Sentenza n. 12/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice
di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1976
dal pretore di Rovereto, nel procedimento penale a carico di Valle
Elio, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1977;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un'istruttoria penale a carico di Valle Elio, imputato
del reato di omissione di atti d'ufficio, il pretore di Rovereto,
rilevata l'impossibilità di contestare il fatto all'imputato e di
interrogarlo a cagione delle sue particolari condizioni di salute, ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 88 c.p.p. in riferimento all'art.24, secondo comma, della
Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, prescrivendo la
sospensione obbligatoria del procedimento penale solo nel caso in cui
l'imputato sia totalmente incapace di intendere e di volere e non
anche quando versi in tale stato di infermità fisica da risultarne
menomate le facoltà mentali sino a renderlo incapace di attuare una
valida forma di autodifesa, contrasterebbe con l'invocato principio
costituzionale che garantisce il diritto all'autodifesa.
Il pretore di Rovereto non ignora che la Corte costituzionale, con
sentenze 205 del 1971 e 213 del 1974 ha già dichiarata non fondata la
stessa censura mossa all'art. 88 c.p.p. e, rispettivamente, al
combinato disposto degli artt. 88 e 497 c.p.p.; tuttavia, pur
condividendo sostanzialmente le argomentazioni allora svolte dalla
Corte per dimostrare l'insussistenza di una lesione dei diritti della
difesa nell'ambito del processo penale, prospetta un diverso
pregiudizio a fondamento della riproposizione della questione.
Il pretore, infatti, individua nella mancata sospensione del
procedimento, con conseguente rinvio a giudizio dell'imputato ed
eventuale successiva prescrizione del reato, la possibilità di un
pregiudizio per l'infermo, qualora altro giudice, civile o
amministrativo, possa trarre, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.p.p.,
dalla pronuncia di prescrizione e dagli atti del procedimento penale,
elementi di prova a suo carico per la definizione di un distinto
processo, civile o amministrativo.
Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno
con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 88 c.p.p.,
nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del
procedimento ove l'imputato versi in uno stato di infermità fisica
tale da renderlo mentalmente incapace di attuare una qualsiasi forma
di autodifesa.
Questa Corte, con le sentenze 205 del 1971 e 213 del 1974, ha già
avuto occasione di respingere analoghe censure, per asserita
violazione del diritto di autodifesa, mosse alla norma oggi nuovamente
impugnata. In tali decisioni la Corte aveva osservato che anche
infermità diverse da quelle espressamente previste da detta
disposizione, ma produttive di eguali effetti, erano prese nella
debita considerazione dal sistema processuale, sicché il diritto di
difesa non risultava violato dall'art. 88 c.p.p., nel quale non
potevano "ravvisarsi lacune di normativa che ne vizino il contenuto,
con effetti pregiudizievoli nell'esercizio del diritto di difesa
personale" (sent. 205 del 1971). Veniva ulteriormente precisato - nella
successiva citata decisione - che non rilevava "a fronte della
guarentigia difensiva costituzionalmente tutelata, la eventuale
incidenza pratica, in punto di prescrizione del provvedimento di
sospensione, o rinvio del dibattimento".
Esaminando nuovamente il complesso delle disposizioni processuali
che, fuori dell'ipotesi di sopravvenuta totale incapacità di intendere
e di volere, disciplinano il legittimo impedimento dell'imputato a
rendere l'interrogatorio, a contrastare le accuse o a comparire in
giudizio, può affermarsi che la difesa risulta adeguatamente
garantita, in sede penale, oltre che dall'ausilio tecnico del
difensore, dal diritto dell'imputato di ottenere il rinvio o la
sospensione del dibattimento, finché non guarisca.
Non potrà quindi mai concludersi un processo penale a suo carico
con una sentenza di condanna perdurando l'ipotizzata menomazione,
sicché risulta esclusa la denunciata violazione dell'art. 24, secondo
comma, Cost.
Ché se poi l'infermità si aggravasse, il caso rientrerebbe nella
espressa previsione dell'art. 88 c.p.p., con sospensione obbligatoria
del processo.
Il giudice a quo, pur prendendo atto delle conclusioni deducibili
dalla citata giurisprudenza di questa Corte, censura la norma
impugnata per il caso in cui, verificatasi l'ipotizzata infermità
nella fase istruttoria, il lungo protrarsi nel tempo delle condizioni
di menomazione psichica derivante da infermità fisica possa
determinare la prescrizione del reato.
L'eventualità che in un distinto processo civile o amministrativo
si verifichi un pregiudizio per effetto della prescrizione intervenuta
in sede penale, rappresenta l'unico elemento di novità denunciato dal
giudice a quo, come possibile causa di violazione del diritto di
difesa.
In proposito può rilevarsi che il tipo e il grado di infermità
considerato nell'ordinanza di rimessione può, con il tempo,
regredire, eliminando ogni problema, o aggravarsi, dando luogo alla
sospensione obbligatoria del procedimento. Qualora permanesse
indefinitivamente, potrebbe maturarsi la prescrizione del reato, e la
conseguente sentenza di proscioglimento - priva di efficacia di cosa
giudicata se emessa in istruttoria - non potrebbe arrecare alcun
pregiudizio in altra causa civile o amministrativa.
D'altronde in questa - come in altra fase processuale - non può
dirsi che l'imputato sia privo di qualsiasi difesa, essendo
obbligatoriamente assistito da un difensore che potrà addurre tutti
gli elementi a discolpa utili ad ottenere, nei congrui casi, un
proscioglimento con una formula più favorevole. Va anche ricordato che
l'art. 24, secondo comma, Cost. "enuncia, in termini generali, un
fondamentale principio di amplissima portata, senza peraltro...
accennare al rapporto tra difesa personale e difesa tecnica" (sent.
184/74).
Quand'anche, poi, si dovesse ipotizzare che il proscioglimento per
prescrizione avvenisse in dibattimento, non può ignorarsi che, di
regola, siffatte decisioni, anche se divenute irrevocabili, non fanno
stato in un diverso giudizio civile o amministrativo. Risulta quindi
esclusa anche sotto tale profilo la violazione dell'art. 24 Cost. È
noto infatti che quei giudici potranno e dovranno liberamente
apprezzare le prove raccolte in sede penale, e, nella formazione del
loro libero convincimento, dovranno necessariamente tener conto della
emergente circostanza che l'imputato, in quella sede, si trovava in
menomate condizioni psichiche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 88 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, dal pretore di Rovereto con l'ordinanza in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte