Sentenza n. 119/1985
Altra decisione · depositata il 26/04/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e
5 della legge regionale Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2
luglio 1976; della legge regionale Emilia-Romagna 6 ottobre 1976,
riapprovata il 4 maggio 1977 e della legge regionale Puglia 17 marzo
1977, riapprovata il 26 ottobre 1977, aventi per oggetto norme sugli
enti ospedalieri, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei
ministri notificati il 6 agosto 1976, il 24 maggio 1977 e il 15
novembre 1977, depositati in cancelleria rispettivamente il 14 agosto
1976, il 30 maggio 1977 e il 22 novembre 1977 ed iscritti al n. 32 del
registro ricorsi 1976, ai nn. 12 e 34 del registro ricorsi 1977.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Emilia-Romagna e
Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Vincenzo del Pozzo per la Regione Puglia e l'avvocato
dello Stato Dante Corti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in data
29 luglio 1976 il Governo ha proposto questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della regione Emilia -
Romagna riapprovata il 21 luglio 1976, recante "norme sugli organi
degli enti ospedalieri", per contrasto con l'art. 117 della
Costituzione, in relazione agli artt. 9, legge 12 febbraio 1968, n. 132
(enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), ed al combinato disposto
degli artt. 12, legge n. 132 del 1968, e 3, d.P.R. 4 gennaio 1972, n. 4
(trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera), nella parte in cui
rispettivamente modificano il rapporto tra rappresentanti elettivi e
rappresentanti degli originari interessi dell'ente nella composizione
dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri (art. 2) e
sostituiscono i rappresentanti dei ministeri della sanità e del lavoro
e della previdenza sociale con due rappresentanti della regione nella
composizione del collegio dei revisori (art. 5).
2. - Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in data
20 maggio 1977, è stata altresì impugnata la legge della regione
Emilia-Romagna riapprovata il 4 maggio 1977, recante "norme sui
consigli di amministrazione degli enti ospedalieri", per contrasto con
gli artt. 117 e 134 Cost., 2, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
1, e 32, legge 11 marzo 1953, n. 87, laddove stabilisce che alle sedute
del Consiglio di amministrazione di taluni enti ospedalieri non
partecipa con voto consultivo il rappresentante di cui all'art. 8 della
legge 6 agosto 1975, n. 419, recante "miglioramento delle prestazioni
economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi"
(art. 1) e che del Consiglio di amministrazione stesso non fanno parte
i due membri aggiunti dall'art. 9 della legge n. 419 del 1975 (art.
2).
3. - Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, infine, con
ricorso del 14 novembre 1977, ha proposto questione di legittimità
costituzionale della legge della regione Puglia riapprovata il 26
ottobre 1977, recante "composizione dei consigli di amministrazione
degli enti ospedalieri", per contrasto con gli artt. 117 e 134 Cost.,
2, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 32, legge 11 marzo
1953, n. 87, laddove, nello stabilire la composizione del consiglio
d'amministrazione degli enti suddetti, esclude le integrazioni di cui
agli artt. 8 e 9 della legge 6 agosto 1975, n. 419.
4. - Entrambe le regioni Emilia-Romagna e Puglia si sono costituite
in giudizio instando per il rigetto del ricorso (la prima, in via
principale, per l'improponibilità).
Discussi i ricorsi alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, questa
Corte, con ordinanza n. 230 del 13 dicembre 1982, riuniti i giudizi, al
fine di conoscere se fosse ancora attuale l'interesse alla decisione
delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, disponeva che
il Presidente della Giunta di ciascuna regione fornisse elementi
informativi comprovanti il compiuto trasferimento alle unità sanitarie
locali dei beni e delle funzioni degli enti ospedalieri a norma
dell'art. 61, terzo comma, lett. a), della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Pervenuti gli elementi richiesti, alla nuova udienza di discussione
del giorno 13 marzo 1984, mentre la difesa dell'Emilia-Romagna
concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del
contendere, quella della Puglia insisteva per il rigetto del ricorso.
All'ulteriore nuova udienza del giorno 12 dicembre 1984, disposta in
seguito all'ordinanza del 6 ottobre 1984, era presente il solo
difensore della regione Puglia, che rinnovava la predetta richiesta di
rigetto. Considerato in diritto :
1. - Va anzitutto disattesa l'eccezione, sollevata in via
preliminare dalla regione Emilia-Romagna, di improponibilità del
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 2 e
5 della legge regionale riapprovata il 21 luglio 1976 ("norme sugli
organi degli enti ospedalieri"), siccome recante la data del 29 luglio
1976, di due giorni anteriore a quella del 31 luglio 1976, nella quale
il Consiglio dei ministri aveva deliberato di impugnare la legge
regionale in questione. Nello stesso ricorso è invero contenuta la
testuale affermazione: "Il Governo della Repubblica, giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31 luglio 1976,
impugna, ai sensi del quarto comma dell'art. 127 Cost., la legge sopra
indicata ...", onde risulta di tutta evidenza che è dovuta a mero
errore materiale la data "29 luglio 1976" effettivamente apposta in
calce al ricorso, non potendo esso non essere successivo alla
deliberazione cui fa riferimento.
È appena il caso di soggiungere che la conseguente incertezza
sulla data non comporta nella specie dubbi di sorta sulla tempestività
del ricorso, risultando dagli atti che della seconda approvazione della
legge fu data comunicazione al Commissario del Governo il 23 luglio
1976 e che il ricorso fu notificato al Presidente della Giunta
regionale il 6 agosto successivo, talché l'intervenuto rispetto del
termine di quindici giorni dalla comunicazione, posto per il
promovimento della questione dall'art. 127 Cost. e dall'art. 31, primo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è provato per tabulas.
2. - Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Con la citata ordinanza n. 230 del 1982 questa Corte rilevava che,
successivamente alla proposizione dei ricorsi, era stata emanata la
legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "istituzione del servizio
sanitario nazionale" la quale: a) all'art. 61, terzo comma, lett. a),
stabiliva che le regioni, con lo stesso provvedimento col quale
costituiscono le unità sanitarie locali, adottano disposizioni "per il
graduale trasferimento ai Comuni, perché siano attribuiti alle unità
sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui
sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della
presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del
servizio sanitario nazionale"; b) al successivo art. 66, penultimo
comma, prevedeva che, effettuato il trasferimento, gli enti ed istituti
di cui alle lett. a) e b) del primo comma - fra i quali gli enti
ospedalieri - perdessero la personalità giuridica. Rilevava altresì
che la regione Emilia-Romagna, con l.r. 3 gennaio 1980, n. 1 (Norme
sull'associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie
locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali) aveva
stabilito, a norma del terzo comma dell'art. 61 della legge n. 833 del
1978, che detto trasferimento fosse attuato "ad avvenuto insediamento
delle assemblee dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali,
con atti del Presidente della giunta regionale, sulla base dei criteri
stabiliti dal Consiglio regionale" (art. 47, primo comma) e che solo
sino all'emanazione di tali atti le funzioni anche ospedaliere
"continuano ad essere esercitate dagli enti di rispettiva appartenenza
secondo la vigente normativa statale e regionale" (art. 47, secondo
comma). Si osservava, infine, nella menzionata ordinanza che la regione
Puglia con l.r. 26 maggio 1980, n. 51 (Norme per l'organizzazione ed il
funzionamento delle unità sanitarie locali), aveva a sua volta
stabilito che, con lo stesso decreto col quale il Presidente della
Giunta costituisce le unità sanitarie locali, fossero adottate, "sulla
base dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, in
relazione alle singole unità sanitarie locali, le disposizioni
previste dall'art. 61, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n.
833" (art. 56, secondo comma).
3. - Al fine di accertare l'attualità dell'interesse alla
decisione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale
veniva quindi disposto che il Presidente della Giunta di ciascuna
regione fornisse elementi informativi comprovanti il compiuto
trasferimento dei beni e delle funzioni degli enti ospedalieri a norma
dell'art. 61, terzo comma, lett. a), della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Il Presidente della Giunta della regione Emilia-Romagna, con
missiva in data 2 marzo 1983, ha fornito le richieste informazioni,
comunicando altresì che tutti gli enti ospedalieri di quella Regione
sono stati soppressi. Analoga risposta è pervenuta, con missiva del 25
marzo 1983, dal Presidente della Giunta della regione Puglia.
4. - Deve dunque dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia
del contendere anche nei confronti della regione Puglia, non avendo la
difesa di questa addotto motivi che possano indurre la Corte a
disattendere le risultanze fornite dal Presidente della regione a
seguito dell'ordinanza istruttoria di cui si è detto. Tutti i giudizi
promossi, infatti, concernono la composizione del consiglio
d'amministrazione degli enti ospedalieri, i quali, ex art. 66,
penultimo comma, della legge n. 833 del 1978, hanno cessato di esistere
in esito all'intervenuto trasferimento dei beni e delle funzioni alle
unità sanitarie locali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge
della regione Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2 luglio 1976
(Norme sugli organi degli enti ospedalieri), della legge della regione
Emilia-Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977 (Norme sui
consigli di amministrazione degli enti ospedalieri) e della legge della
regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977
(Composizione dei consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri),
promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi
rispettivamente notificati il 6 agosto 1976, il 24 maggio 1977 e il 15
novembre 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte