Sentenza n. 119/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/04/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 391-bisCodice di procedura civile
- art. 67legge 353/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del
codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26
novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),
promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto dal comune di Venezia contro Pometon
S.p.a. ed altra, iscritta al numero 677 del registro ordinanze 1995
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione del comune di Venezia;
Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore
Fernando Santosuosso.
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Nel corso di un procedimento promosso dal comune di Venezia
contro la S.p.a. Pometon - Polveri e metalli metallurgica Toniolo -
avente ad oggetto la correzione di errore materiale contenuto in una
sentenza della Corte di cassazione, quest'ultima, con ordinanza
emessa in data 4 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto con
l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti
per il processo civile), nella parte in cui prevede un termine per la
proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle
sentenze della Corte di cassazione.
A parere del giudice a quo la norma impugnata nel prevedere un
termine per la proposizione dell'istanza di correzione di errore
materiale (sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza ovvero
un anno dalla pubblicazione), apparirebbe irragionevole in quanto non
sarebbe rinvenibile alcun valido motivo per far acquisire definitiva
immutabilità ad un provvedimento "che contiene in se stesso la
esplicitazione che la dichiarazione giudiziale in esso contenuta non
corrisponde alla diversa dichiarazione che invece il giudice aveva
inteso emettere". Sembrerebbe inoltre violato anche il diritto di
difesa perché far acquisire definitiva immutabilità ad una sentenza
affetta da errore materiale equivale a precludere al soggetto di far
valere un diritto che quel provvedimento giurisdizionale gli
attribuisce.
Rileva infine il giudice rimettente che l'irragionevolezza della
previsione contenuta nella norma censurata sarebbe avvalorata dal
fatto che nel giudizio di merito l'istituto della correzione di
errori materiali non risulta essere sottoposto ad alcun termine, come
si evince dall'art. 287 del codice di procedura civile.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituito
il comune di Venezia insistendo per l'accoglimento della questione.
La difesa, nell'aderire alle argomentazioni formulate
nell'ordinanza di rimessione, ha osservato che la disciplina della
correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di
cassazione, introdotta con la novella del 1990, discende da una
affrettata quanto inopportuna scelta di voler accomunare la
disciplina suddetta a quella, concettualmente del tutto diversa,
dell'errore di fatto revocatorio. Ed invero, mentre la revocazione
per errore di fatto è suscettibile di condurre ad una modificazione
"sostanziale" del provvedimento impugnato, non è così per la
correzione di errore materiale che è semplicemente diretta ad
emendare la sentenza degli errori per far sì che essa corrisponda
effettivamente al provvedimento che il giudice aveva voluto emettere.
3. - Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione ritiene rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
391-bis, del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67
della legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui prevede un
termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori
materiali delle sentenze della Corte di cassazione. A parere del
giudice a quo tale previsione si porrebbe in contrasto:
con l'art. 3 della Costituzione in quanto appare irragionevole
far acquisire immutabilità ad un provvedimento che contiene in se
stesso la esplicitazione che la dichiarazione giudiziale in esso
formalmente contenuta non corrisponde alla diversa dichiarazione che
il giudice aveva inteso emettere;
con l'art. 3 della Costituzione in quanto l'istituto della
correzione degli errori materiali delle sentenze di merito risulta
disciplinato diversamente non essendo previsto alcun termine per la
proposizione dell'istanza di correzione;
con l'art. 24 della Costituzione in quanto far acquisire
definitiva immutabilità ad una sentenza affetta da un errore
materiale equivale a precludere al soggetto di far valere un diritto
che un provvedimento giurisdizionale gli attribuisce.
2. - La questione è fondata.
Com'è noto, prima della introduzione, ad opera della citata
novella del 1990, dell'art. 391-bis del codice di procedura civile,
parte della dottrina e della giurisprudenza di legittimità erano
orientate nel senso di ritenere estensibile il procedimento per la
correzione degli errori materiali previsto dall'art. 287 del codice
di rito anche alle sentenze della Corte di cassazione. Tale
orientamento fu ribadito da una pronuncia delle sezioni unite della
Suprema Corte (n. 1104 del 14 febbraio 1983), la quale ebbe modo di
affermare che le regole poste dagli artt. 287 e 288 del codice di
procedura civile, pur se apparentemente dettate per le sentenze dei
giudici di merito, dovevano ritenersi applicabili anche alle
decisioni del giudice di legittimità in quanto la procedura di
correzione, non costituendo un mezzo di impugnazione, non ferisce il
principio di inimpugnabilità di queste sentenze, atteso che anche le
pronunce della Corte di cassazione possono essere affette da errori
materiali.
3. - Successivamente, con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990,
n. 353, si è inteso inserire nel codice di procedura civile l'art.
391-bis allo scopo di disciplinare sia il procedimento di correzione
degli errori materiali che quello di revocazione delle sentenze della
Corte di cassazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n.
4, uniformando così i due istituti che sono, tuttavia, eterogenei
poiché il primo consiste in una emenda che non incide sulla volontà
del giudice, mentre il secondo può condurre a modificare la
decisione.
Nel dettare una disciplina unitaria, il legislatore ha condizionato
entrambi i ricorsi al rispetto di termini perentori, e parte della
dottrina ha ritenuto che questo comune condizionamento risponderebbe
all'esigenza di evitare difficoltà ad interpreti e ad operatori del
diritto, specie nella distinzione in concreto fra errore materiale ed
errore revocatorio.
4. - Senonché, come esattamente rilevato nell'ordinanza di
rimessione, questa previsione normativa appare porsi in contrasto con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal momento che - impedendo
dopo un certo tempo la correzione di errori materiali - viene a
cristallizzare, senza un ragionevole motivo, un provvedimento
giudiziario contenente un accertabile errore materiale, ovviamente
non voluto dal giudice, ma che potrebbe essere pregiudizievole per i
diritti soggettivi delle parti; pregiudizio che, peraltro, solo
eccezionalmente viene eliminato in via interpretativa in sede di
eventuale opposizione all'esecuzione della sentenza.
Non appare pertanto rispondente al canone di ragionevolezza l'aver
accomunato, quanto alla disciplina, i due istituti in questione,
essendosi anche omesso di considerare che l'errore materiale, stante
la sua materialità, emerge dal testo della sentenza, mentre l'errore
di fatto revocatorio risulta solo dagli atti e documenti di causa.
Deve, infine, rilevarsi che l'esperibilità senza limiti
cronologici della istanza di correzione appare essere in linea con la
esigenza di porre in chiaro l'effettivo contenuto della decisione
svisato nella sua documentazione grafica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis del
codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26
novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),
nella parte in cui prevede un termine per la proposizione
dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze
della Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Santosuosso
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte