Sentenza n. 119/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.lgs. 511/1946
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511
(Guarentigie della magistratura), promossi con 5 ordinanze emesse il
16 settembre 1994 dal Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione
disciplinare, nei procedimenti disciplinari a carico di Giammarino
Amalia, iscritti ai nn. 680, 681, 682, 683, 684 del registro
ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di cinque procedimenti disciplinari a carico dello
stesso magistrato, il Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione
disciplinare, ha sollevato, con cinque identiche ordinanze emesse
tutte il 16 settembre 1994, questione di legittimità costituzionale
- in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione
- dell'art. 34, secondo comma, del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511
(Guarentigie della magistratura), nella parte in cui non prevede -
sempre o in casi determinati - l'obbligatorietà dell'assistenza
dell'incolpato.
Premette il giudice a quo che la recente sentenza n. 220 del 1994
di questa Corte non ha direttamente affrontato il problema della
legittimità costituzionale dell'autodifesa dell'incolpato, che
dunque risulterebbe sostanzialmente nuovo. Ritiene il remittente che
l'effettività del diritto di difesa rischia di risultare lesa nel
momento in cui si rimette all'esclusiva discrezionalità
dell'incolpato se avvalersi o meno di un difensore.
La scelta nel senso dell'autodifesa precluderebbe infatti la
possibilità di nomina di un difensore di ufficio, anche quando
l'incolpato non sia in grado di "avere piena consapevolezza della
scelta". Oltre alla prospettata violazione dell'art. 24 della
Costituzione, la Sezione disciplinare ravvisa nella norma un duplice
profilo di lesione dell'art. 3. Da un lato infatti la generale
presunzione di adeguatezza dell'autodifesa - espressa dalla norma -
non consentirebbe di trattare in modo differenziato situazioni che
possono essere tra loro diverse. Dall'altro lato, poi, risulterebbe
vulnerato il principio di parità di trattamento con riguardo
all'obbligatorietà della difesa tecnica prevista per il processo
penale (a prescindere dalla scelta dell'imputato e dalla sua
preparazione personale).
Tale asserita disparità di trattamento parrebbe tanto più
irragionevole alla luce dei possibili esiti del procedimento
disciplinare (ad es. la rimozione e la destituzione) in confronto
alle conseguenze di un processo penale avente, in ipotesi, ad oggetto
reati contravvenzionali: posto che in entrambi i casi il bagaglio di
conoscenze tecniche del magistrato è, ovviamente, identico.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione, richiamando le affermazioni di
questa Corte circa la possibilità che il diritto di difesa sia
diversamente regolato e adattato alle esigenze dei singoli
procedimenti; e sottolineando inoltre la differenza tra le situazioni
poste a confronto dal giudice a quo nel richiamare il processo penale
come tertium comparationis. Considerato in diritto
1. - È denunciato l'art. 34, secondo comma, del r.d.lgs. 31
maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), nella parte in
cui non prevede - sempre o in casi determinati - l'obbligatorietà
dell'assistenza difensiva dell'incolpato nel procedimento
disciplinare dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura.
La norma è sospettata d'illegittimità costituzionale in quanto,
nel rimettere alla discrezionalità dell'interessato se avvalersi o
meno del difensore anche quando egli non sia in grado di avere piena
consapevolezza della scelta, comprometterebbe l'effettività del
diritto di difesa, garantita dall'art. 24, secondo comma, della
Costituzione. Inoltre risulterebbe leso il principio di eguaglianza,
sia perché la norma non consentirebbe di trattare in modo difforme
situazioni tra loro diverse per le caratteristiche soggettive
dell'incolpato, sia perché nel processo penale è invece esclusa
l'autodifesa "indipendentemente da qualsiasi valutazione o scelta
dell'imputato e dalle sue caratteristiche e preparazione personale".
2. - I giudizi vanno riuniti in considerazione dell'identità del
problema sollevato con le cinque ordinanze di rimessione.
3. - La questione è infondata.
Questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo cui la
garanzia assicurata dall'art. 24 della Costituzione non preclude che
la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alle
speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti,
purché ne vengano garantiti lo scopo e la funzione, cioè il
contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere
le ragioni delle parti (v., ex plurimis, sentenze n. 351 del 1989 e
n. 202 del 1975).
Questa Corte ha inoltre in più occasioni rilevato come
l'esercizio della funzione disciplinare nell'àmbito del pubblico
impiego, della magistratura e delle libere professioni si esprima con
modalità diverse, in conseguenza dell'ampia discrezionalità
legislativa in materia (v., da ultimo, sentenza n. 71 del 1995). E,
pur ravvisando una matrice comune nel procedimento a carico dei
dipendenti pubblici e dei magistrati nell'esigenza di assicurare
l'interesse pubblico al buon andamento e all'imparzialità delle
funzioni statali in bilanciamento con i diritti costituzionalmente
rilevanti dei singoli, ha sottolineato come per i magistrati i due
termini del bilanciamento assumano una connotazione ulteriore. Da un
lato, infatti, l'interesse pubblico in gioco riguarda il corretto
svolgimento della funzione giurisdizionale (assistito dalla speciale
garanzia di autonomia ed indipendenza ex art. 101, secondo comma,
della Costituzione); mentre, dall'altro lato, la tutela del singolo
va commisurata alla salvaguardia del dovere di imparzialità e della
connessa esigenza di credibilità collegate all'esercizio della
funzione giurisdizionale (sentenza n. 289 del 1992). Di talché
"l'intera vicenda disciplinare riflette il proprium dell'ordine
giudiziario" (sentenza n. 220 del 1994), e nel suo quadro la
possibilità di difendersi personalmente risulta coerente con il
principio stesso di autogoverno della Magistratura, atteggiandosi
come uno dei tanti modi di esercizio del diritto di difesa, che si
adattano alle speciali esigenze del procedimento. La scelta nel senso
della possibilità dell'autodifesa (ritenuta adeguata ad assicurare
un effettivo contraddittorio) in àmbito disciplinare, si giustifica
appunto in considerazione della riconosciuta attitudine di chi è
professionalmente investito di funzione giurisdizionale, a far
derivare esclusivamente dalla propria valutazione tecnica la linea
difensiva circa i comportamenti che gli vengono contestati come
illecito disciplinare.
La previsione di una difesa obbligatoriamente affidata ad altri,
precludendo all'incolpato la possibilità di predisporre e gestire
direttamente la propria difesa, accrediterebbe a priori la tesi
secondo cui il coinvolgimento personale nella vicenda disciplinare
toglie al magistrato l'idoneità a svolgere una congrua attività
difensiva. Laddove è appunto la descritta compenetrazione tra il
bagaglio tecnico riconosciuto dal legislatore come proprio del
magistrato, la sua posizione professionale e l'esercizio della
giurisdizione, ad escludere in partenza che si possa qualificare la
di lui difesa come più o meno "idonea", secondo logiche di mera
convenienza processuale affidate ad un controvertibile giudizio della
stessa sezione disciplinare.
Quest'ultima deve invece arrestare il proprio intervento sulla
soglia dell'esercizio dell'opzione dell'incolpato tra l'avvalersi o
il non avvalersi di un difensore; disponendo bensì la nomina
d'ufficio in caso di scelta infruttuosa (v. sentenza n. 220 del
1994), ma astenendosi da ogni sindacato sulle attitudini difensive di
colui che abbia optato per l'autodifesa.
4. - L'affermata sufficienza dell'autodifesa e l'esclusione di
ogni possibilità di apprezzamenti preventivi sulle qualità
soggettive dell'incolpato privano di fondamento la censura ex art. 24
ed il primo profilo della censura mossa a stregua dell'art. 3 della
Costituzione. Quanto poi al secondo profilo di quest'ultima censura,
va osservato che le peculiarità del procedimento disciplinare e
delle sue finalità non consentono la comparazione col processo
penale, l'utilizzo dei cui moduli procedurali (d'altronde previsti
solo in via integrativa dagli artt. 32 e 34 del r.d.lgs. n. 511 del
1946) non è affatto sintomatico di una coincidenza che abiliti ad
assimilarne i presupposti e a confrontarne gli esiti, ma è soltanto
funzionale ad una più rigorosa tutela del prestigio dell'ordine
giudiziario (v. sentenza n. 145 del 1976).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del r.d.lgs.
31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Sezione
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte