Sentenza n. 119/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1970 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 635,
secondo comma, n. 2, del codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1969 dal pretore di Feltre nel
procedimento penale a carico di Resegati Carlo ed altri, iscritta al n.
95 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969;
2) ordinanza emessa il 2 ottobre 1969 dal pretore di Brescia nel
procedimento penale a carico di Ferrari Costantino ed altri, iscritta
al n. 438 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969;
3) ordinanza emessa il 4 dicembre 1969 dal pretore di San Miniato
nel procedimento penale a carico di Bartoli Dino e Gemignani
Antonietta, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale contro Resegati Carlo ed
altri, imputati, fra l'altro, del reato di danneggiamento aggravato per
avere, in occasione di uno sciopero, reso inservibile l'impianto
telefonico dello stabilimento del loro datore di lavoro, il pretore di
Feltre, accogliendo una corrispondente istanza della difesa, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 635,
capoverso, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede appunto
come specifica aggravante del reato di danneggiamento (nonché come
condizione della sua procedibilità d'ufficio anziché a querela) la
circostanza che il fatto sia commesso "da lavoratori in occasione di
sciopero", in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza pronunciata il 20 febbraio 1969, si osserva che per
l'ordinamento costituzionale repubblicano i lavoratori non
costituiscono una categoria di cittadini cui la legge attribuisca
speciali funzioni o prerogative tali da esigere da loro, in occasione
di sciopero, una condotta particolare e che il danneggiamento da essi
eventualmente commesso non arreca alla ordinata convivenza civile un
pregiudizio più grave di quello che nelle stesse circostanze sia
commesso da altre persone.
La norma in questione, differenziando il trattamento penale dello
stesso fatto delittuoso, a seconda che sia commesso da lavoratori o da
altri, appare perciò al pretore come contrastante col principio
costituzionale di eguaglianza.
Dopo che il provvedimento è stato regolarmente notificato,
comunicato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 9 aprile
1969, è intervenuto nel processo costituzionale il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, che nelle sue deduzioni ha concluso per la
dichiarazione d'infondatezza della questione.
L'Avvocatura osserva, in particolare, che, se fosse vero, come
assume il pretore, che i cittadini italiani fanno tutti parte
dell'unica categoria dei lavoratori, la questione di costituzionalità
non avrebbe ragion d'essere poiché la norma impugnata punisce i
lavoratori che commettano il fatto in occasione di uno sciopero, ma non
determinati lavoratori. Se tutti sono lavoratori, quindi, la norma si
applica a tutti e non sussiste discriminazione alcuna.
Dopo avere ricordato come la Corte costituzionale abbia già avuto
occasione di pronunciarsi, nel senso dell'infondatezza, su una
precedente questione sollevata nei confronti della stessa norma (sent.
n. 110 del 1957), l'Avvocatura rileva che la discriminazione cui si
riferisce il pretore di Feltre è da escludere anche perché la
qualità di lavoratore in sciopero è una circostanza soggettiva, non
inerente alla persona (art. 70, n. 2, c.p.), e pertanto, avendo
agevolato la commissione del reato, sta a carico degli altri
concorrenti, anche se da loro non conosciuta (art. 118, secondo comma,
c.p.). Fuori dell'ipotesi di reato commesso da lavoratori o in concorso
con lavoratori, infine, l'aggravante, a parere dell'Avvocatura, è
inapplicabile e pertanto il problema di costituzionalità dell'art.
635, capoverso, n. 2, violazione del principio di eguaglianza, non si
pone neppure.
2. - Analoga questione è stata sollevata, con riferimento agli
artt. 3, primo e secondo comma, e 40 della Costituzione, con
l'ordinanza 2 ottobre 1969, pronunciata dal pretore di Brescia nel
corso del procedimento penale contro Ferrari Costantino ed altri,
imputati del reato di cui agli artt. 110 e 635, capoverso, n. 2, del
codice penale, per avere dato alle fiamme beni di proprietà della
S.p.A. Breda meccanica Bresciana, agendo quali lavoratori in sciopero.
In questa ordinanza si rileva innanzi tutto che la questione può
essere riesaminata, nonostante la pronuncia della Corte n. 110 del
1957, sia perché essa viene riproposta sotto profili e per motivi
diversi rispetto a quelli allora considerati, sia perché la precedente
decisione appare appoggiata ad argomenti che, a dodici anni di
distanza, appaiono superati dalle mutate condizioni ed esigenze della
società.
Ciò premesso, il pretore osserva che per riesaminare la questione
occorre muovere da due considerazioni: la prima, che lo sciopero è
oggi un diritto, stante la immediata precettività dell'art. 40 della
Costituzione, la seconda che i lavoratori rappresentano la categoria
sociale su cui la Repubblica si fonda (art. 1 della Costituzione).
Ora, la norma penale in esame, assoggettando i lavoratori in
sciopero ad un trattamento sfavorevole in relazione ai reati di
danneggiamento commessi in tale occasione, chiaramente muove da una
valutazione sfavorevole dello sciopero, che era ammissibile quando
questo comportamento era considerato anche di per sé un reato, ma che
non può essere ritenuto compatibile con i suddetti principi. Il
rapporto fra l'art. 635, capoverso, n. 2, e gli artt. 502 e 503, del
codice penale, rappresentava infatti, secondo il pretore, la proiezione
estensiva dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, del codice penale,
attraverso la norma dell'art. 45, n. 2, del codice di procedura penale.
Caduto tale rapporto di reati, dato che il comportamento che costituiva
uno di essi rappresenta oggi esercizio di un diritto, appare evidente
il mutamento dell'intera prospettiva giuridica e politico - sociale.
Pertanto l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, e
della Corte costituzionale stessa, favorevole alla conservazione della
norma presuppone un giudizio di valore negativo, sia nei confronti
dello sciopero, visto come fatto patologico e presuntivamente
pericoloso, sia nei confronti degli scioperanti, considerati come
soggetti proclivi al delitto per indole o per suggestione ambientale,
che non è più rispondente al sistema costituzionale vigente.
Parecchie disposizioni contenute nel codice penale, che il pretore
analiticamente passa in rassegna, dimostrano come il sistema in cui
l'art. 635, capoverso n. 2, era inserito, fosse imperniato sulla
punizione dello sciopero come reato e perciò anche la norma in esame
non può sostenersi, ove tale premessa venga a cadere, risultando in
contrasto con l'art. 40, della Costituzione.
La dedotta violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione,
è poi motivata con riferimento alla discriminazione ravvisabile nel
fatto che, mentre per i comuni cittadini eventualmente riuniti in
occasione di uno sciopero, il delitto di danneggiamento può risultare
aggravato, a norma dell'articolo 61, n. 5, del codice penale, soltanto
se il giudice nel suo libero convincimento ritenga effettivamente
ostacolata la pubblica o la privata difesa, viceversa il danneggiamento
commesso da lavoratori è obbligatoriamente e presuntivamente
aggravato, anche se in concreto siano esclusi i presupposti della
citata aggravante. Tale discriminazione non può essere considerata
razionale con riferimento alla motivazione addotta dal legislatore del
tempo in cui la norma è sorta, né con riferimento ad una motivazione
ricostruita a posteriori poiché in ogni caso essa conduce alla
violazione dell'art. 40 della Costituzione.
Infine il pretore denuncia la violazione dell'art. 3, secondo
comma, della Costituzione, ravvisando nella norma un intento
discriminatorio fra le diverse classi sociali, da un lato, per la
assunzione che essa compie della difesa d'ufficio e più severa del
patrimonio privato, e, dall'altro lato, per la presunzione, su cui si
fonda, che i lavoratori in sciopero siano generalmente proclivi al
danneggiamento del patrimonio altrui. Così facendo, la norma verrebbe
a cristallizzare disuguaglianze di fatto, facendone anzi discendere
ragioni di più aspro conflitto, a negare che lo sciopero sia una forma
legittima di partecipazione sociale ed a gravarlo di un vero e proprio
giudizio di pericolosità.
Anche questo provvedimento è stato regolarmente notificato,
comunicato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre
1969, ma nessuno si è costituito avanti la Corte costituzionale.
3. - La questione di costituzionalità dell'art. 635, n. 2, del
codice penale, è stata infine sollevata, con riferimento al solo art.
3, primo e secondo comma, della Costituzione, anche dal pretore di San
Miniato, nel corso del procedimento penale contro Bartoli Dino,
imputato dello stesso reato per avere danneggiato l'autovettura di un
lavoratore che non intendeva partecipare ad uno sciopero in atto.
Nell'ordinanza, pronunciata in data 4 dicembre 1969, vengono svolte
considerazioni analoghe a quelle viste in relazione alle altre due,
sottolineandosi particolarmente l'irrazionalità della disparità di
trattamento che la norma realizza tra l'ipotesi in cui uno stesso fatto
sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero ovvero da altri
cittadini in circostanze pur praticamente non dissimili.
Anche l'ordinanza del pretore di San Miniato è stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del
25 febbraio 1970, ma nessuno si è costituito nel processo
costituzionale. Considerato in diritto :
Le tre cause hanno ad oggetto la stessa censura di
incostituzionalità, sicché se ne può disporre la riunione e la
decisione con unica sentenza.
1. - Le ordinanze denunciano la illegittimità costituzionale, per
violazione dell'art. 3 (e quella del pretore di Brescia anche dell'art.
40 Cost.), dell'art. 635, secondo comma n. 2, del codice penale, che
considera circostanza aggravante del reato di danneggiamento, e ne
dispone la perseguibilità di ufficio, il fatto che sia commesso da
lavoratori in sciopero.
La questione, sotto la specie della violazione del solo articolo
40, è stata in passato sottoposta alla Corte e decisa con sentenza n.
110 del 1957, con la quale si è ritenuto che l'aggravante in parola
non postuli necessariamente l'illiceità dello sciopero, essendo anche
possibile che sia fatta derivare dalla presenza di fatti o atti in sé
leciti: sicché nonostante l'avvenuta eliminazione del carattere
criminoso dello sciopero, la norma impugnata si giustificherebbe, nel
senso che la situazione da esso determinata, mentre da una parte è
tale da poter suscitare stati di eccitazione collettiva facilmente
inducenti ad atti di danneggiamento, dall'altra rende meno vigile e
pronta la difesa privata e pubblica della proprietà.
L'attuale prospettazione della questione in termini più ampi rende
necessario un suo riesame.
2. - Occorre mettere anzitutto in rilievo come lo speciale
trattamento punitivo stabilito dall'articolo denunciato (che era del
tutto ignoto alla legislazione prefascista) è strettamente legato al
carattere delittuoso conferito ad ogni sciopero specialmente dal codice
penale del 1930. Ciò risulta indubbiamente comprovato dalle stesse
relazioni del Presidente della Commissione ministeriale e del Ministro
al progetto di detto codice, secondo le quali la configurazione data al
reato di danneggiamento era da mettere in relazione con la maggiore
pericolosità dell'agente, capace di "due reati", da porsi in
connessione teleologica fra loro, e da potere assimilarsi a quella di
cui al precedente n. 1 che punisce nella stessa misura il
danneggiamento accompagnato da violenza sulla persona. Una riprova di
tale connessione si può poi trarre dallo stesso tenore dell'art. 635
n. 2, là dove prevede identico aggravamento anche nel caso del delitto
punito dall'art. 333 del codice penale che, consistendo nell'abbandono
individuale di un pubblico ufficio, non può, per la sua stessa natura,
essere considerato fonte di suggestioni di folla, trascinanti ad azioni
di danno, o tali da pregiudicare l'esercizio delle comuni difese
preventive e repressive: suggestioni su cui s'è fatto leva da
qualcuno a giustificare lo speciale trattamento ricordato e la
costituzionalità della norma.
A parte ciò, anche a volere ammettere che le astensioni collettive
dal lavoro abbiano un potere di incitamento ad operare danni alle cose,
il fatto che a prevenire o reprimere tale eventualità non sia stata
ritenuta sufficiente l'applicazione dell'art. 61 n. 5 del codice
penale (che considera quale circostanza aggravante comune l'avere
profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona suscettibili
di ostacolare le pubbliche o private difese) mostra anch'esso come con
la norma in esame si sia voluto colpire, sia pure in occasione del
danneggiamento, proprio lo sciopero in quanto tale. Tanto è vero che
si è prevista non solo una pena più grave di quella applicabile ad
altri casi di danneggiamento ma anche il procedimento d'ufficio;
quest'ultimo evidentemente collegato con la prevalenza voluta accordare
alla tutela dell'economia pubblica, ritenuta compromessa dallo
sciopero, rispetto alla tutela della proprietà privata.
In sostanza la norma impugnata, anch'essa strumento di repressione
dello sciopero nell'ordinamento corporativo con cui è sorta, cade con
la caduta di questo ultimo.
E analoghe considerazioni valgono anche per i danneggiamenti
commessi da datori di lavoro in occasione di serrata.
3. - In particolare, quanto allo sciopero, il legislatore del 1930
ha voluto colpire la qualità di lavoratore del soggetto responsabile,
giungendo così alla conseguenza di punire un terzo (che nella stessa
situazione si renda autore di danneggiamento) meno gravemente del
lavoratore scioperante, che pure in nulla dovrebbe differenziarsi dal
primo, una volta riconosciuta la piena liceità della effettuata
astensione dal lavoro. E non sembra dubbio che tale differente
trattamento, privo, come risulta, di ogni giustificazione, si traduce
in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Violazione che non sarebbe eliminata anche quando si accedesse
all'opinione sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale,
nel caso che al reato di danneggiamento in occasione di sciopero
concorrano con i lavoratori altri soggetti, l'aggravamento della pena
colpirebbe anche questi ultimi in applicazione dell'art. 118, secondo
comma, del codice penale. Infatti l'incongruenza rimarrebbe quando il
danno arrecato in occasione dello sciopero fosse causato solamente da
terzi non lavoratori, senza il concorso di costoro, presumendosi così
nei lavoratori un maggior grado di pericolosità pel solo fatto della
concomitanza del danno con l'esercizio di un diritto ad essi garantito.
4. - L'assunzione di un comportamento lecito, come lo sciopero, a
circostanza aggravante del reato di danneggiamento o a ragione della
sua perseguibilità d'ufficio può rientrare nella discrezionalità del
legislatore solo a condizione che venga disposto un trattamento di
parità per tutti i casi che possano comportare situazioni di pericolo,
e per tutti i compartecipi. Se altrimenti si facesse verrebbe a
svuotarsi di valore la solenne proclamazione dell'art. 40 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 635, secondo
comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede come
circostanza aggravante, e come causa di procedibilità d'ufficio, del
reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da
lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in
occasione di serrata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte