoro, laddove il supplemento di sussidio disposto dall'impugnato
disegno di legge non trova titolo in questa, ma solo nella qualifica di
combattente: e devono valere in proposito i principi enunciati dalla
Corte nella sentenza n. 27 del 1965. Per quanto riguarda la copertura
del maggior onere finanziario l'Avvocatura rileva che l'indicazione
delle nuove entrate per l'esercizio in corso deve essere rigorosa e
che, nella specie, trattandosi di quota di un tributo erariale, la
Regione non può ragionevolmente presumere un aumento del gettito:
d'altra parte solo lo Stato, come è stato affermato nella sentenza n.
1 del 1966, potrebbe riferirsi all'aumento del gettito delle entrate
già previste, perché solo lo Stato può, alla stregua dei programmi
economico-finanziari, presumere un aumento del reddito nazionale o di
determinati redditi ed il correlativo aumento dei tributi.
5. - Nella memoria del 25 ottobre 1966 la Regione ha
preliminarmente insistito nell'eccezione di inammissibilità, facendo
rilevare che la deliberazione di impugnare una legge regionale ha per
oggetto uno di quegli affari correnti sui quali il Consiglio dei
Ministri deve provvedere anche in periodo di crisi.
Circa i motivi del ricorso la difesa regionale deduce:
a) infondatamente si assume che la legge impugnata ha carattere
pensionistico: ed infatti la circostanza che una prestazione
assistenziale assuma il carattere di un assegno periodico non è
sufficiente a modificarne la natura;
b) a differenza della legge annullata con la sentenza n. 27 del
1965, il disegno di legge in esame non introduce una pensione
assistenziale estesa a tutti i combattenti come tali, ma solo determina
un trattamento assistenziale privilegiato (e siffatti privilegi sono
normali nella nostra legislazione);
c) non sussiste alcuna sperequazione fra i combattenti del 15-18 e
quelli del 40-44, e ciò in considerazione della maggiore anzianità
dei primi, i quali hanno superato, tutti, il massimo dell'età
lavorativa. Né sussiste una disparità di trattamento in ragione
della nascita e della residenza, giacché dal beneficio sono esclusi
gli ultrasessantenni i quali risiedono fuori della Sardegna: e questa
è una circostanza sufficiente a giustificare la diversità di
trattamento. Ed è giustificata, altresì, l'esclusione di quei
soggetti i quali, nati fuori della Sardegna, vi siano immigrati da meno
di cinque anni, giacché si tratta di cittadini che, venuti in Sardegna
in tarda età, lo hanno fatto in considerazione di una qualche
possibilità di mantenimento sul posto;
d) relativamente alla pretesa violazione dell'art. 81 della
Costituzione, è erroneo che la norma costituzionale imponga una
simmetria fra nuove spese e nuove entrate, maggiori spese e maggiori
entrate, giacché l'importante è che l'equilibrio generale del
bilancio non subisca alterazioni. La previsione della maggiore entrata
relativa alle imposte di fabbricazione non comporta alcun impegno
giuridico nuovo dello Stato nei confronti della Regione, ma ciò non
esclude che essa possa esser presa in considerazione ai fini della
copertura della spesa, purché sia ragionevolmente probabile. E nella
specie i dati relativi alle cifre dei redditi accertati, riferiti ai 6
decimi di spettanza regionale ed al quinquennio 1960-64, rivelano come
le entrate regionali si siano quasi quintuplicate, con un tasso medio
di incremento di oltre un miliardo e mezzo: sicché è ben ragionevole
imputare a tale capitolo la copertura di una maggiore spesa di soli 120
milioni annui, spesa destinata a diminuire e poi a scomparire nel giro
di pochi anni.
6. - Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato e la difesa
della Regione hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi ed
hanno insistito nelle conseguenti conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla
difesa della Regione, è fondata.
L'art. 33, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 - contenente lo Statuto speciale per la Sardegna -
conferisce non al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma al Governo
della Repubblica il potere di promuovere la questione di legittimità
costituzionale di una legge riapprovata dal Consiglio regionale; l'art.
31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, prescrive che il ricorso del
Presidente del Consiglio va proposto "previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri".
Nel caso in esame i due provvedimenti non sono stati adottati
nell'ordine in tal modo stabilito. La legge impugnata - approvata dal
Consiglio regionale il 14 maggio 1965 e riapprovata, a seguito di
rinvio da parte del Governo, nella seduta del 20 gennaio 1966 - venne
comunicata il 21 gennaio 1966 al Presidente del Consiglio, secondo le
modalità previste dall'art. 14 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250.
Risulta dagli atti che il ricorso, notificato il 5 febbraio 1966, non
fu preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri, la quale
intervenne, col contenuto di ratifica, solo il 7 febbraio, vale a dire
dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 33 dello Statuto.
2. - Gli artt. 31 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, impongono
(cfr. sentenza n. 33 del 1962) che il ricorso del Presidente del
Consiglio o del Presidente della Giunta venga proposto dopo la
deliberazione collegiale del Consiglio dei Ministri o della Giunta e
ciò perché solo a questi organi è attribuito il potere di deliberare
l'impugnativa per illegittimità costituzionale di una legge. Dal che
discende che l'ordine degli atti collegiale e presidenziale risponde -
come fu precisato nella ricordata sentenza di questa Corte - ad una
esigenza non formale, ma sostanziale, al rigoroso rispetto, cioè,
delle competenze relative ad una attività alla quale sono connessi
gravi effetti costituzionali. Una successiva deliberazione del
Consiglio dei Ministri, nella specie adottata dopo la scadenza del
termine, appare perciò non idonea a sanare un vizio che deriva
dall'assoluto difetto del potere del Presidente.
A contrastare tale conclusione, fondata su una non dubbia
interpretazione del sistema vigente, non valgono le osservazioni
prospettate dall'Avvocatura dello Stato. Ed in vero è da escludere
che possa farsi ricorso ad un preteso principio generale secondo il
quale ogni organo di presidenza potrebbe, in caso di urgenza e salvo
ratifica, adottare i provvedimenti spettanti al collegio. Le
competenze di ordine costituzionale sono infatti tassativamente
attribuite e delimitate, e di conseguenza la sostituzione di un organo
ad un altro è ammissibile solo nei casi e nei limiti eccezionalmente
previsti da specifiche norme: non giova, perciò, invocare il
precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza n. 57 del 1957
di questa Corte, giacché in quella occasione l'eccezione di
inammissibilità venne respinta perché una norma statutaria (art. 48,
n. 7, dello Statuto Trentino-Alto Adige) espressamente consente alla
Giunta provinciale di adottare in via di urgenza i provvedimenti di
competenza consiliare (e nella successiva sentenza n. 33 del 1962 la
Corte confermò che da tale disposizione non è ricavabile una norma
atta a regolare fattispecie analoghe); né giova, con più diretto
riferimento al caso in esame, richiamare l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno
1951, n. 574, perché questa norma, dettata in attuazione dello Statuto
Trentino-Alto Adige e avente forza di legge ordinaria, regola anch'essa
una delimitata fattispecie e non può essere assunta a fonte di
individuazione di un principio generale che consenta lo spostamento,
sia pure provvisorio, di competenze costituzionali.
Nessuna incidenza sulla questione in esame, infine, può avere la
circostanza che all'epoca del ricorso il Governo era dimissionario. A
parte il rilievo che quando, in data 7 febbraio 1966, il Consiglio dei
Ministri deliberò la ratifica il gabinetto era ancora in crisi - e,
dunque, si riconobbe purtuttavia competente a provvedere sulla materia
- è evidente che l'urgenza determinata dalla perentorietà del
termine, se non legittima la sostituzione del Presidente del Consiglio
(in senso analogo cfr. sentenza n. 36 del 1962), rende
incontrovertibile che la relativa deliberazione, adottata a tutela di
un obiettivo interesse generale, rientra fra gli atti che il Governo
dimissionario può legittimamente porre in essere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, proposto in data 5 febbraio 1966 e relativo alla legge
approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 14 maggio 1965 e
riapprovata il 20 gennaio 1966, contenente "Modifiche alla legge
regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno
mensile ai vecchi lavoratori senza pensione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte