Sentenza n. 12/1959
Altra decisione · depositata il 09/03/1959 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 27 maggio 1958, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 14 giugno 1958 ed iscritto al n. 12 del
Registro ricorsi del 1958, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato sorto a seguito del decreto del Presidente della
Repubblica del 27 novembre 1957, n. 1444, con il quale fu eretta in
ente morale la Cassa scolastica della scuola media statale di via
Protonotaro n. 4 in Palermo.
Udita nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1959 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avv. Rosario Nicolò, per la Regione siciliana, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1957,
n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1957, n. 77,
su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, fu eretta in ente
morale la Cassa scolastica di una scuola media di Palermo e ne fu
approvato lo Statuto.
Con ricorso del 27 maggio 1958, notificato in pari data al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la pubblica
istruzione e depositato nella cancelleria di questa Corte il 14 giugno
successivo, la Regione siciliana in persona del Presidente debitamente
autorizzato, rappresentata dall'avv. prof. Rosario Nicolò, ha
sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che la competenza ad
emanare il provvedimento spetterebbe al Presidente della Regione e non
al Capo dello Stato.
La difesa della Regione premette che, a norma dell'art. 14, lett.
r, dello Statuto speciale, alla Regione è attribuita potestà
normativa esclusiva per l'istruzione elementare, e a norma
dell'articolo 17, lett. d, potestà normativa concorrente in materia
di istruzione media e universitaria. Ritiene quindi che, quando, come
nel caso delle casse scolastiche istituite presso una scuola media con
finalità relative a tale istituto, concorrano le due condizioni, cioè
la materia inerente alla pubblica istruzione e l'esclusivo riferimento
ad interessi della Regione, gli organi regionali possano esercitare
attività amministrativa, in base all'articolo 20 dello Statuto, anche
per quanto attiene al riconoscimento della personalità giuridica delle
casse anzidette. Osserva altresì da un punto di vista generale, che la
competenza del Presidente della Regione deriverebbe dalla potestà di
autoorganizzazione, come esplicazione dell'autonomia regionale; e
troverebbe inoltre ulteriore giustificazione nel fatto che si
tratterebbe di enti di natura pubblica, con funzioni di carattere
strumentale rispetto ad un'attività amministrativa relativa alla
materia dell'istruzione; attività che si svolgerebbe esclusivamente
nell'ambito del territorio regionale.
Conclude quindi chiedendo che sia dichiarata di attribuzione della
Regione siciliana la potestà di riconoscimento delle persone
giuridiche in generale e in particolare la potestà di riconoscimento
della personalità giuridica delle casse scolastiche; e che pertanto
sia annullato il decreto del Presidente della Repubblica sopra
ricordato.
Si sono tempestivamente costituiti il Presidente del Consiglio dei
Ministri, e, per quanto occorra, il Ministro per la pubblica
istruzione, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, la
quale ha depositato le deduzioni il 9 giugno 1958, e due memorie
illustrative il 22 settembre 1958 e il 22 gennaio 1959.
L'Avvocatura, nelle deduzioni, contrasta le tesi sostenute dalla
Regione, fondandosi principalmente sulle seguenti argomentazioni:
Il riconoscimento della personalità giuridica sarebbe, in via
generale, sottratto alla potestà degli organi regionali, perché
devoluto esclusivamente al Capo dello Stato. Principio che non sarebbe
derogato dalla disposizione dell'art. 12, secondo comma, del Codice
civile (che ammette che l'esercizio di tale potere possa essere
conferito, in determinati casi, al Prefetto) poiché data la necessità
di una espressa delega, il potere resterebbe all'autorità delegante,
alla quale ne spetterebbe sempre l'esercizio per valutare
preliminarmente l'opportunità del riconoscimento. D'altra parte, la
proposta del Ministro competente, circa la materia oggetto
dell'attività dell'ente da riconoscere, non avrebbe altro effetto
oltre quello preveduto dall'art. 89, primo comma, della Costituzione,
in ordine alla necessità della controfirma ministeriale ai fini della
validità del decreto presidenziale.
Osserva inoltre che il riconoscimento delle persone giuridiche,
contrariamente a quanto sostiene la difesa della Regione, non avrebbe
carattere strumentale rispetto alle finalità concrete che le persone
giuridiche intendono perseguire, ma avrebbe carattere autonomo, come
atto che importa il conferimento della capacità giuridica ad un nuovo
soggetto di diritto. Il che esigerebbe secondo la tesi dell'Avvocatura,
un indagine complessa da espletarsi in base ad unicità di criteri e di
modalità, con valutazioni quindi che trascenderebbero l'ambito del
territorio regionale, dovendo necessariamente effettuarsi sul piano
nazionale; e perciò al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art.
20 dello Statuto speciale.
Aggiunge infine, ricordando anche i principi affermati con la
sentenza n. 6 del 1957 di questa Corte, che il Capo della Regione non
potrebbe automaticamente sostituirsi al Capo dello Stato.
Nelle memorie, l'Avvocatura, circa la questione di carattere
generale, insiste nelle argomentazioni sopra esposte; e, per quanto
più particolarmente attiene all'attuale controversia, ricorda
anzitutto che con il decreto del Presidente della Repubblica del 3
giugno 1955, n. 766, concernente il decentramento dei servizi del
Ministero della pubblica istruzione, pur delegandosi al Prefetto la
facoltà di autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità e legati,
si sarebbe invece mantenuta la competenza esclusiva del Capo dello
Stato per quanto attiene al conferimento della personalità giuridica.
Rileva poi che l'attività amministrativa della Regione, in
relazione alla potestà normativa esclusiva, o concorrente, attribuita
per la materia della pubblica istruzione, non potrebbe avere
applicazione concreta, in mancanza delle norme di attuazione non
ancora emanate; con la conseguenza quindi che spetterebbe tuttora allo
Stato il riconoscimento della personalità giuridica alle casse
scolastiche istituite presso le scuole medie in base al decreto del 30
aprile 1924, n. 965. Il che sarebbe confermato dai numerosi decreti
(indicati nelle memorie) che, in materia di riconoscimento delle casse
scolastiche, sono stati costantemente emanati con decreti del
Presidente della Repubblica. Si deve altresì osservare, aggiunge la
difesa dello Stato, che le casse anzidette sarebbero strettamente
collegate con gli istituti scolastici, perché esse, oltre alle
finalità assistenziali a favore degli alunni, devono contribuire
altresì col loro patrimonio al migliore funzionamento della scuola
presso la quale sono istituite, in base alle norme del ricordato
decreto del 1924. Il quale d'altra parte deferisce a funzionari
governativi quali il Preside e il Provveditore agli studi il compito di
istituirle, di proporne l'erezione in ente morale e di controllarne il
funzionamento sotto la vigilanza del Ministero competente.
Conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa della Regione, per confutare le ragioni esposte
dall'Avvocatura dello Stato, ha depositato una memoria il 24 gennaio
1959. Considerato in diritto :
La questione sottoposta all'esame della Corte si concreta nel
decidere se il decreto di erezione in ente mortale della Cassa
scolastica annessa ad un istituto di istruzione media statale in
Sicilia, emanato dal Presidente della Repubblica, possa ritenersi
costituzionalmente legittimo.
Per quanto concerne l'istruzione media, circa la quale alla Regione
siciliana è attribuita potestà normativa concorrente ai sensi
dell'art. 17, lett. d, dello Statuto speciale, è pacifico che la
materia è tuttora regolata dalle leggi dello Stato e, in particolare,
per quanto attiene alle casse scolastiche degli istituti d'istruzione
media, dalle disposizioni contenute nel capo XII del regolamento
approvato con decreto del 30 aprile 1924, n. 965, A norma dell'articolo
101 di quest'ultimo decreto, le casse scolastiche sono istituite dal
Preside, il quale è anche presidente del consiglio di amministrazione,
composto nel modo stabilito nell'articolo 104, con i compiti
specificati nel successivo art. 105. La casse scolastiche possono
proporsi un duplice scopo: concorrere, nei modi e con i mezzi indicati
nell'art. 102, lett. a, allo sviluppo dell'istituto ed al miglioramento
della cultura della scolaresca; aiutare (lettera b dello stesso
articolo) gli alunni che versino in disagiate condizioni economiche e
che dimostrino, per condotta e profitto, buona volontà e particolari
attitudini allo studio. Secondo le disposizioni dell'art. 107 inoltre,
quando il patrimonio della cassa raggiunga o superi la somma ivi
indicata, il presidente del consiglio di amministrazione (cioè il
Preside) promuove l'erezione della cassa in ente morale, trasmettendo
al Ministero competente la prescritta documentazione, per il tramite
del Provveditore agli studi, il quale deve esprimere il proprio parere.
Pure al Provveditore deve essere trasmesso il rendiconto della gestione
annuale; rendiconto che, per le casse scolastiche erette in ente
morale, comprende, a norma degli art. 108, 109, 110 e 111 del ricordato
regolamento, lo stato patrimoniale, il prospetto particolareggiato in
ordine agli investimenti del capitale ed il bilancio finanziario.
Si tratta quindi di persone giuridiche strettamente connesse con
scuole pubbliche, alle quali, contrariamente a quanto mostrano di
ritenere le parti, non si può disconoscere carattere pubblicistico.
Esse infatti sono create dallo Stato, prescindendo da iniziative
private, per finalità di evidente interesse generale, cioè lo
sviluppo ed il miglioramento della pubblica istruzione e l'assistenza
agli alunni bisognosi; sono amministrate da un organo collegiale
presieduto da un funzionario dello Stato e composto da membri da lui
scelti; e sono inoltre soggette ad un penetrante controllo sulla
gestione patrimoniale e finanziaria devoluto ad organi dello Stato.
D'altra parte, per cio che riguarda l'erezione in ente morale,
dalle norme sopra ricordate risulta chiaramente che, alle casse
scolastiche collegate col funzionamento dell'istituto scolastico, viene
conferita la personalità giuridica mediante un procedimento che si
svolge esclusivamente col concorso degli organi dello Stato. Si inizia
infatti con la proposta documentata del Preside, e, previa relazione e
parere del Provveditore agli studi, si conclude con l'emanazione del
decreto da parte del Capo dello Stato, secondo il principio generale
costantemente applicato e ora codificato nell'art. 12 del Codice civile
per le persone giuridiche di diritto privato.
Ciò posto ed in relazione appunto alla procedura tracciata nel
regolamento del 1924, non può ritenersi fondata la tesi prospettata
dalla difesa della Regione. La quale, come si è già in precedenza
precisato, sostiene che, trattandosi di materia devoluta alla potestà
normativa della Regione, ai sensi dell'art. 17, lett. d, dello Statuto
speciale, e di provvedimento di interesse esclusivamente regionale, la
competenza ad emanare il decreto di riconoscimento ora impugnato,
sarebbe spettata, in base all'art. 20 dello Statuto stesso, al
Presidente della Regione, che la rappresenta e ne riassume il carattere
unitario, e non già al Capo dello Stato.
Questa tesi muove dal presupposto che, anche quando, come nel caso,
si tratta di legislazione statale, operante nel territorio della
Regione e della correlativa attività amministrativa esercitata da
organi dello Stato, sarebbe possibile, nell'ipotesi in cui la materia
sia devoluta alla potestà normativa della Regione, una sostituzione
automatica degli uffici e degli organi di quest'ultima a quelli dello
Stato; e, in particolare, la sostituzione del Presidente della Regione
nelle attribuzioni del Presidente della Repubblica.
Non è in tal senso peraltro la giurisprudenza di questa Corte,
che, con varie decisioni concernenti tanto materie comprese nel l'art.
14, quanto materie comprese nell'art. 17 dello Statuto speciale
(sentenze nn. 6, 9, 11 e 19 del 1957; e nn. 1 e 45 del 1958), ha invece
ritenuto, sulla base dell'articolo 43 dello Statuto speciale e in
relazione al principio che la Regione, per quanto di estesa autonomia,
resta sempre inquadrata nell'unità nazionale e subordinata allo Stato
(sentenza n. 9 del 1957), che l'accennata sostituzione di uffici dello
Stato, nella loro organizzazione obiettiva, concernente le funzioni, e
subiettiva, concernente il personale, non sia ammissibile se non in
seguito a speciali norme di attuazione. Ed ha pure precisato, in
particolare (sentenza n. 6 del 1957), che "nessuna corrispondenza può
esservi tra un qualsiasi organo regionale ed il Presidente della
Repubblica, onde il primo senz'altro assuma ed eserciti funzioni che la
legge, applicabile nel territorio della Regio ne, affidi al Capo dello
Stato".
Ora, anche per la decisione dell'attuale controversia, il richiamo
ai principi anzidetti ha carattere risolutivo; poiché, giova ripetere,
si tratta di materia tuttora regolata, anche in Sicilia, dalle leggi
dello Stato, e, nell'ambito dell'amministrazione statale, si inizia, si
svolge e si conclude, col decreto del Capo dello Stato, la procedura
relativa al conferimento della personalità giuridica alle casse
scolastiche inerenti agli istituti di istruzione media. Ond'è chiara
la conseguenza che, allo stato della legislazione e fino a quando,
anche nella materia di che trattasi, come già si è fatto in altri
numerosi casi, non saranno emesse le norme di attuazione cui si è
accennato, il decreto ora impugnato deve ritenersi legittimamente
emanato. È da notare, d'altra parte, che, da quando è entrato in
vigore lo Statuto della Regione fino ad oggi (l'ultimo decreto è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1959, n. 9), alle
casse scolastiche, istituite in Sicilia, è stata conferita la
personalità giuridica con provvedimento del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso del 27 maggio 1958, notificato in pari
data ed iscritto al numero 12 del Registro ricorsi del 1958, proposto
dalla Regione siciliana per conflitto di attribuzione circa il decreto
del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1957, n. 1444
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 29
marzo 1958) con il quale fu eretta in ente morale la Cassa scolastica
della scuola media statale in via Protonotaro n. 4 in Palermo:
dichiara la competenza dello Stato ad emanare il decreto impugnato
e, per conseguenza, respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte