Sentenza n. 119/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 162legge 312/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge
11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 marzo 1989 dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio sul ricorso proposto da Menchi Pietro ed altro,
contro il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile ed altra,
iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso proposto da Menicucci
Lydia in Manes contro il Ministero dell'Industria, Commercio e
Artigianato, iscritta al n. 515 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Menicucci Manes Lydia nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Massimo Colarizi per Menicucci Manes Lydia e
l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due giudizi concernenti l'impugnativa dei
provvedimenti con cui le amministrazioni di appartenenza avevano
negato ai ricorrenti l'attribuzione, ai fini pensionistici e di
buonuscita, della qualifica di dirigente generale, il TAR del Lazio,
con due distinte ordinanze emesse rispettivamente in data 27 aprile
1988 (r.o. n. 515 del 1989) e 9 marzo 1989 (r.o. n. 393 del 1989), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11
luglio 1980, n. 312, nella parte in cui, innovando al sistema del
pensionamento anticipato previsto dall'art. 67, terzo comma, del
d.P.R. n. 748 del 1972, "assicura ai funzionari della vecchia
carriera direttiva un trattamento pensionistico superiore a quello
dei dirigenti, e dunque inversamente proporzionale alla posizione che
il personale delle due categorie rispettivamente assume
nell'ordinamento".
La norma impugnata, prevede, infatti, che anche per le qualifiche
(del ruolo ad esaurimento) acquisite successivamente alla data di
entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972, ma con decorrenza dalla
stessa, vale l'equiparazione posta nella prima parte del terzo comma
del predetto art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972, con la conseguenza
che la qualifica, attribuibile ai fini dell'esodo volontario, è
individuabile, non più in quella corrispondente ma in quella
superiore della carriera dirigenziale. Tale effetto, ad avviso del
giudice a quo, risulterebbe irragionevole e lesivo del principio di
buon andamento in quanto consentirebbe ad un soggetto, inquadrato
nella dirigenza al momento di entrata in vigore del decreto delegato
di ottenere, in sede di esodo volontario, una qualifica inferiore a
quella attribuibile al collega, di pari anzianità, che non essendo
invece transitato nella dirigenza, ha potuto conseguire una
promozione nel ruolo ad esaurimento con effetto retroattivo alla data
di entrata in vigore del decreto stesso.
Il tribunale remittente ritiene poi di poter superare la decisione
con cui questa Corte (sent. n. 521 del 1987) ha già dichiarato non
fondata la medesima questione nel presupposto che le situazioni poste
a raffronto non siano omogenee. Difatti, l'asserita incomparabilità
della posizione del funzionario che, per sostanziale effetto
dell'anzianità, viene inquadrato nella carriera dirigenziale
rispetto a quella del collega che è invece promosso nella qualifica
superiore del ruolo ad esaurimento attraverso uno scrutinio per
merito comparativo, poggerebbe su di un rilievo meramente formale in
quanto quest'ultima procedura avrebbe certamente perso il suo
carattere selettivo in seguito al ridotto numero di personale ad essa
interessato, per effetto dell'inquadramento nella dirigenza e
dell'esodo volontario.
Inoltre, la qualifica dirigenziale per l'autonomia e la rilevanza
esterna delle funzioni che ad essa attengono, si dovrebbe, in ogni
caso ritenere più elevata, e quindi più meritevole di
apprezzamento, rispetto alle qualifiche rivestite dal personale
direttivo ad esaurimento.
2. - Nel giudizio promosso con ordinanza in data 27 aprile 1988
(r.o. n. 515 del 1989) si è costituita la parte privata che,
ribadendo le argomentazioni svolte dal giudice a quo, ha evidenziato
come, per effetto del nuovo sistema creato dalla norma impugnata, un
direttore di divisione inquadrato primo dirigente consegue, all'atto
dell'esodo, una qualifica inferiore a quella del collega di pari
anzianità che, non transitato nella dirigenza, è invece promosso
ispettore generale del ruolo ad esaurimento con effetto retroattivo.
3. - In entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura generale
dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata
manifestamente infondata, essendo già stata definita in tal senso
con ordinanza n. 1079 del 1988 e con sentenza n. 521 del 1987. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due
distinte ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312, nella
parte in cui, attribuendo, in sede di esodo volontario dal servizio -
disciplinato dall'art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972 - particolari
benefici soltanto ai dipendenti pubblici del ruolo ad esaurimento e
non anche a quelli transitati nel ruolo della dirigenza,
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le
due categorie.
2. - I giudizi così promossi, concernendo il medesimo oggetto,
possono essere riuniti e definiti con un'unica decisione.
3.1. - Si premette che analoga questione è stata già dichiarata
non fondata con sentenza n. 521 del 1987 e manifestamente infondata
con ordinanza n. 1079 del 1988, nell'assunto che le situazioni poste
a raffronto sono tra loro non omogenee e quindi non comparabili, in
quanto la diversità di trattamento si ricollega ad un elemento
obiettivo quale le diverse modalità di accesso alle qualifiche del
ruolo ad esaurimento rispetto a quella di primo dirigente.
Nelle due ordinanze di rinvio ora in esame si confuta tale assunto
sostenendo che "gli effetti perversi" della norma denunciata, non
possono ritenersi superati "sul mero rilievo formale... che gli
ispettori generali ad esaurimento, in quanto pervenuti a tale
qualifica previo scrutinio per merito comparativo... siano meritevoli
di maggiore apprezzamento dei colleghi passati alla dirigenza... ...
sulla base della sola anzianità e su semplice giudizio di non
demerito". Ciò, si sostiene, in primo luogo, perché le promozioni
nel ruolo ad esaurimento, mediante scrutinio per merito comparativo,
non possono assimilarsi alle procedure selettive originariamente
concepite dagli artt. 168 e 169 del d.P.R. n. 3 del 1957, e 38 del
d.P.R. n. 1077 del 1970, sicché non del tutto diversi dovrebbero in
realtà considerarsi il sistema di accesso alla dirigenza e quello di
accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento, ed in secondo luogo
perché la qualifica di primo dirigente, per tutta la serie di
compiti, di responsabilità e di oneri che comporta, deve ritenersi
più elevata della qualifica di ispettore generale.
3.2. - La questione, anche così riproposta, è infondata.
Diversamente da quanto si asserisce nelle ordinanze di rinvio, le
richiamate pronunzie della Corte non si erano fondate su di un
giudizio di valore in ordine alla maggiore o minore importanza
dell'uno o dell'altro sistema di promozione, bensì sulla obbiettiva
diversità esistente fra i due sistemi. Si era difatti osservato
(sent. n. 521 del 1987) che ciò che impedisce di porre a raffronto
le due situazioni sono le diverse modalità di accesso alle
rispettive qualifiche dei due ruoli, "il che relega l'originaria
posizione di entrambe le categorie (nel ruolo dei direttori di
divisione) al rango di remoto precedente ormai superato ed alterato
da altre vicende nel frattempo verificatesi, così escludendo la
possibilità di una riconsiderazione ai fini di un raffronto in
termini di attualità". La Corte non ha perciò fondato la propria
decisione su di un mero rilievo formale, ma sulla obbiettiva
diversità fra due situazioni fra loro non paragonabili il che
impedisce di poter operare l'auspicata addizione.
Ininfluente è il rilievo, al riguardo formulato dal giudice a
quo, secondo cui l'accesso alle due qualifiche del ruolo ad
esaurimento non sarebbe avvenuto in base alla procedura selettiva
propria del merito comparativo, bensì, in realtà, sulla base
dell'anzianità, e cioè in modo non sostanzialmente diverso
dall'inquadramento nel ruolo della dirigenza. In proposito si deve
osservare che non può spettare alla Corte la valutazione di un
accadimento del genere, che si asserisce essersi verificato in sede
di concreta applicazione di una legge, peraltro diversa da quella
impugnata, perché implica apprezzamenti che solo il legislatore
potrebbe compiere qualora ritenesse di intervenire nuovamente nella
materia, riconsiderando la situazione nel suo complesso, anche alla
luce di tali asseriti elementi di fatto.
Né può essere preso in considerazione l'argomento del giudice a
quo circa la maggiore qualificazione delle funzioni proprie della
dirigenza. Difatti, stante la brevità del tempo intercorso fra le
operazioni di inquadramento, successive alla data di entrata in
vigore del d.P.R. n. 748 del 1972, e l'esodo, l'accesso al ruolo
dirigenziale - come è stato anche rilevato da altra giurisprudenza
amministrativa - assunse, per il personale che si avvalse di tale
beneficio, carattere soltanto formale, e si deve altresì considerare
che l'inquadramento nella dirigenza fu effetto, in sostanza, della
precedenza in ruolo, elemento di per sé neutro rispetto ai meriti di
servizio (sent. n. 257 del 1989).
Poiché è quindi impossibile in questa sede operare un giudizio
di valore fra le due situazioni poste a raffronto, tenuto conto del
momento transitorio e delle modalità in cui si svolsero le vicende
conseguenti all'entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972 che
renderebbero opinabile qualunque giudizio del genere, l'obbiettiva
diversità impedisce di paragonare le anzidette situazioni il che non
fa apparire irragionevole la valutazione già compiuta dal
legislatore e che egli soltanto potrebbe, perciò, modificare sulla
base di un diverso discrezionale apprezzamento di tutto il complesso
delle circostanze in precedenza indicate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980,
n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte