Sentenza n. 12/1957
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 45 del Registro
ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 15 giugno 1953,
che nominava i componenti effettivi e supplenti della sezione speciale
per le imposte sui profitti di regime e di contingenza presso la
Commissione provinciale delle imposte di Palermo.
Udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e l'avv. Pietro Virga per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con circolare del 7 ottobre 1952 l'Assessore per le finanze della
Regione siciliana, premesso che col 31 dicembre dello stesso anno
sarebbe venuto a scadenza il quadriennio di durata in funzione delle
Commissioni distrettuali delle imposte dirette nonché delle
Commissioni comunali e provinciali, impartiva istruzioni alle
Intendenze di finanza e alle Prefetture della Sicilia al fine di
provvedere alla tempestiva rinnovazione dei detti collegi.
Con successivo decreto del 15 giugno 1953 lo stesso Assessore
nominava i componenti effettivi e supplenti della Sezione speciale per
le imposte sui profitti di regime e di contingenza presso la
Commissione provinciale delle imposte di Palermo.
Contro questi provvedimenti, con ricorso notificato il 20 marzo
1956, depositato il giorno successivo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha
proposto ricorso a questa Corte per conflitto di attribuzione tra lo
Stato e la Regione siciliana, deducendo che gli atti impugnati
esorbitano dalla competenza amministrativa regionale. Per l'effetto ha
chiesto dichiararsi che ogni attribuzione in materia di tributi
erariali spetta allo Stato; che la Regione, in base al suo stesso
Statuto, non ha alcun potere in ordine alla nomina dei componenti e
alla ricostituzione delle Commissioni tributarie, e che,
conseguentemente, siano annullati gli impugnati provvedimenti.
Nell'illustrare i motivi del ricorso la difesa dello Stato ha
osservato che la materia del contenzioso tributario non è ricompresa
tra quelle per le quali l'art. 20 dello Statuto speciale riconosce una
competenza propria agli organi regionali; che il potere di emanare gli
atti di cui trattasi non potrebbe nemmeno trovar fondamento nella
seconda parte del 1 comma dell'art. 20 citato, che pure prevede
l'esercizio di attività amministrativa statale ad opera del Presidente
e degli Assessori regionali. L'art. 20, infatti, in questa sua seconda
parte, non sarebbe operante nella materia in questione e, in ogni modo,
nessuna direttiva era stata impartita dal Governo così come previsto
nella norma richiamata.
Con atto depositato il 9 aprile 1956, si è costituito in giudizio
il Presidente della Regione siciliana col patrocinio degli avvocati
Pietro Bodda, Giuseppe Chiarelli, Pietro Virga e Giuseppe Guarino.
In via pregiudiziale la difesa della Regione ha sollevato
l'eccezione di irricevibilità del ricorso pel riflesso che il
conflitto non sarebbe stato elevato tempestivamente nei confronti del
soggetto direttamente interessato e, per di più, perché il ricorso
stesso riguarderebbe un atto meramente interno quale la circolare
amministrativa.
Sul merito ha opposto che la Regione ha il potere di emanare atti
amministrativi in materia tributaria, innanzi tutto perché in tale
materia la Regione dispone di una potestà legislativa di tipo
esclusivo giusta l'art. 36 dello Statuto; poi, perché l'art. 20
riconosce una competenza amministrativa propria della Regione anche
nelle materie sulle quali la Regione stessa ha una potestà normativa
concorrente con quella statale; infine, perché, a tutto concedere, la
Regione, in base alla seconda parte dell'art. 20, può bene emanare
atti amministrativi di esecuzione delle leggi statali. Questa ultima
potestà, secondo la formulazione letterale della norma, non sarebbe
affatto, nel suo concreto esercizio, condizionata all'emanazione di
direttive del Governo dello Stato, ma solo vincolata al rispetto delle
istruzioni eventualmente impartite. Altrimenti opinando, ove si dovesse
ritenere che la mancata emanazione di direttive precluda l'esercizio
del potere, la Corte dovrebbe negare l'ammissibilità del ricorso non
essendo più ipotizzabile un conflitto di attribuzione ma un semplice
vizio di illegittimità dell'atto amministrativo; così come di
conflitto di attribuzione non sarebbe più dato parlare ove si volesse
aderire alla tesi, pure adombrata ex adverso, della natura delegata
della competenza amministrativa del Presidente e degli Assessori
regionali nelle materie di cui alla prima parte del primo comma
dell'art. 20.
La difesa della Regione conclude, pertanto, chiedendo che la Corte
voglia dichiarare la inammissibilità del ricorso o, comunque, voglia
respingerlo, ammettendo la competenza della Regione nella materia.
L'Avvocatura dello Stato ha poi depositato in cancelleria, il 5
ottobre corrente, una memoria con la quale, dopo di essersi soffermata
sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della
Regione, insiste sul punto che è da escludere che la Regione siciliana
abbia alcuna potestà legislativa o esecutiva in materia di
giurisdizione, e ciò anche quando si tratti di giurisdizione speciale,
in materia tributaria. A tal proposito riporta, nella memoria stessa,
il testo della deliberazione 2 dicembre 1952 della Sezione di controllo
della Corte dei conti, che ebbe a conformarsi a siffatta soluzione.
Anche la difesa della Regione ha depositato, dal suo canto, una
memoria difensiva, il 18 ottobre corrente. In essa sono esaminate le
varie questioni che vengono in discussione e, in particolare, quelle
sulla potestà tributaria della Regione siciliana e sulla relativa
competenza amministrativa in tale settore. Considerato in diritto :
Manifestamente infondata si appalesa la eccezione di
irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Regione sotto
il duplice profilo che il ricorso non sarebbe stato tempestivamente
notificato e che il conflitto di attribuzione non sarebbe proposto nei
confronti del soggetto direttamente interessato (Assessore per le
finanze).
Sul primo punto è da rilevare che il ricorso è stato notificato
il 20 marzo 1956, entro, cioè, il termine di rito di sessanta giorni,
che nel caso in esame, trattandosi di impugnativa di atti anteriori
alla formazione della Corte costituzionale, decorrono dalla data del
decreto del Presidente della Repubblica (21 gennaio 1956) che fissava
la convocazione della Corte per la prima adunanza (disposizione 2
transitoria della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'art. 39
della stessa legge).
Sul secondo punto è da rilevare, poi, che il ricorso medesimo
risulta notificato al Presidente della Regione siciliana, che - come è
stato precisato con la sentenza di questa Corte del 17 gennaio 1957, n.
9, con argomentazioni che non è il caso di qui ripetere - l'organo
regionale esclusivamente legittimato a stare in giudizio per il
regolamento di competenza in caso di denuncia di conflitto di
attribuzione fra Stato e Regione.
Dal pari infondata è la eccezione di inammissibilità del ricorso,
ancora proposta dalla difesa della Regione, sotto il riflesso che il
conflitto sarebbe stato elevato in rapporto ad atti - quale la lettera
- circolare dell'Assessorato per le finanze n. 48155 del 7 ottobre 1952
sulla nomina dei componenti delle Commissioni tributarie - che avrebbe
natura meramente interna. A parte il rilievo che, come questa Corte ha
statuito con la sua pronuncia n. 11 del 18 gennaio 1957, qualunque
atto, in qualsiasi modo posto in essere, con o senza elementi
rigorosamente formali, che però contenga una chiara manifestazione di
volontà dell'organo regionale in ordine all'affermazione di una
propria competenza in un determinato settore, può ben sorreggere la
proposizione del conflitto di attribuzione da parte dello Stato - e di
altra Regione - che ritenga invasa, con l'emanazione di quell'atto, la
propria sfera di competenza, nel caso in esame la assunta natura
interna dell'atto è da escludere, sia perché la lettera - circolare
fu indirizzata a soggetti estranei all'organizzazione amministrativa
dell'Assessorato per le finanze (risulta infatti indirizzata alle
Intendenze di finanza e alle Prefetture della Sicilia), sia perché la
medesima e soprattutto il successivo decreto 15 giugno 1953
dell'Assessore, col quale venivano nominati il presidente, i membri
effettivi e quelli supplenti della Sezione speciale per le imposte sui
profitti di regime presso la Commissione provinciale delle imposte di
Palermo, indubbiamente avevano attitudine a produrre effetti
nell'ordinamento giuridico generale, tanto che appunto a causa di
questi effetti lo Stato ha denunciato, col ricorso in esame, il difetto
di competenza regionale e l'invasione di una sfera di competenza
esclusivamente propria.
Ciò posto, ritiene la Corte che, nel caso in controversia, non si
debba scendere all'esame della questione generale circa la competenza
della Regione siciliana - in sede legislativa e conseguentemente in
sede amministrativa - in materia tributaria, in base all'art. 36 dello
Statuto speciale. Siffatta questione è stata ampiamente esaminata
nella sentenza della Corte n. 9 del 17 gennaio 1957. Del pari ritiene
che sia frustanea ogni indagine circa l'applicabilità, nel caso in
esame, delle disposizioni della seconda parte del 1 comma dell'art. 20
dello Statuto, dato che dagli atti impugnati e da tutte le circostanze
che emergono dal processo chiara risulta la intenzione dell'organo
regionale - nella specie l'Assessore per le finanze - di affermare la
propria piena ed esclusiva competenza nel porre in essere il
provvedimento di nomina di vari componenti la Commissione provinciale
delle imposte. Il punto decisivo del presente giudizio è, infatti,
unicamente quello di accertare se l'organo regionale poteva o meno
procedere a quelle nomine stante la speciale natura delle Commissioni
tributarie. Or non è dubbio che le Commissioni tributarie - pur
comunemente chiamandosi amministrative per ragioni storiche e
tradizionali che non è il caso di qui indagare - costituiscono organi
di giurisdizione speciale. Siffatta natura delle Commissioni tributarie
è ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza e dalla massima
parte della dottrina. A confermarla, basterebbe il rilievo, fra
l'altro, che esse sono chiamate a giudicare in materia di diritti
soggettivi, definendo, nel contrasto tra il Fisco e il contribuente,
qual'è la volontà della legge che nel caso concreto dev'essere
attuata; che alle loro pronuncie pervengono attraverso l'applicazione
di formali disposizioni di procedura, poste dalla legge per la
regolarità dei loro giudizi e anche a tutela dei diritti delle parti
contendenti; che le loro pronuncie, come qualsiasi altra pronuncia di
organo giurisdizionale, nel caso di mancanza di impugnativa, acquistano
valore definitivo e forza di giudicato formale. Aggiungasi che -
rispetto al caso in esame - la natura di giurisdizione speciale è a
maggior ragione da riconoscersi alle Sezioni speciali di cui è
questione e particolarmente quando giudicano dei profitti di regime,
dato che fin dalla legge istitutiva di questo tributo (art. 21 del D.L.
26 marzo 1946, n. 134) era stato stabilito, come unico mezzo di
impugnazione delle decisioni della Commissione centrale delle imposte,
proprio quel ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, per
assoluto difetto di giurisdizione, che il Codice di procedura civile
all'art. 362 prevede, appunto, per le decisioni, in grado di appello o
in un unico grado, di un giudice speciale.
Se tale è la natura delle Commissioni tributarie consegue che,
essendo anche pacificamente ammesso il principio che tutto ciò che
attiene alla istituzione, alla organizzazione e al funzionamento di
organi giurisdizionali ordinari o speciali, rientra nella competenza
esclusiva dello Stato - principio questo, costituzionale, che deriva da
lunga tradizione, ora consacrato nell'art. 101 e segg. della
Costituzione -, non poteva la Regione procedere, attribuendone a sé la
competenza o presumendo di agire in nome dello Stato, alla nomina di
membri della Commissione provinciale delle imposte. Nessuna norma ciò
consente, né avrebbe potuto esservi, né vi può essere.
Né vale sottolineare - come sembra abbia inteso fare la difesa
della Regione - la natura semplicemente amministrativa dell'atto di
nomina dei membri delle Commissioni tributarie. Non è da negare,
infatti, tale natura, ma qui si tratta di affermare la competenza dello
Stato a porre in essere quella nomina, competenza che allo Stato
appartiene per quanto innanzi si è rilevato, partecipando ogni giudice
- sia della magistratura ordinaria, sia pure non in veste togata, quale
membro di giurisdizioni speciali, una volta che egli viene investito di
funzioni giurisdizionali - ad una delle massime funzioni sovrane dello
Stato, qual'è l'amministrazione della giustizia, in tutti i gradi e i
rami in cui si diparte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul confitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione
siciliana, sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con
ricorso del 20 marzo 1956, in relazione al decreto dell'Assessore per
le finanze della Regione 15 giugno 1953 sulla ricostituzione della
Sezione speciale per le imposte sui profitti di regime e di contingenza
presso la Commissione provinciale delle imposte di Palermo e alla
circolare dello stesso Assessore n. 48155 del 7 ottobre 1952 sulla
nomina dei componenti delle Commissioni tributarie:
respinge le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità
proposte dalla difesa della Regione;
dichiara la competenza dello Stato per la nomina dei componenti le
Commissioni tributarie e
annulla il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione
siciliana 15 giugno 1953 e la circolare dello stesso Assessore del 7
ottobre 1952.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte