Sentenza n. 119/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1980 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 660/1973
- art. 6d.l. 660/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 5
novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1973, n. 823 (Norme per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 18
marzo 1977 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Milano, sui
ricorsi riuniti proposti dalla s.r.l. Immobiliare Vicoforte ed altri
contro l'Ufficio del Registro affitti e assicurazioni di Milano,
iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 28 dicembre 1977.
Visti l'atto di costituzione delle Società Vicoforte, Marciano e
Quartiere Monforte e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Ferruccio Carboni Corner (in sostituzione dell'avv.
Ettore Maupoil) per le Società Vicoforte, Marciano e Quartiere
Monforte e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 18 marzo 1977 la Commissione
tributaria di 1 grado di Milano sollevava questione di
costituzionalità dell'art. 6 del decreto-legge 5 novembre 1973, n.
660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n.
823 - Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria - per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Tale norma prevede il beneficio della riduzione al 50% dell'imposta
richiesta solo quando sono controversi il tributo e gli accessori e non
anche quando, difettando una controversia sul tributo, risulta
contestato solo il pagamento della soprattassa. La norma non
consentirebbe di applicare il beneficio anche a questa seconda ipotesi
non tanto in considerazione della diversa natura del credito per
accessori rispetto al credito tributario quanto perché non prevede un
meccanismo di riduzione degli accessori in genere e della soprattassa
in ispecie, quando la controversia verte solo su di essi, analogo a
quello previsto quando la controversia investe anche il debito di
imposta. Non è possibile d'altra parte, nel silenzio della legge,
ritenere gli accessori del tutto eliminabili in seguito a richiesta di
beneficiare dei vantaggi previsti da tale normativa. Questa disciplina
peraltro contrasterebbe con il principio di eguaglianza introducendo
una differenziazione che non corrisponde al suo scopo medesimo, che è
quello di eliminare le controversie pendenti assicurando un rapido
introito allo Stato.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 28 dicembre 1977.
Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso
l'Avvocatura dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione.
Diversa infatti sarebbe la natura giuridica della soprattassa rispetto
alla natura giuridica del tributo cui inerisce e dunque sarebbe
giustificata una diversità di disciplina. Non sussisterebbe, d'altra
parte, alcuna possibilità di modificare con sentenza di accoglimento
la normativa impugnata perché, dichiarata l'incostituzionalità della
medesima, verrebbe ad essere escluso del tutto il pagamento della
soprattassa, in contrasto con la chiara volontà del legislatore, il
quale ha inteso, caso mai, ridurre al 50% l'importo dei debiti
tributari contestati. Né infine il provvedimento di clemenza potrebbe
essere applicato a rapporti ormai esauriti, essendo ciò contrario al
suo scopo dichiarato di agevolare la soluzione delle controversie
pendenti per favorire l'avvio della riforma tributaria.
Si costituivano inoltre la s.r.l. Immobiliare Vicoforte, s.r.l.
Immobiliare Marciano, s.r..l. Quartiere Monforte (anche quale
successore della s.r.l. Quartiere Lomellina), ricorrenti nel processo a
quo, chiedendo si pronunciasse sentenza di accoglimento ed aderendo
completamente agli argomenti svolti dall'ordinanza introduttiva del
giudizio.
Nel corso dell'udienza di discussione le parti ribadivano i
rispettivi punti di vista. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
Commissione tributaria di 1 grado di Milano è stata ritenuta non
fondata da questa Corte allorché venne proposta in ordine ad altro
provvedimento di condono (sent. n. 148 del 1967).
Si tratta ora di esaminare i nuovi argomenti addotti a sostegno
della fondatezza e la diversa prospettazione che emerge dall'ordinanza
del giudice a quo.
Infatti l'ordinanza del tribunale di Bologna 4 marzo 1966 (che
provocò la sentenza n. 148 del 1967) motivava la non manifesta
infondatezza della quaestio dell'art. 2, ultimo comma, della legge 30
luglio 1959, n. 559, con ragioni che andavano ben al di là della
esclusione dal condono delle soprattasse e pene pecuniarie dovute per
accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della legge
stessa. Invero l'ordinanza contestava la non applicabilità del condono
agli accertamenti già definiti, ritenendo che la definizione (o la sua
mancanza) dipendesse spesso non già dal comportamento del
contribuente, ma da diverse cause. Perciò il problema
dell'applicazione del condono alle sole soprattasse non era
autonomamente considerato, essendo assorbito, per così dire, in una
contestazione che si avvaleva ad altro fine degli argomenti addotti
nella sentenza n. 85 del 1965 di questa Corte.
Questa volta il giudice a quo pone invece in termini puntuali la
questione dell'osservanza dell'art. 3 Cost., mettendo bene in rilievo
la disparità fra il trattamento del contribuente che definisce
l'accertamento usufruendo del condono (inclusa l'esenzione dalle
eventuali sanzioni accessorie) e quello del contribuente il quale, ad
accertamento già definito dell'obbligazione tributaria, contesti
l'obbligo delle prestazioni pecuniarie, previste come contenuto di
sanzioni accessorie (nella fattispecie soprattasse) per ritardato
pagamento dell'imposta di registro.
Per la Commissione di Milano sarebbe irragionevole trattare in modo
diverso la pendenza relativa all'accertamento del tributo (inclusa nel
condono) e la controversia sulla sanzione accessoria (esclusa dal
beneficio): e ciò in ordine alla finalità del provvedimento di cui al
decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 ed alla sostanziale omogeneità
delle due situazioni se riferita alla ratio legis.
Peraltro, gli argomenti addotti dalla ordinanza e dalla difesa
delle parti private non risultano convincenti, e la questione non è
fondata.
2. - Conviene anzitutto eliminare un equivoco che si ravvisa nella
memoria di parte privata, allorché sul thema decidendum si
contrappongono i precedenti provvedimenti di condono a quello del 1973.
Come è stato messo in rilievo anche di recente (sent. n. 96 del 1980
di questa Corte, ma prima ancora sent. n. 32 del 1976), veramente nuove
sono le caratteristiche strutturali e le finalità funzionali della
normativa adottata con il d.l. 5 novembre 1973, n. 660, (convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823), intesa ad
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Ma la
originalità del provvedimento, collegata storicamente all'avvio della
riforma tributaria, non tocca l'assoluta identità della soluzione
accolta a proposito di pendenze e di controversie in ordine a sanzioni
accessorie, quando l'accertamento della obbligazione tributaria sia
stato definito.
A partire dal 1959, i testi normativi sul condono in materia
tributaria per sanzioni non aventi natura penale contengono una
disposizione del seguente tenore: il condono "non si applica inoltre
per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già
definiti alla data di entrata in vigore della presente legge" (art. 2,
ultimo comma, ultima parte, legge 30 luglio 1959, n. 559; art. 2, terzo
comma, ultima parte, legge 31 ottobre 1963, n. 1458; e art. 2, secondo
comma, ultima parte, legge 23 dicembre 1966, n. 1139). Il decreto legge
n. 660 del 1973 non contiene questa disposizione, ma, per generale
riconoscimento, adotta tacitamente la stessa soluzione, in quanto
collega l'abbandono da parte del fisco delle proprie pretese circa le
sanzioni accessorie o all'accertamento da definirsi di un imponibile o
alla liquidazione o al pagamento di un'imposta (eccettuate le penalità
derivanti da violazioni di norme sulle imposte dirette che non si
riferiscono all'assolvimento del debito d'imposta - art. 5, ultimo
comma -).
Orbene, ritenere che nei provvedimenti di condono del passato si
discriminasse razionalmente tra situazioni pendenti e situazioni
definite, mentre il decreto legge del 1973 discriminerebbe tra
situazioni tutte pendenti, ammettendo od escludendo irragionevolmente
dal condono, è assunto privo di fondamento: anche in passato (e la
presenza di apposite disposizioni rendeva più evidente questo aspetto)
era possibile riscontrare pendenze relative ad accertamenti di
imponibili o a liquidazioni di imposte, tutte suscettibili di
applicazione del condono, e pendenze concernenti soltanto soprattasse e
pene pecuniarie, sottratte invece ad ogni incidenza dello stesso
provvedimento. Anzi, nel decreto-legge del 1973, l'avvio della riforma
tributaria fornisce una giustificazione specifica alla soluzione che
limita il condono alle controversie e pendenze relative a tributi
soppressi o comunque riformati.
In definitiva, la difesa di parte privata ha esattamente
identificato nella sentenza n. 148 del 1967 il precedente
giurisprudenziale più significativo sul thema decidendum, in ciò
concordando con l'Avvocatura generale dello Stato: ma ha tentato invano
di delimitarne la portata, ritenendo tale pronuncia non influente per
la normativa del 1973.
3. - Nessuno può negare la diversità tra le situazioni di
"pendenza" o di controversia che abbiano per Oggetto l'an e il quantum
di una obbligazione tributaria e quelle che si riferiscano alle
conseguenze sanzionatorie derivanti dalla infrazione di norme relative
al tempestivo assolvimento dell'obbligazione stessa. In realtà le
ragioni avanzate dalla Commissione tributaria di Milano non superano
l'affermazione di fondo contenuta nella sentenza n. 148 del 1967 (non
menzionata nell'ordinanza) e così formulata: "Al fine della decisione
della presente causa occorre considerare che la disposizione in esame
conferisce rilievo ad una diversa condizione in cui il rapporto
tributario viene a trovarsi secondo che esso si colleghi o meno ad un
accertamento già definito: di tal che appare certo che la legge,
escludendo il condono nel primo caso ed ammettendolo nel secondo,
regola situazioni che al momento della sua entrata in vigore si
presentavano obiettivamente diverse".
La diversità di situazioni in cui viene a trovarsi il contribuente
è del resto sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte
(sentenza n. 109 del 1973), che nega l'applicabilità alle prestazioni
pecuniarie, previste a titolo sanzionatorio, del principio della
capacità contributiva ex art. 53, primo comma, Cost. Il tentativo
della Commissione tributaria di Milano si fonda sulla messa in ombra
delle diversità che distinguono pendenze e controversie sul debito
d'imposta e pendenze e controversie sulle sanzioni accessorie: e più
ancora fa leva su identità e analogie, che peraltro non appaiono
decisive. Certamente, in entrambi i casi si tratta di pendenze e di
controversie nelle quali sono interessati soggetti presi in
considerazione dall'ordinamento in quanto contribuenti: ma ciò non
toglie che il legislatore possa valorizzare differenze specifiche che
emergono anche sotto altri aspetti.
Né si potrebbe correttamente ricorrere alla ratio generale del
provvedimento, per recuperare sul piano delle sue finalità una
analogia tra situazioni già riscontrate diverse da altri punti di
vista: invero il legislatore ha sì voluto che potesse definirsi al
più presto il maggior numero possibile di controversie e di pendenze,
ma era ben consapevole che un obbiettivo globale era a priori
irraggiungibile dal momento che, a torto o a ragione, alcuni
contribuenti potevano ritenere per essi non conveniente la soluzione
offerta dal decreto-legge n. 660 del 1973. Soprattutto, le controversie
in tema di soprattasse rimanevano fuori dell'altro obbiettivo
perseguito dal legislatore, consistente nell'acquisire all'erario
(meglio se sollecitamente) tutto l'ammontare di imposte corrispondenti
a decisioni o a sentenze non impugnate o non impugnabili in via
principale dal contribuente (art. 2, ultimo comma): in realtà era
facile assimilare in vista di questo obbiettivo le soprattasse ai
debiti d'imposta già definiti, in quanto, di regola, si fa valere
l'automaticità del meccanismo di applicazione delle sanzioni (quando
cioè non sia più possibile eccepire l'insussistenza della stessa
obbligazione tributaria, di carattere pregiudiziale rispetto
all'obbligazione subordinata o dipendente, che consiste nella
prestazione pecuniaria accessoria).
È così valorizzata una differenza che non è di mero fatto, ma si
ricollega anche al diverso grado di incertezza cui possono dar luogo,
di solito, le controversie sulla obbligazione subordinata rispetto a
quella, ben maggiore, delle controversie sulla obbligazione tributaria
principale.
La riprova della non fondatezza della questione è data anche dal
tipo di pronuncia, del tutto abnorme, che viene in sostanza sollecitata
alla Corte: questa dovrebbe estendere alle controversie sulle
soprattasse la normativa emanata per quelle sull'imposta di registro,
fissando a suo benevolo arbitrio un quantum di riduzione modellato
possibilmente sugli abbuoni previsti dall'art. 6. Prospettare l'ipotesi
significa pure respingerla senza necessità di ulteriori
considerazioni. Alle esigenze di un trattamento più equo, anche per
questi casi marginali di controversia, può eventualmente provvedere
soltanto il legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte