Sentenza n. 119/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 75/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 marzo 1971 dal tribunale di Pavia nel
procedimento penale a carico di Agnelli Noemi Dario e Agesilai
Giuseppe, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971;
2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1972 dal giudice istruttore del
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Anquetil
Lucette ed altri, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 31
maggio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore
Giuseppe Verzi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Agnelli Noemi Dario e
Agesilai Giuseppe, imputati del delitto di favoreggiamento della
prostituzione, il tribunale di Pavia, con ordinanza 30 marzo 1971, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone uguali pene
per i fatti contemplati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
La stessa questione, accogliendo l'eccezione della difesa, è stata
sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Milano, con ordinanza
19 febbraio 1972, emessa nel corso del procedimento penale a carico di
Anquetil Lucette ed altri, parimenti imputati di favoreggiamento della
prostituzione.
In entrambi i giudizi conseguiti avanti questa Corte, non vi è
stata costituzione di parti. In quello determinato dall'ordinanza del
tribunale di Pavia è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze del tribunale di Pavia e del giudice istruttore
del tribunale di Milano sollevano l'identica questione di legittimità
costituzionale, onde i due giudizi vanno riuniti e definiti con unica
sentenza.
2. - Secondo le dette ordinanze l'art. 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della
prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui, violerebbe l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui
dispone pene uguali per fatti contemplati nei nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ed 8. L'unificazione, nell'ambito di un solo articolo, di fattispecie
criminose del tutto diverse, quali l'induzione, lo sfruttamento, il
favoreggiamento etc. etc. attuerebbe un inspiegabile livellamento,
colpendo con la medesima sanzione comportamenti che anche dalla comune
coscienza sociale sono giudicati di differente gravità. Sarebbe
sufficiente esaminare comparativamente il favoreggiamento con le altre
fattispecie criminose, per evidenziare la violazione del principio di
uguaglianza in quanto siffatta unificazione determinando "condizioni di
vantaggio o di svantaggio per i soggetti del rapporto regolato dalla
legge", non troverebbe alcuna ragionevole giustificazione.
3. - L'art. 3 della legge n. 75 del 1958 - così come è formulato
- ha dato luogo a discussioni in dottrina ed in giurisprudenza,
ritenendosi da alcuni che esso configuri un reato unico a fattispecie
equivalenti e da altri che invece contempli tanti reati autonomi per
ciascuna condotta criminosa descritta nei numeri da uno ad otto. A
qualunque delle due opinioni si aderisca, la Corte è d'avviso che non
sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza, come
conseguenza di una irragionevole disciplina adottata dal legislatore,
al quale, come è stato già deciso (sent. n. 45 del 1967; n. 109 del
1968; nn. 45 e 114 del 1970; n. 22 del 1971 e n. 36 del 1972), compete
la valutazione della congruità fra reato e pena e su di essa nessun
sindacato si rende possibile in questa sede, sempre che non ricorra il
caso che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire
sorretta da benché minima giustificazione. Nella specie non ricorre
siffatto caso perché la latitudine della pena, che va da un minimo di
due ad un massimo di sei anni di reclusione e da un minimo di centomila
ad un massimo di quattro milioni di multa, ben consente al giudice di
infliggere in concreto una pena del tutto proporzionata alla gravità
della violazione.
Né giova affermare, che l'induzione, il reclutamento, la gestione
o direzione di una casa di prostituzione nella loro obbiettività e
nelle loro modalità esecutive appaiono più gravi dei fatti di
favoreggiamento. Infatti, come bene osserva l'Avvocatura generale dello
Stato, non si può escludere che, in concreto, certe ipotesi criminose
risultino più gravi (e quindi meritevoli di maggiore pena) di altre
che, in astratto, sono soltanto apparentemente di maggiore gravità;
onde è da ritenere che il legislatore ha preferito lasciare al giudice
un largo potere di valutazione della concreta varietà del fatto,
prendendo in considerazione tutti gli elementi indicati dall'art. 133
del codice penale fra cui la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il
tempo ed il luogo ed ogni altra modalità dell'azione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento
della prostituzione altrui), sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione dalle ordinanze del tribunale di Pavia e del giudice
istruttore del tribunale di Milano indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte