Sentenza n. 12/1969
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/02/1969 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
citata
- art. 47d.P.R. 1069/1960
- art. 1d.P.R. 1032/1960
- art. 9d.P.R. 1032/1960
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 46 e 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro
1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed
affini, nonché dell'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei
collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di
categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da
aziende esercenti l'industria edile, resi efficaci erga omnes con
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032;
b) degli artt. 1 e 9 del contratto collettivo nazionale per i
lavoratori dell'alimentazione dolciaria 27 novembre 1957, reso efficace
erga omnes col D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069; promossi con ordinanza
emessa il 4 febbraio 1967 dal tribunale di Cosenza nel procedimento
civile vertente tra Della Mura Francesco e Belladonna Nicola, iscritta
al n. 114 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967, e con ordinanza
emessa il 7 novembre 1967 dalla Corte d'appello di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Dalla Piazza Francesco e la società
"La Modenese", iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24
febbraio 1968.
Visti gli atti di costituzione della società "La Modenese" e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udite nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 e nella camera di
consiglio dello stesso giorno le relazioni del Giudice Relatore
Costantino Mortati;
uditi l'avv. Gustavo Vignochi, per la società "La Modenese", ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 4 febbraio 1967 il tribunale di Cosenza, nel
corso di un giudizio civile promosso dal geometra Della Mura Francesco
contro il suo datore di lavoro Belladonna Nicola per ottenere il
riconoscimento dei crediti vantati in dipendenza dell'attività svolta
alle sue dipendenze, quale impiegato di prima categoria, ha ritenuto
non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità
costituzionale, sollevata d'ufficio, nei confronti degli artt. 46 e 47
del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli
impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, nonché
dell'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei collegi tecnici
provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli
impiegati dipendenti da aziende esercenti l'industria edile (forniti di
efficacia erga omnes in virtù dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio
1960, n. 1032), che sanciscono rispettivamente la improcedibilità
delle domande giudiziali concernenti controversie in materia di
rapporti di lavoro, regolati dal contratto collettivo ove sulle domande
stesse non sia stato previamente esperito il tentativo di conciliazione
in sede sindacale e la competenza dei collegi tecnici a risolvere le
contestazioni relative all'assegnazione degli impiegati alle diverse
categorie, nonché le regole per l'istituzione dei collegi stessi.
Per quanto riguarda la prima delle dette questioni, relativa
all'art. 46, il tribunale si è richiamato alla sentenza di questa
Corte n. 56 del 1965, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo unico dello stesso D.P.R. n. 2032 del 1960, nella parte
in cui rendeva obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 contenente una norma
analoga con riferimento agli operai edili e che è stato ritenuto
eccedente la delega concessa con la legge 14 luglio 1959, n. 741.
Considerazioni non diverse hanno indotto poi il tribunale a ritenere
non manifestamente infondata anche la seconda questione in ordine
all'art. 47 del medesimo contratto collettivo ed al correlativo accordo
del 14 novembre 1947: infatti anche queste norme, pur riguardando un
diverso vincolo, esulerebbero in modo analogo dalle finalità della
legge di delegazione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 1967, ma
nessuno si è costituito nel giudizio avanti la Corte costituzionale.
2. - Analoghe questioni sono state proposte dalla Corte di appello
di Bologna con l'ordinanza 7 novembre 1967 emessa nel corso di un
giudizio instaurato da Dalla Piazza Francesco contro la società "La
Modenese", alle cui dipendenze aveva prestato servizio (allo scopo di
far riconoscere il diritto al pagamento di somme varie per indennità
di licenziamento, gratifica, ferie, lavoro straordinario, nonché
differenza fra la retribuzione percepita come impiegato di seconda
categoria e quella spettantegli in dipendenza alle mansioni
effettivamente esercitate di impiegato di prima categoria), che ha
messo in dubbio la costituzionalità, per violazione dell'art. 76 della
Costituzione, degli artt. 1 a 9 del contratto colettivo nazionale per i
lavoratori dell'alimentazione dolciaria, stipulato il 27 novembre 1957
e reso efficace erga omnes col D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069. I detti
articoli stabiliscono che tutte le divergenze relative all'appartenenza
del personale, in base alle mansioni svolte, alle varie categorie e
quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia devono
essere sottoposte ad un collegio tecnico composto di membri designati
dalle associazioni provinciali degli industriali e dalle organizzazioni
territoriali dei lavoratori, ove una di esse lo richieda. Altro eccesso
di delega l'ordinanza ha ritenuto in confronto all'art. 8, parte IV, il
quale stabilisce che, qualora nell'interpretazione e nell'applicazione
del contratto stesso o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga
controversia, questa dovrà essere, prima di adire l'autorità
giudiziaria, sottoposta, per il tentativo di conciliazione, alle
competenti associazioni sindacali, prima locali e poi, in caso di
mancato accordo, centrali. Secondo la Corte di appello queste
disposizioni sarebbero estranee a quella parte della contrattazione
collettiva della quale l'art. 1 della legge n. 741 del 1959 ha
consentito la estensione erga omnes poiché meramente strumentali
rispetto al fine di stabilire minimi salariali. Benché il dispositivo
della ordinanza indichi come norma violata il solo art. 76 della
Costituzione, nella motivazione di essa si accenna anche ad una
limitazione che le norme impugnate realizzerebbero del principio di
libertà sindacale.
L'ordinanza è stata regolarmente sottoposta a notificazione,
comunicazione e pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 24
febbraio 1968).
Avanti la Corte si è costituita con il patrocinio del prof. avv.
Gustavo Vignocchi l'appellata s.r.l. "La Modesene" che, nel suo atto di
deduzioni del 7 marzo 1968 e nella memoria depositata il 7 novembre
1968, solleva riserve sulla ritualità dell'ordinanza per quanto
attiene alla asserita mancanza di motivazione circa la rilevanza della
dedotta questione non avendo tenuto conto che nella specie il
lavoratore (a parte il fatto che al momento della stipulazione del
contratto collettivo era iscritto alla competente associazione
sindacale) avrebbe ingiustificatamente interrotto la procedura
conciliativa preliminare, cui aveva inizialmente aderito, per
intraprendere il giudizio avanti al giudice ordinario. Nel merito essa
osserva innanzi tutto che, poiché il dispositivo dell'ordinanza fa
menzione soltanto della violazione dell'art. 76 della Costituzione, la
Corte non può esaminare l'altra questione, accennata nella
motivazione, di costituzionalità delle stesse norme per violazione
dell'art. 39. Tale questione sarebbe comunque infondata perché le
modalità di nomina di un collegio arbitrale cui sia attribuito il
compito di accertare e valutare determinati elementi del rapporto di
lavoro su cui sorga controversia non determinerebbero un rapporto di
dipendenza tra il collegio e le associazioni che hanno il potere di
nominarne i membri, non renderebbero questi strumenti di quelle e non
avrebbero incidenza sulla indipendenza della funzione assegnata al
collegio (sentenza n. 98 del 1967).
Infondata sarebbe altresì la questione relativa alla dedotta
violazione dell'art. 76 della Costituzione, giacché le norme in
questione non assumono carattere meramente strumentale. La funzione di
cui è investito il collegio tecnico sarebbe semplicemente e
propriamente quella di procedere ad un esame e fornire in forme
semplificate un parere, sotto il profilo eminentemente tecnico, sulle
questioni controverse, al fine di evitare oneri e spese per le parti,
nell'evidente interesse degli stessi lavoratori che non possono non
beneficiare della maggiore esperienza e competenza dei membri del
collegio stesso, vantaggiosamente utilizzabili, data la molteplicità e
varietà delle situazioni da cui desumere i giudizi sulle qualifiche
professionali. Pertanto le procedure disposte risultano strettamente
collegate con la disciplina sostanziale del rapporto, di cui mirano a
fissare ed accertare taluni elementi essenziali. Escluso che un
qualsiasi potere di decisione in senso proprio spetti al collegio
tecnico, la sua attività sarebbe da accostare a quella di un arbitro
irrituale, cui sia demandato il compito di definire e precisare
determinati elementi della disciplina sostanziale del rapporto di
lavoro e quindi, in definitiva, dei minimi di trattamento
economico-normativo. In tali casi non si tratterebbe tanto di organismi
sottraenti al magistrato ordinario poteri e attribuzioni istituzionali
sue proprie quanto di integrazioni contrattuali. Richiama a sostegno di
tali argomentazioni la sentenza n. 50 del 1966, oltre a quella prima
invocata n. 98 del 1967.
Analoghe considerazioni sono invocate dalla difesa per dimostrare
la legittimità dell'art. 8 della parte IV del contratto collettivo,
poiché le procedure ivi previste, data la loro formulazione e
collocazione, sono da considerare rivolte a raggiungere (in forme
diverse dalle usuali procedure conciliative) finalità di composizione
nell'interesse delle parti, in armonia con le altre norme, in un
contesto di natura accertativa circa le caratteristiche tecniche della
vertenza, in una preliminare sede amministrativa.
La parte privata conclude pertanto perché la questione sia
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, ed in via
subordinata perché sia dichiarata infondata.
Con atto 15 marzo 1968 è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri nelle cui deduzioni si nega che l'intervento dei
collegi tecnici abbia carattere propedeutico rispetto all'azione
giudiziaria. Detti collegi si limiterebbero infatti alla formulazione
di un parere che ha funzione di chiarificare alle parti gli esatti
termini della contestazione e il cui tenore è ininfluente in ordine
all'esperibilità dell'azione giudiziaria, mentre, sul piano
probatorio, il parere stesso è liberamente apprezzato dal giudice. Ma
anche ove si accettasse la contraria opinione del giudice di merito, la
diretta incidenza dell'attività dei collegi sul contenuto sostanziale
del rapporto consentirebbe di apprezzare positivamente la recezione
operata dal legislatore delegato delle relative disposizioni
contrattuali.
Quando infatti una clausola di questo genere, oltre ad apprestare
uno strumento per la regolamentazione procedurale di controversie,
incida direttamente sul contenuto giuridico sostanziale del rapporto di
lavoro, essa, migliorando a favore del lavoratore la disciplina di
questo rapporto posta dal codice civile, provvede al fine di assicurare
minimi inderogabili di trattamento normativo (sent. nn. 8 e 50 del
1966). Alla stregua di tale criterio, le norme impugnate non appaiono
viziate da eccesso di delega, anche in considerazione del fatto che le
disposizioni contenute negli artt. da 1 a 9 dell'allegato alla parte
terza del contratto collettivo in questione non possono essere
isolatamente considerate, ma vanno riferite, per l'espresso rinvio in
tal senso enunciato nel primo di detti articoli, a quelle contenute
nell'art. 4 della terza parte della normativa collettiva, che
stabilisce dettagliatamente i criteri in base ai quali procedere alle
attribuzioni di qualifica degli impiegati. È quindi possibile
affermare che tali norme, integrando le disposizioni del codice che
disciplinano il rapporto di lavoro, come ad es. l'art. 2103 del Codice
civile, attengono al minimo normativo.
La giurisprudenza ha posto in rilievo che l'attribuzione della
qualifica inerisce allo status giuridico ed economico del lavoratore e
rappresenta un elemento che definisce la sua posizione nel complesso
aziendale. D'altra parte, le disposizioni contrattuali, per quanto
analiticamente formulate, non possono aderire compiutamente alla
molteplicità delle fattispecie concrete, sicché l'intervento dei
collegi tecnici predisposti dalla contrattazione collettiva si rivela
indispensabile per attribuire concreta effettività alla disposizione
del Codice civile e, per questa via, alla tutela del lavoratore ed alla
effettiva realizzazione dello scopo indicato dal legislatore delegante
di assicurare a tutti gli appartenenti alla medesima categoria un
minimo di trattamento economico e normativo. Anche se si volesse
convenire nell'opinione della diretta incidenza dei collegi stessi sul
contenuto sostanziale del rapporto di lavoro, si dovrebbe tener
presente che la Corte ha ritenuto che le clausole relative a istituti
del genere sono diversamente apprezzabili al fine di dare o no luogo ad
eccesso di delega secondo che apprestino un mero strumento, non
strettamente necessario per la regolamentazione giudiziale di
controversie (sent. nn. 56 del 1965, 8 del 1966, che hanno statuito in
ordine al tentativo obbligatorio di conciliazione) oppure incidano
direttamente sul contenuto giuridico sostanziale del rapporto, nel
quale ultimo caso concorrono ad assicurare minimi inderogabili di
trattamento normativo, rimanendo così attratte nell'oggetto della
delega (sent. 50 del 1966). Le disposizioni contrattuali, per quanto
analiticamente formulate, non provvedono adeguatamente alle
molteplicità delle fattispecie concrete, sicché l'opera dei collegi,
costituenti una specie di arbitraggio, si rivela indispensabile alla
tutela del lavoratore. Se mai, potrebbe venire in considerazione il
problema della lesione dell'autonomia contrattuale; che però nella
specie non si presenta.
Per quanto poi concerne la disposizione dell'art. 8 riguardante il
tentativo di conciliazione, si può ritenere che l'esattezza della
valutazione compiuta dal legislatore delegato è dimostrata dalla
rispondenza della previa esperimentazione del medesimo all'esigenza di
facilitare la composizione delle controversie individuali di lavoro
mediante l'intervento delle contrapposte associazioni sindacali, in
veste di amichevoli compositori, che si presenta perfettamente idoneo
allo scopo di consentire la soluzione stragiudiziale di controversie
che, se portate di fronte al giudice ordinario, costituiscono sovente
fonte di non indifferenti oneri finanziari per il lavoratore e,
comunque, non trovano definitiva soluzione se non attraverso un iter
necessariamente lungo. Per questi motivi sembra consentito ritenere che
la disposizione in esame costituisca indispensabile complemento, sul
piano formale, del trattamento sostanziale voluto assicurare ai
lavoratori dal legislatore delegante. L'Avvocatura generale dello Stato
conclude pertanto perché la questione sia dichiarata manifestamente
infondata. Considerato in diritto :
1. - Le due cause hanno lo stesso oggetto, sicché se ne può
disporre la riunione per la loro decisione con unica sentenza.
2. - Nella seconda causa la difesa della convenuta ha eccepito
preliminarmente la inammissibilità della questione, e ciò per non
avere il giudice a quo motivato sul difetto di rilevanza che era stato
dedotto, relativamente all'atto di adesione al contratto collettivo che
risulta essere stato effettuato dal Della Piazza dando inizio
all'esperimento della procedura di conciliazione e di arbitrato, poi
interrotta per effetto del ricorso all'autorità giudiziaria.
L'infondatezza di tale eccezione appare manifesta dato che la Corte di
Bologna ha espressamente messo in rilievo come preliminare al giudizio
di merito si presentasse la soluzione della questione, rilevabile
d'ufficio, relativa al carattere vincolante per le parti delle predette
clausole dei contratti collettivi, che, se decisa in senso affermativo,
avrebbe reso improcedibile l'azione. Né può considerarsi preclusa
tale azione dall'avere il dipendente consentito, in un primo momento,
di assoggettarsi al tentativo di conciliazione, poiché tale adesione
non può avere modificato la sua posizione di estraneo alle
associazioni sindacali, dal cui accordo era derivato il contratto
collettivo, e che quindi non poteva rimanere vincolato alle sue
clausole se non in virtù della legge n. 741, e nei limiti
dell'efficacia ad essa attribuibile. Tanto meno poi, come esattamente
ha osservato il tribunale di Cosenza nell'ordinanza che ha dato origine
all'altra causa, può valere la circostanza che le parti fossero
iscritte alle associazioni che ebbero a stipulare il contratto
collettivo all'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro, ma non
più successivamente.
3. - Nel merito le due ordinanze sottopongono al giudizio della
Corte, in primo luogo, la questione della validità della clausola
contrattuale che impone il previo esperimento del tentativo di
conciliazione, contenuta nell'art. 46 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dipendenti addetti alle industrie edilizie ed
affini del 1 agosto 1959, denunciato dal tribunale di Consenza, e
rispettivamente nell'art. 8 della parte quarta del contratto collettivo
nazionale del 27 novembre 1957 per i lavoratori addetti all'industria
dell'alimentazione dolciaria, entrambe rese obbligatorie erga omnes in
virtù dei decreti presidenziali citati in narrativa. Tale questione
risulta però già decisa dalla Corte con le sentenze n. 57 del 1966 e
n. 9 del 1967, nel senso dell'illegittimità costituzionale
dell'estensione erga omnes delle clausole dei contratti collettivi le
quali imponevano ai non iscritti lo stesso obbligo del previo
esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alle organizzazioni
sindacali. Sicché, in conformità della costante giurisprudenza,
analoga pronuncia di incostituzionalità deve ammettersi nei confronti
della disposizione denunciata dalla Corte di appello di Bologna
riguardante categorie diverse da quelle alle quali appartenevano le
parti dei precedenti giudizi; mentre nei confronti dell'identica
questione sollevata dal tribunale di Cosenza si deve dichiarare la
manifesta infondatezza, dato che il contratto collettivo nazionale
denunciato è quello stesso del 1 agosto 1959 che era stato già
oggetto della citata pronuncia di incostituzionalità n. 9 del 1967.
4. - Passando all'altra questione sollevata in confronto all'art.
47 del contratto collettivo per gli addetti all'industria edilizia, e
rispettivamente agli artt. 1 a 9 dell'accordo allegato alla parte terza
del contratto collettivo per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria
(che domandano all'esame dei collegi tecnici provinciali e nazionali le
divergenze relative all'appartenenza del personale alle diverse
categorie in base alle mansioni svolte, nonché quelle concernenti
l'attribuzione della qualifica impiegatizia), sono da richiamare i
criteri seguiti dalla Corte nell'interpretazione dell'art. 1 della
legge n. 741 del 1959. Secondo tali criteri, quali risultano affermati
con la sentenza n. 129 del 1963 e poi confermati da altre successive,
limite della delega conferita al Governo di estendere ai non iscritti
alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve
considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalità di
assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo,
inteso questo nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione,
anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare
ai lavoratori una esistenza degna della persona umana.
Ora non ritiene la Corte che tale vincolo di necessaria
strumentalità pel conseguimento dei fini di legge sia da rinvenire
nelle clausole che impongono l'intervento dei ricordati collegi
tecnici. Non basta, per potere giungere a diversa conclusione,
affermare, come si fa dalla ditta convenuta, che tale intervento è
collegato con la disciplina sostanziale del rapporto, di cui tali
collegi mirano ad accertare elementi essenziali, poiché si tratta di
stabilire se un accertamento del genere debba considerarsi
indispensabile alla tutela del lavoratore. In realtà gli accertamenti
ad essi demandati rientrano nella comune competenza del giudice delle
controversie di lavoro (che potrà giovarsi, se del caso, dell'ausilio
dei consulenti tecnici, di cui agli artt. 441, 442, 443, 468 del Cod.
proc. civile), dato che in essi nulla si riscontra che sfugga ai
poteri probatori del giudice medesimo, o renda il loro esercizio
eccezionalmente arduo, e quindi risulti tale da pregiudicare la difesa
in giudizio del prestatore d'opera. Né vale addurre in contrario
l'opportunità di eliminare per costoro gli oneri inerenti all'azione
giudiziaria perché (pur senza considerare quanto da più parti è
stato osservato sui pericoli che la procedura in contestazione presenta
di porre remore alla soddisfazione degli interessi del detto
prestatore), tale opportunità non è sufficiente a realizzare le
condizioni poste dall'art. 1 della citata legge n. 741, secondo quando
è stato ritenuto anche in ordine al tentativo obbligatorio di
conciliazione.
Non influente sulla controversia in esame deve ritenersi il
richiamo contenuto negli scritti difensionali alla sentenza della Corte
n. 50 del 1966, che ha dichiarato la legittimità costituzionale
dell'estensione erga omnes delle clausole dell'accordo interconfederale
18 ottobre 1950 relativo ai licenziamenti individuali dei lavoratori
dipendenti dalle imprese industriali, poiché nella specie non
ricorrono le circostanze in considerazione delle quali quella pronuncia
venne emessa. Infatti questa ebbe ad argomentare l'esistenza di un
nesso inscindibile della parte dell'accordo che era stato denunciato
con la disciplina sostanziale del licenziamento, e quindi la sua
attrazione nell'oggetto della delega, muovendo dalla constatazione
dell'assenza nell'accordo stesso di una qualsiasi normativa atta a far
controllare la sussistenza di validi motivi di licenziamento e della
conseguente esigenza di affidare siffatto accertamento ad un giudizio
di equità da parte di un collegio all'uopo qualificato.
Eguale situazione non si rinviene nel caso in esame dato che, come
si è osservato, il collegio tecnico, lungi dal potere formulare
giudizi di equità, nessun altro compito può svolgere che non consista
nell'applicazione ai casi concreti, a titolo meramente consultivo, dei
criteri stabiliti dai contratti collettivi per la determinazione
dell'appartenenza alle varie categorie. Compito che, come si è già
detto, si svolge nello stesso campo di quello affidato al giudice.
L'accertata violazione dell'art. 76 della Costituzione assorbe
l'esame dell'altra censura dell'art. 39 della Costituzione pur essa
sollevata dall'ordinanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n.
1032, nonché del D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069, nelle parti in cui
rendono obbligatori erga omnes l'art. 47 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti
all'industria edile ed affini (nonché l'accordo 14 novembre 1947) e
gli artt. 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto nazionale
per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957;
b) l'illegittimità costituzionale di quest'ultimo decreto n. 1069
del 1960 nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8
della parte quarta del suddetto contratto collettivo che prescrive
l'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione, da parte
delle organizzazioni di categoria;
c) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal tribunale di Cosenza nei confronti del
citato D.P.R. n. 1032 del 1960 nella parte riguardante l'esperimento
obbligatorio del tentativo di conciliazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte