Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1962

Altra decisione · depositata il 27/02/1962 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U.

della legge di p. s., promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1960

dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Guida

Gianni, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico del signor

Gianni Guida davanti al Pretore di Venezia, fu sollevata dal P. M. la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 deI T.U. della

legge di p. s.;

che il difensore d'ufficio dell'imputato aderì alle conclusioni

del P. M.;

che il Pretore di Venezia non ritenne la questione manifestamente

infondata e con ordinanza 27 giugno 1960 sospese il giudizio e trasmise

gli atti a questa Corte;

che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

depositato le sue deduzioni il 22 agosto 1961;

che l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'infondatezza della

questione di legittimità delle norme contenute in detto articolo e per

la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale della

norma contenuta nel secondo comma;

che la causa è stata discussa nell'udienza del 7 febbraio 1962;

Considerato che non è spiegata, né giustificata in alcun modo

nell'ordinanza la rilevanza della questione di costituzionalità, ed è

anche incerto se essa si riferisca a tutte le norme contenute

nell'articolo impugnato o soltanto ad una di esse;

che è costante giurisprudenza di questa Corte che il giudizio di

rilevanza è di competenza del giudice a quo, e che la Corte deve

limitarsi ad accertarne l'esistenza e la sufficienza;

che pertanto, nel caso in esame, mancando affatto questi requisiti,

è necessario che il giudice a quo rifaccia l'esame della questione di

legittimità costituzionale sotto il profilo della rilevanza,

precisandone così anche i termini.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina il rinvio degli atti al Pretore di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte