Sentenza n. 119/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 167/1983
- art. 1legge 897/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del
condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della
legge 23 dicembre 1986, n. 897, promossi con n. 5 ordinanze emesse
dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma, iscritte ai nn. 382,
415, 430, 453 e 485 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24, 27 e 28, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Walter Roberto Del Prete;
Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avvocato Mauro Mellini per Walter Roberto Del Prete.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di cinque, analoghi procedimenti concernenti
l'esame di istanze con cui altrettanti condannati alla pena della
reclusione militare avevano chiesto il beneficio dell'affidamento in
prova ancor prima dell'inizio della detenzione, il Tribunale militare
di sorveglianza di Roma, con cinque identiche ordinanze emesse tra il
18 marzo ed il 20 maggio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt.
3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983,
n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come
sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n.
897, nella parte in cui esclude che i condannati alla pena detentiva
militare possano essere affidati in prova indipendentemente dal
periodo minimo di un mese di osservazione, da attuarsi
indefettibilmente nello stabilimento militare di pena.
Premette il giudice a quo che il Procuratore militare della
Repubblica, disponendo sulle istanze predette, ha sospeso gli ordini
d'esecuzione delle pene sul presupposto dell'applicabilità dell'art.
47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla sentenza
di questa Corte n. 569 del 1989, rinviando quindi gli atti al
Tribunale militare di sorveglianza. Quest'ultimo, nel dissentire da
tale interpretazione, sottolinea l'autonomia del beneficio in
argomento, oggetto di specifica disciplina da parte dell'impugnata
normativa, la quale impone, per poter concedere l'affidamento, almeno
un mese di osservazione nello stabilimento militare di pena.
Con la citata sentenza n. 569 del 1989, la Corte costituzionale ha
peraltro dichiarato l'illegittimità dell'art. 47, terzo comma, della
legge n. 354 del 1975 (così come modificato dall'art. 11 della legge
10 ottobre 1986, n. 663), concernente il regime ordinario
dell'affidamento al servizio sociale, là dove non ne prevedeva la
concessione anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione
di pena o per custodia cautelare allorché il soggetto - ricorrendo
tutte le condizioni - abbia tenuto un comportamento tale da
consentire un giudizio prognostico favorevole in termini rieducativi.
Ricorda il Tribunale come questa Corte abbia rilevato una
sostanziale irrazionalità tra la struttura originaria della misura,
riservata a chi espiasse la pena detentiva (per cui era necessaria
l'osservazione in carcere) e la diversa, novellata, previsione che
consentiva di prescindere da tale osservazione per il detenuto il
quale, anche per breve periodo in custodia cautelare, poteva giovarsi
dell'osservazione durante il periodo di libertà successivo alla
custodia stessa.
L'argomento della richiamata decisione, secondo cui il legislatore
avrebbe ormai riconosciuto che il giudizio favorevole circa
l'idoneità alla rieducazione può utilmente avvenire anche in
libertà, è dal giudice a quo riferito alla pena militare,
rilevandosi un'ingiustificata disparità di trattamento in danno del
cittadino chiamato alle armi, non motivabile con la specialità
dell'ordinamento militare, né con la circostanza che l'affidamento
in parola avvenga nella specie non già al servizio sociale ma ad un
comando od ente militare (ovvero ad un ufficio o ente pubblico non
militare per la prestazione di un servizio, nei casi di reati
originati da obiezione di coscienza). Inoltre l'obbligatorietà
dell'osservazione inframurale verrebbe ad eludere la finalità
rieducativa della pena.
2. - Nel giudizio introdotto dall'ordinanza n. 430 del 1991 si è
costituita la parte privata, preliminarmente sostenendo l'immediata
applicabilità della più volte richiamata sentenza n. 569 del 1989
anche al caso di specie sulla base di un'asserito difetto di
autonomia dell'istituto. Non vi sarebbe infatti una puntuale
disciplina legislativa del medesimo, soprattutto con riguardo ai
soggetti passivi, genericamente individuati come "militari condannati
dall'autorità giudiziaria militare a pena detentiva", formula che si
presterebbe a ricomprendere, ad esempio, anche militari, condannati
alla reclusione militare dall'autorità giudiziaria ordinaria in
ragione della connessione con procedimenti a carico d'imputato non
militare, mentre, per converso, anche l'autorità giudiziaria
militare può irrogare la pena della reclusione ordinaria.
La difesa conclude peraltro nel senso della declaratoria
d'illegittimità ove fosse condiviso il presupposto ermeneutico da
cui muove l'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con cinque
identiche ordinanze del 18 marzo 1991 (R.O. n. 382 del 1991), del 22
aprile 1991 (R.O. n. 415 del 1991), del 13 maggio 1991 (R.O. n. 430
del 1991), del 20 maggio 1991 (R.O. n. 453 del 1991), del 13 maggio
1991 (R.O. n. 485 del 1991), solleva, in riferimento agli artt. 3 e
27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983,
n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come
sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n.
897, "nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente
dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il
condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova, se, in
presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale
da consentire il giudizio di cui al medesimo art. 2, primo comma".
2. - La questione - identica nei cinque giudizi che debbono essere
quindi trattati congiuntamente - è fondata.
Questa Corte ha ricostruito l'evoluzione dell'istituto
dell'affidamento in prova nella sentenza n. 569 del 1989, il quale,
nella originaria modellazione della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), era riservato ai condannati
che, espiando la pena in carcere, ivi potessero essere sottoposti
alla speciale osservazione collegiale, per un periodo dapprima
stabilito nella durata di tre mesi, poi - con l'art. 4-bis, inserito
nel decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, al momento della
conversione nella legge 21 giugno 1985, n. 297 - diminuito a un mese.
L'osservazione della personalità del condannato all'interno
dell'istituto penitenziario da parte di un collegio di esperti,
qualora conducesse ad accertare la disponibilità del detenuto a
collaborare all'attività rieducativa, si concludeva con
l'affidamento in prova al servizio sociale per espiare la pena
residua in condizioni di libertà, sia pure limitata da talune
prescrizioni.
La finalità dell'istituto era dunque quella di agevolare ed
affrettare il reinserimento sociale del condannato attraverso una
fase sperimentale all'interno del carcere.
Il mutamento della originaria natura dell'istituto, riservato ai
detenuti in espiazione carceraria della pena, si è verificato con
l'applicazione sua ai casi particolari previsti dall'art. 47- bis
come formulato nell'art. 4-ter, inserito nel decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144 al momento della conversione nella legge 21 giugno 1985,
n. 297, cioè al tossico o alcool-dipendente che, avendo in corso o
intendendo intraprendere un programma di recupero, può chiedere
l'affidamento in prova al servizio sociale prima che si dia
esecuzione alla pena detentiva inflitta.
Successivamente l'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,
radicalmente novellando l'intero testo dell'art. 47, ha introdotto,
accanto all'affidamento in prova per il detenuto osservato per almeno
un mese in istituto (primo e secondo comma), una nova species,
disposta senza procedere all'osservazione, quando il condannato, dopo
un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà
serbando comportamento tale da consentire il giudizio prognostico
favorevole alla sua rieducazione e alla insussistenza del pericolo
ch'egli commetta altri reati (terzo comma).
Con la citata sentenza n. 569 del 1989, questa Corte ha
dichiarato, per incompatibilità con gli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 47,
terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come
modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella
parte in cui non prevede che il condannato possa essere affidato in
prova al servizio sociale, indipendentemente dalla detenzione per
espiazione di pena o per custodia cautelare. A tale pronuncia la
Corte perveniva sulla base della constatazione che, conservandosi il
prerequisito della osservazione in istituto sia in espiazione di pena
sia per custodia cautelare, dal beneficio dell'affidamento in prova
resterebbero irragionevolmente esclusi proprio coloro che commettono
reati meno gravi, o che, dimostrando minore pericolosità, non siano
assoggettati a misure cautelari coercitive.
Questa Corte rilevava inoltre che il legislatore ha svincolato
l'osservazione dallo stato di privazione della libertà,
riconoscendola utilmente condotta sia durante l'espiazione della pena
(art. 47, secondo comma), sia in libertà (art. 47, secondo comma, e
47- bis).
3. - Tutto ciò premesso, venendo alla impugnata norma di cui
all'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, la
quale, da un punto di vista sistematico, consiste nella estensione
del provvedimento dell'affidamento in prova del condannato comune al
condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle
particolarità dell'organizzazione materiale militare (stabilimento
militare di pena, comando o ente militare affidatario, giudice
militare di sorveglianza), si deve constatare che non è
riscontrabile alcuna valida ragione perché essa continui a stabilire
la indefettibilità dell'osservazione della personalità del
condannato, condotta per almeno un mese all'interno dello
stabilimento militare di pena, quando lo stato della legislazione per
il condannato comune, a seguito della evoluzione descritta, accoglie
sia l'osservazione inframurale sia quella in libertà.
La norma censurata, per le sopravvenienti novellazioni della
figura generale, è divenuta non compatibile con il principio
costituzionale di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167
(Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito
dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella
parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento
dell'affidamentoin prova indipendentemente dall'osservazione della
personalità del condannato condotta per almeno un mese nello
stabilimento militare di pena.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte