Sentenza n. 119/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1979 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 1035/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. d,
della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della
Cassa di previdenza per la pensione dei sanitari), promosso con
ordinanza emessa il 16 gennaio 1974 dalla Corte dei conti - sez. III -
sul ricorso di Turrin Luigia, iscritta al n. 333 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del
9 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1979 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte dei conti - sez. III giurisdizionale - con ordinanza
emessa il 16 gennaio 1974, sollevava questione di costituzionalità
dell'art. 26 lett. d) della legge 6 luglio 1939, n. 1035, recante
"Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni dei sanitari" per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Riteneva infatti dubbia la compatibilità con il principio di
eguaglianza della norma indicata in quanto riconosce il diritto a
pensione del sanitario cessato dal servizio per dimissioni volontarie
dopo venticinque anni di servizio utile anziché dopo venti, come è
previsto nelle ipotesi ben più gravi di cessazione dal servizio in
seguito a condanna penale o provvedimento disciplinare.
La Corte dei conti segnalava inoltre un insieme di norme che, in
caso di pronunzia di accoglimento, dovrebbero essere dichiarate
conseguenzialmente invalide ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del
1953, perché del tutto analoghe rispetto a quella impugnata: art. 26
lett. d) del r.d. 12 luglio 1934, n.2312 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di
previdenza per la pensione degli ufficiali giudiziari); art. 33 lett.
d) r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza
per le pensioni agli impiegati degli Enti locali); art. 32 lett. e)
legge 25 luglio 1941, n. 934 (Ordinamento della Cassa di previdenza per
le pensioni ai salariati degli Enti locali); art. 7 lett. c) della
legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di
quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro).
2. - Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo si pronunziasse sentenza di
rigetto. Premesso che la ricorrente avrebbe comunque diritto a pensione
di riversibilità a carico dell'INPS, secondo quanto dispone l'art. 52
della legge 30 aprile 1969, n. 153, che estende le disposizioni della
precedente legge 2 aprile 1958, n. 322 sulla ricognizione delle
posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della
determinazione del trattamento di quiescenza, osservava che le
fattispecie messe a confronto non sono omogenee, essendo preminente nel
caso di dimissioni volontarie l'esigenza di tutela della stabilità del
rapporto, esigenza che non acquista rilievo nell'ipotesi di cessazione
dal servizio per condanna penale o provvedimento disciplinare. Esiste
inoltre un equilibrio tecnico fra contribuzioni ed oneri, che sarebbe
garantito anche dalle norme che stabiliscono al compimento di
venticinque anni di servizio il conseguimento del diritto a pensione in
caso di dimissioni; verrebbe così salvaguardata la funzionalità della
Cassa dagli squilibri tecnico-finanziari derivanti dal facile abbandono
del rapporto assicurativo.
Eguali esigenze di garanzia non sussisterebbero nelle ipotesi
eccezionalissime di cessazione dal servizio per provvedimento
disciplinare o condanna penale.
Si contesta inoltre il ricorrere delle condizioni per una pronunzia
di invalidità conseguenziale in ipotesi in cui l'invalidità - ove
sussistesse - non deriverebbe dalla dichiarazione di
incostituzionalità delle norme rilevanti nel processo a quo, ma
sussisterebbe per motivi autonomi ancorché analoghi. Considerato in diritto :
La questione non è fondata.
La Corte dei conti ritiene che possa emergere una violazione
dell'art. 3 Cost. dal raffronto tra la situazione del sanitario
destituito a seguito di sanzione penale o disciplinare, cui è dato
conseguire (per il combinato disposto degli artt. 25 lett. d) e 26
lett. a) della legge 6 luglio 1939, n. 1035) il trattamento
pensionistico dopo venti anni di servizio utile, con la situazione del
sanitario che, in caso di dimissioni volontarie, consegue la pensione
soltanto dopo venticinque anni di servizio utile.
In particolare la Corte dei conti sottolinea il trattamento di
sfavore rispetto ad altri soggetti meno meritevoli del sanitario che,
avendo raggiunto venti anni di servizio utile (ma non venticinque), si
dimette volontariamente, e cioè "manifesta in maniera conforme alla
legge la volontà di risolvere il rapporto d'impiego". Ma è proprio
questa formulazione a palesare un punto di vista che non appare
accettabile. Infatti la manifestazione di volontà del sanitario rileva
ai fini del conseguimento del diritto a pensione soltanto se sono
maturate le condizioni che la legge prevede quanto alla determinazione
del periodo minimo utile a questo scopo.
Orbene, allorché, fondando le sue pronunzie sul carattere
retributivo delle pensioni e di altri assegni o indennità conseguenti
alla cessazione del rapporto di dipendenza, questa Corte ha escluso che
la causa della cessazione del rapporto (dimissioni, allontanamento dal
servizio a seguito di condanna penale o per motivi disciplinari)
potesse determinare la perdita, la riduzione o la sospensione del
diritto a conseguire e a godere quei trattamenti, ha sempre presupposto
che fossero maturate le altre condizioni di legge per il venire in
essere di quei diritti. Ed ha pure riconosciuto che rientra nel potere
discrezionale del legislatore determinare la durata della prestazione
di servizio necessaria al conseguimento dell'indennità di buonuscita e
del trattamento pensionistico (sent. n. 82 del 1973, nn. 2 e 3 del
considerato in diritto, a proposito dei dipendenti statali).
Se perciò si dichiarasse la illegittimità della norma impugnata,
si verrebbe in definitiva a censurare l'esercizio del potere
legislativo quanto alla definizione del periodo minimo utile al
conseguimento della pensione; un pronunziato, dunque, come emerge anche
dal suggerimento di estendere a disposizioni parallele l'eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale, che eccederebbe di gran
lunga la portata iniziale della quaestio.
In ordine alla specifica violazione dell'art. 3 Cost. posta in
rilievo dalla Corte dei conti, è comunque da constatare che la
diversità di disciplina ivi denunziata è stata ribadita più volte in
leggi posteriori alla entrata in vigore della Carta costituzionale:
cfr. artt. 6 e 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409 per i sanitari in
servizio presso gli enti locali, artt. 6 e 7 della legge 11 aprile
1955, n. 379 per gli impiegati degli enti locali, artt. 15 e 16 della
legge 11 aprile 1955, n. 380 per gli ufficiali giudiziari. Tale
diversità di disciplina si fonda sull'interesse delle Amministrazioni
da una parte ad allontanare dal servizio il più rapidamente possibile
elementi a vario titolo inidonei, e dall'altra ad utilizzare per un
periodo medio ragionevole coloro che svolgono il servizio in condizioni
normali. Ove si consideri che la prima ipotesi concerne casi
relativamente eccezionali, mentre la seconda riguarda la regola dei
rapporti, si deve ammettere che la soluzione accolta dal legislatore,
motivata dalla innegabile diversità delle situazioni messe a
confronto, non è contraria a criteri di razionalità; e ciò a
prescindere da ogni valutazione, pur doverosa, circa l'equilibrio tra
il livello globale dei contributi, fondato sulla previsione del normale
sviluppo di carriera degli iscritti, e quello degli oneri posti a
carico della Cassa pensioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, lett. d) della legge 6 luglio 1939, n. 1035 sollevata in
relazione all'art. 3 Cost. dalla Corte dei conti con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte