Sentenza n. 12/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1981 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 10legge 775/1970
- art. 13legge 775/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della Tabella unica,
quadro II, sezione D, allegato al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079
(determinazione dei parametri spettanti al personale
dell'Amministrazione autonoma delle Poste e Telecomunicazioni),
promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1977 dal Consiglio di Stato -
Sezione VI giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Erdini
Onorio ed altri e da Onesti Giulio ed altri, iscritta al n. 534 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18 del 1978.
Visti gli atti di costituzione di Tedeschi Nicola, Ciampini
Giuseppe, Del Colle Vincenzo, De Carolis Francesco e del Ministero
delle Poste e delle Telecomunicazioni;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino per Tedeschi Nicola e Ciampini
Giuseppe e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Ministero
delle Poste e delle Telecomunicazioni e per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
- Con ordinanza emessa l'8 luglio 1977, sui ricorsi riuniti
rispettivamente proposti da Erdini Onorio ed altri e da Onesti Giulio
ed altri, il Consiglio di Stato - dopo aver ritenuto inammissibile il
ricorso Erdini - ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della Sezione D del quadro II della Tabella unica degli stipendi
allegata al d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079 - nella parte in cui
determina i parametri spettanti al personale dell'Amministrazione
Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni, inquadrato nella categoria
del personale dell'esercizio di cui alla Tabella XI dell'art. 118
d.P.R. n. 1077 del 1970 con le qualifiche, terminale e intermedia,
rispettivamente, di "dirigente superiore di esercizio ed ispettore
superiore di ragioneria" e di "dirigente di esercizio ed ispettore capo
di ragioneria" - per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, in
relazione all'art. 10 legge 28 ottobre 1970 n. 775, sostitutivo
dell'art.13 legge delega 18 marzo 1968 n. 249, sul riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti pubblici.
Nella parte narrativa dell'ordinanza di rinvio, il Consiglio di
Stato, riassumendo i termini del giudizio a quo, ha ricordato come i
ricorrenti, tutti dipendenti dell'Amministrazione PP.TT. - con
l'impugnativa proposta, avverso il d.m. 31 marzo 1972, che aveva
respinto il pregresso ricorso gerarchico inteso ad ottenere
l'annullamento della circolare n. 10 del 1 marzo 1971 e di tutti i
provvedimenti attuativi dei decreti delegati nn. 1077 e 1079 del 28
dicembre 1970 - avessero in sostanza lamentato che la carriera - da
essi definita speciale cui appartenevano, degli ex Direttori ed
Ispettori di Ragioneria dell'Amministrazione postale, implicante
l'esercizio di funzioni di "dirigenza" di uffici e di reparti contabili
- come testualmente previsto dall'art. 33 della legge 1958, n. 119, che
ciò non ostante aveva qualificato "di concetto" la carriera stessa -
fosse stata quindi disciplinata e retribuita dai citati decreti del
1970 con aperta violazione dei principi direttivi delle leggi di delega
n. 249 del 1968 e n. 775 del 1970: venendo (ancora una volta), -
inquadrata come carriera di concetto e non direttiva - , come invece
avrebbe dovuto essere, ove le relative qualifiche fossero state
effettivamente valutate in base al contenuto delle rispettive
attribuzioni e responsabilità.
Di fronte a tale complessa doglianza, il Consiglio di Stato ha
ritenuto, in premessa, inammissibile qualsiasi censura relativa a
provvedimenti applicativi della legge n. 119 del 1958, per non essere
stati questi tempestivamente impugnati e per non essere comunque le
disposizioni della detta legge ormai più in vigore.
Ha dato (in parte), invece, spazio alle censure concernenti la
normativa delegata del 28 dicembre 1970, nei termini appunto di una
ipotesi di violazione dei principi direttivi fissati dal legislatore
delegante e di contrasto, quindi, con l'art. 76 della Costituzione.
Nel precisare ulteriormente la portata ed i limiti della questione
di costituzionalità, il Consiglio ha, per altro, ancora premesso che
questa non investe il preteso inquadramento in carriera di concetto
invece che nella (rivendicata) carriera direttiva:
- sia, innanzitutto, perché il legislatore delegato non era
affatto vincolato ... da locuzioni o definizioni (nel caso di specie
consistenti nelle parole "dirigente" o "dirigenziale") contenute in
leggi precedenti; - sia perché, in realtà, i ricorrenti, se pur non
erano stati inquadrati, secondo le loro aspirazioni, nella carriera
direttiva, non erano stati, però neppure inquadrati, come invece da
essi affermato, nella carriera di concetto, sibbene (tabella XI del
d.P.R. n. 1077 del 1970) in carriera di esercizio: e ciò proprio in
applicazione del criterio fondamentale della riforma voluta dal
legislatore delegante, di istituire carriere "funzionali", ed in
considerazione del dato di fatto, costituito dalla assoluta
peculiarità ed atipicità delle mansioni pertinenti alle qualifiche
rivestite dal detto personale rispetto a quelle pertinenti alle
qualifiche corrispondenti del personale delle altre amministrazioni
pubbliche;
- sia, infine, perché il passaggio a carriera direttiva neppure
poteva considerarsi postulato dall'art. 147 d.P.R. n. 1077 del 1970
(che prevede l'inquadramento, per altro non automatico, del personale
delle carriere speciali nella carriera direttiva), in quanto "le
carriere cui appartenevano i ricorrenti prima della entrata in vigore
della nuova normativa, non costituivano carriere speciali, disciplinate
nella II parte, titolo V del t.u. n. 3 del 1957".
Stabilito, in tal modo, "che non è dato ravvisare contrasto fra
leggi deleganti e decreti delegati, laddove questi istituiscono (art.
115 del d.P.R. n. 1077 del 1970) una carriera particolare e
differenziata (dell'esercizio) per il personale delle Poste e delle
Telecomunicazioni addetto alle mansioni espletate dai ricorrenti; e
laddove in tale carriera dell'esercizio inquadrano (art. 118 dello
stesso d.P.R. n. 1077 del 1970) le qualifiche prima ricomprese nella
tabella F, all. 1 della legge 11 febbraio 1970 n. 27". E rilevato,
anzi, che "così facendo, il legislatore delegato si è evidentemente
uniformato ad uno dei criteri fondamentali del riassetto (riordinamento
delle carriere in base alla qualifica funzionale)" il Consiglio ha, a
questo punto, individuato il possibile vizio di incostituzionalità
della normativa delegata nel punto in cui questa (Sez. D quadro II
Tabella allegata al d.P.R. n. 1079) stabilisce i parametri spettanti ai
ricorrenti: per il dubbio che ciò concreti una violazione - come già
detto - dell'art. 76, in relazione ai principi stabiliti dal
legislatore delegante.
Nel dare conto delle ragioni di tale conclusione, il giudice a quo
ha invero osservato:
- "che l'art. 10 della legge delega n. 775 del 1970 dispone, nel
terzo comma, che ai fini della determinazione dei parametri, la
valutazione delle attribuzioni relative ai singoli gradi e qualifiche e
delle conseguenti responsabilità, deve essere effettuata in modo che a
parità o equivalenza di mansioni corrisponda eguale trattamento
qualunque sia l'Amministrazione e l'Azienda di appartenenza;
- che lo stesso articolo, nel suo secondo comma, consente
differenziazioni anche rispetto ai parametri massimi e minimi previsti
dal legislatore delegante in relazione alle varie carriere, sicché il
fatto che i ricorrenti non abbiano titolo ad essere inquadrati nella
carriera direttiva non esclude, di per sé, che i Dirigenti superiori
di esercizio e qualifiche equiparate e i Dirigenti dell'esercizio
potessero, in astratto, conseguire anche parametri superiori a quelli
loro assegnati;
- che le mansioni attribuite agli impiegati in questione e le
conseguenti responsabilità, non appaiono sostanzialmente dissimili o
non equivalenti a quelle che sono proprie di funzionari per i quali è
prevista la possibilità di conseguire parametri più elevati, quali,
ad es. gli appartenenti a molte carriere ex speciali, in particolare
alle carriere di ragioneria";
- che, in tale contesto appunto acquista rilievo (a livello di
questione di legittimità riservata alla competenza della Corte
costituzionale) la ipotesi di lesione degli interessi dei ricorrenti,
derivante dunque non tanto dal non essere stati ricompresi nella
carriera direttiva, quanto dall'essere stati inquadrati in una carriera
che consente uno sviluppo parametrico inferiore a quello per detta
carriera direttiva previsto.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti, per le
parti private, Nicola Tedeschi e Giuseppe Ciampini, difesi dall'avv.
Guarino; Vincenzo Del Colle e Francesco De Carolis, difesi dall'avv.
Caroselli; i quali tutti hanno concluso per la declaratoria di
incostituzionalità della normativa denunziata, riportandosi alle
argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato e ribadendo quelle proprie
già illustrate in sede di ricorso.
In particolare, nel riaffermare il convincimento che la carriera
dei ricorrenti fosse la più qualificata fra tutte le carriere speciali
istituite e sostituite poi con ordinarie carriere direttive di
ragioneria presso le varie Amministrazioni dello Stato, le difese hanno
sottolineato la varietà e complessità delle attribuzioni demandate
agli uffici che possono essere diretti da
- gestione del bilancio dell'Amministrazione;
- vigilanza, direzione e coordinamento delle molteplici attività
del personale dipendente dei più grandi uffici di movimento nei centri
ferroviari;
- direzione degli uffici vaglia e risparmi, nelle principali città
d'Italia, svolgenti servizi di vaglia postali interni ed
internazionali, riscossione di crediti, conti correnti postali, cassa;
- direzione delle Casse Provinciali, nelle quali si svolge
l'ingente movimento di numerario concernente i vari e numerosi servizi
"a danaro" nei rapporti con gli uffici della Provincia e con la Sezione
di Tesoreria Provinciale;
- direzione di Uffici Principali promiscui, che si trovano nelle
più grandi città e disimpegnano contemporaneamente servizi di
movimenti di pacchi e corrispondenza e servizi "a danaro".
3. - Si è altresì costituito il Ministero resistente ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: entrambi per il
tramite dell'Avvocatura dello Stato.
La quale ha concluso per l'infondatezza delle questioni sollevate.
All'uopo ha sottolineato la profonda diversità ed anzi l'assoluta
atipicità delle strutture degli uffici e dell'attività svolta
dall'Amministrazione delle Poste.
E da ciò ha tratto argomento per ritenere non determinanti i
rilievi formulati nell'ordinanza in relazione alla presunta violazione
dell'art. 10 della legge di delegazione, poiché il legislatore
delegato sarebbe "l'unico soggetto il quale conosce alla perfezione
mansioni e responsabilità, ed è l'unico soggetto avente la idoneità,
la capacità, di effettuare quel raffronto che la legge di delegazione
gli ha affidato".
Non determinante sarebbe, poi, il riferimento alle carriere "ex
speciali". Ed invero - nota l'Avvocatura - "per i ruoli di concetto,
derivanti dal riordinamento delle ex carriere speciali, il parametro
massimo di stipendio è 370, identico a quello riconosciuto al
personale delle Poste che qui interessa".
E d'altra parte "le carriere speciali erano disciplinate da una
normativa preesistente alla legge delega, e la sistemazione del
troncone di personale di concetto nella carriera direttiva deriva dalla
estrinsecazione del principio già contenuto in quella normativa
particolare. In più, dato che i parametri superiori al 370 sono stati
attribuiti solo ad appartenenti alle carriere direttive provenienti da
carriere ex speciali, ogni riferimento a queste carriere non si arresta
alla determinazione del parametro di stipendio, ma coinvolge -
necessariamente - il problema dell'inquadramento dei ricorrenti nella
carriera direttiva, e cioè un problema che la stessa ordinanza esclude
che sia da discutere in questo processo". Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza del Consiglio di Stato in epigrafe indicata,
la Corte è chiamata a decidere se contrasti con l'articolo 76 della
Costituzione - in quanto non conforme ai criteri della delega di cui
all'art. 10 della legge n. 775 del 1970, sostitutivo dell'art. 13 della
legge n. 249 del 1968 - la Sezione D quadro II della Tabella unica
degli stipendi allegata al d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, nella parte
in cui determina i parametri spettanti alle qualifiche terminale
(dirigente - ispettore superiore) e intermedia (dirigente - ispettore
capo) del personale della carriera "dell'esercizio"
dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, di cui alla
tabella XI dello art. 118 del d.P.R. n. 1077 del 1970.
Come in narrativa detto, l'ipotesi di violazione della delega
legislativa non è riferita al preteso mancato inquadramento delle
qualifiche suddette nella carriera "direttiva", avendo, anzi, al
riguardo il giudice a quo ritenuto - in difformità dalla
prospettazione dei ricorrenti - che l'attuato inquadramento in carriera
dell'"esercizio", attesa l'inerenza alle qualifiche stesse di mansioni
assolutamente peculiari e tipiche dell'azienda, rispondesse proprio al
criterio fondamentale della riforma voluta dal legislatore delegante,
del riordinamento, cioè, secondo qualifiche funzionali.
Il criterio direttivo che si dubita violato è, invece, in
particolare quello - soltanto - che si rinviene nell'inciso finale del
comma secondo del citato art. 10, secondo cui, rispetto ai parametri
minimo e massimo stabiliti per le varie categorie dalla stessa
normativa di delega, "... differenziazioni ... potranno essere ammesse
in relazione a diverse od a particolari collocazioni funzionali".
A motivo dell'ipotesi di incostituzionalità così delineata deduce
testualmente il Consiglio di Stato che "le mansioni attribuite agli
impiegati in questione e le conseguenti responsabilità, non appaiono
sostanzialmente dissimili o non equivalenti a quelle che sono proprie
di funzionari per i quali è prevista la possibilità di conseguire
parametri più elevati, quali ad esempio gli appartenenti a molte
carriere ex speciali, in particolare alle carriere di ragioneria .
2. - La questione non è fondata.
Va, invero, considerata l'area di discrezionalità in cui incide la
scelta, qui censurata, del legislatore delegato - alla cui valutazione
appunto è stato rimesso dal delegante l'eventuale superamento
("differenziazioni potranno essere ammesse") dei parametri (minimi e)
massimi, stabiliti in via generale per le varie carriere, in presenza
di "particolari collocazioni funzionali" - e va tenuto presente che il
potere di intervento della Corte in relazione a scelte siffatte non
può andare oltre il controllo di ragionevolezza.
Ora, appunto, la normativa impugnata appare non irragionevole in
rapporto sia al contenuto della disciplina adottata che al trattamento
comparativo di situazioni sia pur latamente analoghe.
Relativamente al primo profilo, va premesso che il legislatore
delegato, con riguardo al personale dell'Amministrazione postale, di
cui trattasi, si è trovato a dover valutare - nel contesto globale del
riordinamento delle carriere di tutti i dipendenti dello Stato ed
aziende pubbliche - mansioni ed attribuzioni assolutamente peculiari ed
atipiche, per di più estremamente eterogenee anche nell'ambito della
stessa qualifica.
Ed invero, i direttori ed ispettori di cui alla tabella F (carriera
di concetto) allegata alla legge 1958 n. 119 (già gruppo B della L
categoria ex lege 18 aprile 1940 n. 288), ai sensi della normativa
indicata e dei connessi regolamenti e circolari di esecuzione (DM 14
marzo 1942, circ. 3 febbraio 1965 n. 2834 ecc.) potevano (e tale
situazione non è in seguito mutata) essere alternativamente ed
indifferentemente preposti alle Ragionerie provinciali aventi
competenza in materia di riscontro e vigilanza contabile; ovvero invece
agli Economati, che si limitano a curare la gestione di immobili e la
fornitura di materiali, o alle Casse provinciali, che provvedono al
movimento e custodia di fondi; agli uffici "Conti correnti", "Vaglia e
risparmi"; agli uffici di Movimento postale, svolgenti esclusivo
servizio di raccolta, avviamento e distribuzione di corrispondenza;
agli uffici c.d. promiscui, ecc.
A ciò va aggiunta l'esistenza di rilevanti differenze
dimensionali, nell'ambito dello stesso tipo di ufficio, in relazione
alla diversa ampiezza dell'area di competenza territoriale delle
relative sedi. Al punto che effettivamente, per talune di tali sedi
considerate di maggiore importanza (Roma, Napoli, Torino ecc.) vi è
stato - come dedotto dalle parti e confermato dalla istruttoria svolta
dal giudice a quo - un avvicendamento tra personale con la qualifica
dei ricorrenti e personale della carriera direttiva.
In tale complesso ed articolato contesto ha appunto operato il
legislatore delegato.
Ed una volta che - come si è detto - la disciplina attuata non
viene in discussione sotto il profilo della esistenza (anzi
motivatamente esclusa) di un eventuale titolo del personale in
questione ad essere inquadrato nella carriera direttiva, l'alternativa
rispetto alla quale la scelta normativa va verificata è quella che in
sostanza residuava al legislatore tra l'attribuire all'introdotta
carriera dell'esercizio del personale delle PP.TT. (già carriera di
concetto ed ex gruppo B) parametri esattamente corrispondenti a quelli
del rimanente personale di concetto delle altre pubbliche
amministrazioni; ovvero parametri anche superiori, ravvisando, nella
specie, particolari collocazioni funzionali ex art. 10 comma terzo
legge 1970 n. 775 cit.
In questa seconda evenienza non è escluso ovviamente che il
legislatore potesse anche spingersi (in risposta alle aspettative della
categoria interessata) fino al punto di fissare parametri più o meno
equipollenti a quelli conseguiti dai ragionieri del troncone direttivo
delle ex carriere speciali di altre amministrazioni dello Stato (di cui
all'art. 195 t.u. 1957 n. 3 ed alle successive leggi 29 giugno 1960 n.
650; 23 ottobre 1960 n. 1196; 20 dicembre 1961 n. 1345; d.P.R. 18
novembre 1965 n. 1479 ecc.); i quali - per il meccanismo di
trasformazione previsto dagli artt. 22 legge 1970 n. 775; 147 d.P.R.
1970 n. 1077 e d.P.R. 1972 n. 319 - avevano raggiunto, con
l'inquadramento nella carriera direttiva ordinaria, i livelli
parametrici a questa relativi.
Ma, com'è altrettanto ovvio, il legislatore poteva anche - pur di
fronte ad una ritenuta non coincidenza di collocazioni funzionali tra
l'introdotta carriera dell'esercizio del personale delle PP.TT. ed una
normale carriera di concetto - valutare la relativa differenza in
termini meno netti ed addirittura sfumati.
Quest'ultima soluzione appunto è stata in concreto adottata,
articolando la scala parametrica della detta carriera dello esercizio
in modo che alla qualifica iniziale ("Revisore") ed intermedia
(Dirigente - ispettore) sono attribuiti parametri (173 a 232 e 262 a
302) leggermente superiori a quelli (160 a 218 e 255 e 297) delle
corrispondenti qualifiche (segretario; segretario principale) della
carriera ordinaria di concetto; mentre le rispettive qualifiche di
vertice (dirigente superiore per l'esercizio; segretario capo, per il
concetto) raggiungono il medesimo parametro terminale (370) a sua volta
intermedio tra i parametri (307 e 387) assegnati al direttore di
divisione ed al direttore di sezione nella carriera direttiva.
Tale soluzione può anche essere discutibile sul piano del merito.
Certo è che essa però non può dirsi intrinsecamente
irragionevole; essendo coerente - ad anzi, sia pure relativamente,
migliorativa - rispetto alla disciplina pregressa: che del resto,
nell'arco di tempo che va dalla legge n. 119 del 1958 al 1970, il
legislatore ha mantenuto ferma, nonostante i progetti ed i disegni di
modifica ripetutamente portati alla sua attenzione.
Né l'irragionevolezza della normativa impugnata emerge sul piano
comparativo. Ché anzi, sotto tale aspetto - che investe il secondo dei
due profili innanzi accennati - appare coerente l'attribuzione al
personale in questione di parametri puntualmente identici a quelli
stabiliti per il personale dello esercizio di tutte le altre aziende
autonome, preposte a compiti (v., ad esempio, i c.d. Dirigenti delle
Stazioni, nell'Amministrazione delle Ferrovie dello stato) anch'essi
particolarmente impegnativi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della Sezione D del Quadro II della Tabella Unica degli stipendi, paghe
e retribuzioni, allegata al d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, nella
parte in cui determina i parametri spettanti al personale
dell'esercizio dell'Amministrazione PP.TT. sollevata, con ordinanza 8
luglio 1977 del Consiglio di stato - Sezione VI giurisdizionale, per
contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 10
legge 28 ottobre 1970 n. 775, sostitutivo dell'art. 13 della legge di
delega 18 marzo 1968 n. 249 (sul riassetto delle carriere e delle
retribuzioni dei dipendenti pubblici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte