Sentenza n. 12/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1980 · relatore Guglielmo Roehrssen
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione siciliana 7 dicembre 1973, n. 45 (Norme interpretative
della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli
uffici e del personale dell'Amministrazione regionale), e degli artt.
56, 75 e 90 della legge della stessa Regione 23 marzo 1971, n. 7,
promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1974 dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sui ricorsi riuniti
proposti da Torregrossa G. Battista, Niceta Antonino e Buccellato
Girolamo contro il Presidente della Regione siciliana e l'Assessore
alla Presidenza della Regione stessa, iscritta al n. 114 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 140 del 28 maggio 1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana
e dell'Assessore alla presidenza della detta Regione;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente della Regione siciliana e per l'Assessore alla presidenza
medesima.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso da tre funzionari della Regione
siciliana - aventi qualifiche di Segretario generale, Ragioniere
generale e Direttore regionale - a seguito del diniego dell'Assessorato
alla Presidenza della Regione di riconoscere ad essi il trattamento
giuridico ed economico previsto per i dirigenti generali dello Stato
dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, con ordinanza 14 novembre 1974, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 14, lett. q),
dello statuto speciale siciliano, dell'art. 1 della legge reg. sic. 7
dicembre 1973, n. 45, e degli artt. 56,75 e 90 della legge reg. sic. 23
marzo 1971, n. 7.
Si osserva nell'ordinanza di rimessione che, in base al disposto
delle norme anzidette, le norme statali sul pubblico impiego
conseguenti alle leggi di delegazione in base alle quali fu emanato il
d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, non sono applicabili ai dipendenti
regionali.
Premesso che le funzioni svolte dal Segretario generale, dal
Ragioniere generale e dal Direttore regionale sarebbero equivalenti a
quelle svolte dai dirigenti generali dell'amministrazione statale -
come si evincerebbe da espresse norme, quali gli artt. 7,12 e 30 della
legge reg. n. 7/1971 e la legge reg. n. 28/1962 - secondo il Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sopravvenuta la
nuova disciplina statale sulla dirigenza, si sarebbe determinata una
disparità di trattamento a sfavore dei dipendenti regionali delle
qualifiche sopra indicate rispetto ai funzionari statali di pari grado.
Ciò in dipendenza della suddetta normativa regionale che ha dichiarato
inapplicabile in toto a tutti i dipendenti regionali le disposizioni
dei decreti legislativi statali emanati in base alla delega contenuta
nella legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni, senza
d'altra parte provvedere autonomamente ad adeguare il trattamento
economico degli anzidetti impiegati ai miglioramenti intervenuti per
gli statali.
Secondo l'ordinanza di rimessione, ne deriverebbe un contrasto fra
le norme regionali sopra menzionate ed il precetto dell'art. 14, lett.
q), dello statuto regionale, il quale vuole sia assicurato in ogni caso
agli impiegati e funzionari della Regione un trattamento non inferiore
a quello del personale dello Stato.
In particolare - si osserva - tale contrasto riguarderebbe l'art. 1
della legge reg. sic. n. 45 del 1973, ove si ritenga che da esso derivi
la non applicabilità ai dipendenti regionali delle disposizioni dei
decreti legislativi statali di cui sopra, ovvero il combinato disposto
di tale art. 1 della legge reg. n. 45 del 1973 e degli artt. 56, 75 e
90 della legge reg. n. 7 del 1971.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato per
la Regione siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Nell'atto di costituzione si osserva in proposito che non vi è
affatto parità di funzioni fra personale regionale e statale,
cosicché non è possibile istituire un parallelismo fra qualifiche e
funzioni del personale direttivo statale e regionale, essendo
quest'ultimo articolato in modo del tutto diverso.
Pertanto, proprio in presenza di tale diversità sostanziale il
legislatore regionale, con la legge n. 7 del 1971, ha provveduto alla
organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale,
distinguendo il personale addetto agli stessi uffici in determinate
qualifiche (art. 10) e determinando le attribuzioni delle singole
qualifiche (artt. 12 e segg.), nonché il trattamento economico dello
stesso personale (stabilito con la Tabella "N", annessa alla legge
stessa).
Deduce la difesa della Regione siciliana che per quanto riguarda
l'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico ed economico degli
impiegati e funzionari della Regione, questa ha legislazione esclusiva,
cosicché legittimamente con l'art. 90 della citata legge n. 7 del 1971
vennero abrogate tutte le disposizioni delle leggi regionali
concernenti la estensione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale
dei miglioramenti economici dei dipendenti statali, ponendosi il
principio che il trattamento economico degli impiegati e funzionari
della Regione, in conseguenza dell'ordinamento generale degli uffici e
della determinazione delle attribuzioni delle qualifiche del personale,
andava stabilito esclusivamente con la legge regionale. Legittimamente,
altresì, con la legge 7 dicembre 1973, n. 45, contenente "Norme
interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7", veniva
precisato che "per il combinato disposto degli artt. 75, 86, 87 e 90
della legge reg. 23 marzo 1971, n. 7, ai dipendenti
dell'Amministrazione regionale e ai dipendenti dello Stato transitati
nei ruoli della Regione non si applicano, perché incompatibili, le
disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 18
marzo 1968, n. 249 e successive modifiche e integrazioni".
Tali norme non contrastano, quindi, con la norma di cui alla lett.
q), dell'art. 14 dello statuto regionale, ma costituiscono
l'estrinsecazione in concreto dell'autonomia regionale a livello
legislativo esclusivo nella materia in questione. Considerato in diritto :
1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in
riferimento all'art. 14, lett. q), dello Statuto speciale siciliano,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
regionale siciliana 7 dicembre 1973, n. 45 ovvero - ove non si
ritenesse derivante dal su detto articolo, ma dal combinato disposto di
esso e degli artt. 56, 75 e 90 della legge regionale siciliana 23 marzo
1971, n. 7, la non applicabilità ai dipendenti regionali delle
disposizioni dei decreti legislativi statali emanati ai sensi della
legge 18 marzo 1969, n. 249 e successive modificazioni - del combinato
disposto dell'art. 1 della legge regionale siciliana 7 dicembre 1973,
n. 45 e degli artt. 56, 75 e 90 della legge regionale siciliana 23
marzo 1971, n. 7. Nella ordinanza si deduce che in forza di tale
normativa i funzionari regionali esercitanti nella Regione le più
elevate funzioni amministrative (segretario generale, ragioniere
generale e direttori regionali) fruiscono di un trattamento economico
inferiore a quello dei corrispondenti funzionari dell'Amministrazione
statale, in violazione dell'anzidetto art.14 lett. q), dello Statuto
siciliano.
La questione non è fondata.
2. - L'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione siciliana
attribuisce alla Regione stessa potestà legislativa esclusiva, fra
l'altro, per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici e degli enti
regionali (lett. p) e per quanto riguarda lo stato giuridico ed
economico degli impiegati e funzionari della Regione (lett. q).
Ma per quanto attiene all'ordinamento degli uffici in generale la.
potestà legislativa esclusiva è piena, incontrando il solo limite
delle leggi costituzionali dello Stato (art. 14, principio); per il
secondo aspetto, che pure rientra in quello della organizzazione degli
uffici (sent. n. 40/ 1972), la medesima norma aggiunge che lo stato
economico deve essere "in ogni caso non inferiore a quello del
personale dello Stato".
Non è dubbio, ad avviso della Corte, che questo ulteriore limite,
il quale condiziona soltanto la legislazione concernente il personale
regionale, operi sol quando sia possibile effettuare fra i vari livelli
del personale dello Stato e della Regione una equiparazione per quanto
concerne le funzioni da essi espletate in conformità alle leggi sia
statali sia regionali che disciplinano l'assetto degli uffici e le
mansioni del personale ad essi addetto.
È nell'ambito di questo principio che occorre esaminare la
consistenza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate
dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in
ordine prima all'art. 90 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 (nel
quale si compendiano i precedenti artt. 56 e 75) e poi all'art. 1 della
legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45.
3. - Con la cennata legge regionale n. 7/1971 la Regione siciliana
- la quale si era precedentemente attenuta al modello statale sia per
quanto riguarda l'assetto organizzativo dei suoi uffici amministrativi
sia per quanto riguarda la disciplina dello stato giuridico ed
economico del proprio personale - si allontanò profondamente da questo
modello tanto per il primo quanto per il secondo aspetto, adottando
norme sostanzialmente diverse.
Basti considerare, per quel che riguarda la organizzazione
amministrativa, che la legge regionale n. 7 fa leva su organi
completamente differenziati da quelli propri della Amministrazione
statale, e cioè sulle conferenze dei dirigenti, sui consigli di
direzione e, soprattutto, sui gruppi di lavoro, che costituiscono gli
elementi essenziali della organizzazione e formati da personale
appartenente ai diversi livelli, rappresentano - nelle previsioni del
legislatore siciliano - il momento centrale del funzionamento della
Amministrazione.
In coerenza con questo nuovo assetto, la stessa legge dettò una
disciplina anch'essa nuova per quel che concerne lo stato giuridico ed
economico del personale addetto, che risulta ripartito nelle qualifiche
di direttore regionale, dirigente, assistente, archivista -
dattilografo, agente tecnico, commesso, operaio. Solo per i dirigenti
è prevista la possibilità di conseguire, dopo 15 anni di servizio, la
qualifica di direttore regionale, mentre nell'ambito di ciascuna
qualifica si ha soltanto una progressione economica.
Due tra i dirigenti assumono, per le funzioni ad essi affidate,
denominazione diversa e cioè quella di segretario generale della
presidenza della Regione e di ragioniere generale.
Per l'art. 12 della legge il direttore regionale "esercita le
funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti, provvede sulle
materie a lui delegate dall'assessore e lo coadiuva nello svolgimento
dell'attività amministrativa; propone all'assessore i provvedimenti di
carattere generale nelle materie di competenza dell'Amministrazione;
coordina l'attività dei gruppi di lavoro, partecipa a commissioni,
comitati o collegi". Il che sta ad indicare che al direttore regionale
sono affidate attribuzioni notevolmente diverse ed inferiori rispetto a
quelle proprie dei direttori generali dell'Amministrazione statale,
quali, come è noto, assumono anche la qualità di organi esterni
dell'Amministrazione medesima.
Trova, allora, piena giustificazione l'art. 90 della ripetuta legge
n. 7, il quale ha stabilito che "sono abrogate le disposizioni delle
leggi regionali concernenti la estensione ai dipendenti
dell'Amministrazione regionale dei miglioramenti economici dei
dipendenti statali".
La disposizione, che peraltro non esclude in maniera assoluta la
possibilità di equiparazioni fra personale statale e regionale
laddove, ovviamente, se ne presentino gli elementi caratterizzatori,
costituisce la logica conseguenza della nuova disciplina:
allontanandosi questa dalla regolamentazione propria
dell'Amministrazione statale, la disposizione ha escluso la
possibilità di una automatica estensione al personale regionale delle
norme sul trattamento economico proprie del personale statale, e cioè
ha escluso la ulteriore applicabilità del principio precedentemente
seguito dalla legislazione regionale, che invece trovava fondamento
nella identità o, quanto meno, somiglianza della regolamentazione dei
due personali. Va ribadito, ad ogni modo, che l'art. 90, se esclude
l'applicabilità automatica delle norme statali in argomento, non
esclude certamente, come appare evidente dalla sua lettera e dalla sua
ratio, la possibilità di applicare al personale regionale un
trattamento economico analogo a quello del personale statale, sempre
che si verifichi il cennato presupposto per una tale applicazione.
Consegue che le denunciate norme della legge regionale n. 7 del
1971 non violano l'art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano.
4. - In prosieguo di tempo, come è noto, lo Stato, con il d.P.R.
30 giugno 1972, n. 748 (emanato in virtù della delega conferita al
Governo con la legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni),
ha adottato nuove disposizioni che non hanno toccato soltanto
l'ordinamento del personale con la istituzione della c.d. dirigenza, ma
hanno riguardato anche la struttura medesima dell'Amministrazione dello
Stato.
Infatti, anche limitando la indagine ai soli dirigenti generali,
dall'art. 7 del d.P.R. n. 748 risulta chiaramente che su costoro sono
stati decentrati, dando ai relativi provvedimenti carattere di
definitività, compiti di notevolissima importanza (fra i quali
l'approvazione di progetti per lavori e forniture, la conclusione di
transazioni relative a detti lavori e forniture la disapplicazione di
clausole penali, la promozione di liti l'adozione di provvedimenti di
concessione e autorizzazione, ecc.), già di competenza del Ministro,
tanto che si è ritenuto necessario (art. 3 del d.P.R. n. 748) creare
appositi istituti intesi a consentire al Ministro la possibilità
giuridica di revisione degli atti del dirigente generale e di loro
eliminazione, se viziati
Nulla di tutto ciò si rinviene nell'ambito della Regione
siciliana, la quale, in virtù dell'amplissima potestà legislativa
riconosciutale dalla citata lett. p) dell'art. 14 dello Statuto era ed
è pienamente libera di accogliere o meno norme e principi simili a
quelli propri dell'Amministrazione statale.
Ora, come emerge dagli atti, la Regione siciliana non ha omesso di
portare la sua attenzione su questo punto: la legge n. 45 del 1973 ha
infatti anche questo significato, perché da essa risulta che
l'Assemblea regionale non ha ignorato il nuovo ordinamento delle
carriere statali, ma è pervenuta alla conclusione che fra ordinamento
amministrativo statale ed ordinamento amministrativo regionale non
esistono punti di contatto tali da giustificare la estensione al
secondo delle disposizioni recentemente dettate per il primo. Il che è
stato riassunto nella espressione secondo cui le norme del d.P.R. n.
748 del 1973 sarebbero "incompatibili" con quelle proprie della
Regione.
Sia o meno innovativa rispetto all'art. 90 della legge regionale n.
7 del 1971, l'ultima norma regionale - del resto pienamente rispondente
alla reale situazione legislativa dei due soggetti in parola (Stato e
Regione) - rientra senz'altro nell'ampia facoltà legislativa della
Regione siciliana attribuitale dall'art. 14 lettere p) e q), dello
Statuto. Infatti, avendo la Regione siciliana un proprio ordinamento
completamente differenziato rispetto a quello degli uffici statali ed
essendo venuto meno ogni parallelismo fra detti uffici in forza
dell'esercizio di una competenza legislativa attribuita dallo Statuto
alla Regione, ben può la Regione stessa stabilire in piena autonomia
gli emolumenti dei propri dirigenti, non più comparabili con quelli
dei dipendenti statali, stante la diversità delle rispettive funzioni
corrispondente alla diversità dei relativi ordinamenti.
Ne deriva che la questione sollevata va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dell'art. 1 della legge regionale siciliana 7
dicembre 1973, n. 45 ("Norme interpretative della legge regionale 23
marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale
dell'Amministrazione regionale", e degli artt. 56, 75 e 90 della legge
regionale siciliana 23 marzo 1971, n. 7 ("ordinamento degli uffici e
del personale dell'Amministrazione regionale"), sollevata con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 14, lett. q),
dello Statuto speciale siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte