Sentenza n. 12/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21d.P.R. 749/1972
- art. 23d.P.R. 749/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 del
d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali
e provinciali), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1975 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da
Preteroti Bruno contro il Ministero dell'Interno e il Prefetto di
Reggio Calabria e nei confronti dei Comuni di Molfetta e di Siderno,
iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.
Visti l'atto di costituzione di Preteroti Bruno e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avvocato Celestino Biagini, delegato dall'avvocato Giuseppe
Guarino, per il Preteroti Bruno e l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 5 marzo 1975 il TAR del Lazio ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 del d.P.R. 23
giugno 1972, n. 749 in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione
(ed in rapporto all'art. 11 della legge di delega 18 marzo 1968, n.
249) nel corso di un giudizio promosso da un segretario capo comunale
di prima classe, collocato a riposo il 1 novembre 1970, il quale
chiedeva il trattamento economico di segretario generale di seconda
classe, in applicazione dell'art. 23 del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.
Nell'ordinanza si sostiene che non sussistono elementi idonei a
giustificare la differenza di trattamento riservata dall'art. 21 ai
segretari capo di seconda classe e segretari comunali di prima e
seconda classe rispetto a quella dei segretari capo di prima classe, i
primi promovibili o inquadrabili nella qualifica di segretario capo
purché in servizio al 30 giugno 1970; gli altri nominabili alla
qualifica (dirigenziale) di segretario generale di seconda classe,
purché in servizio alla data (successiva di quasi due anni e mezzo) di
entrata in vigore del decreto delegato.
Tale disciplina farebbe sì che gli ultimi, se collocati a riposo
nel periodo 1 luglio-12 dicembre 1972, non soltanto non ottengono la
nuova qualifica di segretario generale di seconda classe, ma non
possono nemmeno beneficiare, non conseguendo l'inquadramento nella
nuova qualifica di segretario capo (pur di pari livello parametrale
rispetto a quella rivestita), dello sviluppo economico e di carriera
che è assicurato ai primi, i quali conseguono la qualifica di
segretario capo (parametro 307) ai sensi dell'art. 21 del ripetuto
d.P.R. n. 749 e possono, quindi (per il secondo comma dello stesso
articolo) raggiungere immediatamente il parametro 530 utilizzando
l'anzianità residua rispetto a quella richiesta per l'inquadramento.
Ne deriverebbe che il trattamento economico dei funzionari
collocati a riposo nel periodo 1 giugno 1970-12 dicembre 1972 con la
qualifica di segretari capo di prima classe, resterebbe al parametro
307, fissato con il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, con possibilità
di utilizzare la residua anzianità solo ai fini degli aumenti biennali
di stipendio ma non anche del conseguimento delle superiori classi di
stipendio in cui si articola la nuova qualifica di segretario capo.
Ciò con violazione del principio di uguaglianza nonché del
principio, fissato dall'art. 11 della legge di delegazione 18 marzo
1968, n. 249, che statuiva che dovessero essere rispettate le posizioni
già acquisite.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
Ha dedotto che la ragione per la quale la decorrenza della nomina a
segretario generale di seconda classe e dell'attribuzione del relativo
trattamento economico è stato stabilito dall'art. 23 impugnato alla
data del 12 dicembre 1972 sta nel fatto che l'art. 16 bis della legge
18 marzo 1968, n. 249 (sostituito dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775)
delegò il Governo ad emanare norme regolanti le funzioni dirigenziali
ed il relativo trattamento economico in modo che detto trattamento
avesse attuazione graduale dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1972 e
comunque non prima del conferimento della funzione dirigenziale.
Il principio anzidetto avrebbe trovato logica applicazione
nell'art. 23 impugnato, giacché il decreto delegato n. 749 del 1972 ha
equiparato la qualifica di segretario generale di seconda classe a
quella di primo dirigente.
Osserva inoltre l'Avvocatura dello Stato che l'art. 23 non prevede
un mero inquadramento, ma un beneficio di carriera oltre che economico,
in quanto viene attribuita ai segretari capo di prima classe una
qualifica (di segretario generale di seconda classe) superiore a quella
ricoperta nel vecchio ordinamento, ed anche superiore a quella (di
segretario capo) che, nel nuovo ordinamento, ha sostituito quella
ricoperta (art. 4 del d.P.R. n. 749/72): perciò il "conferimento della
funzione dirigenziale" ai sensi dell'art. 16 bis della legge delega
non potrebbe non coincidere con la nomina a segretario generale di
seconda classe e non potrebbe farsi risalire a data precedente.
D'altro canto, l'attribuzione ai segretari capo di prima classe del
trattamento economico del primo dirigente con decorrenza 1 luglio 1970,
oltre a costituire violazione del ricordato criterio e principio
direttivo della legge di delega, avrebbe creato una disparità di
trattamento nei confronti di coloro che già ricoprivano la qualifica
di segretario generale di seconda classe e, in genere, di tutti coloro
che hanno ottenuto l'inquadramento nella qualifica di primo dirigente,
i quali tutti, a norma degli artt. 25, quinto comma, d.P.R. 23 giugno
1972, n. 749 e d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, hanno conseguito il
nuovo trattamento economico dal 1 gennaio 1971.
Osserva ancora l'Avvocatura che la decorrenza 1 luglio 1970
stabilita dall'art. 21 per l' "inquadramento" nella nuova qualifica di
segretario capo, trova la sua ragione in un diverso criterio o
principio direttivo determinato con altra norma, l'art. 10 della stessa
legge 28 ottobre 1970, n. 775, il quale disponeva che "le nuove misure
degli stipendi... avranno effetto dal 1 luglio 1970".
Secondo l'Avvocatura dello Stato la diversa decorrenza delle
disposizioni contenute negli artt. 21 e 23 del d.P.R. n. 749 del 1972,
trova quindi giustificazione nella diversità di criteri e principi
determinati con le due diverse norme di delegazione (rispettivamente
gli artt. 11 e 13 e l'art. 16 bis della legge n. 249 del 1968
risultanti dalle modifiche apportate con la legge n. 775 del 1970)
delle quali i due articoli impugnati costituiscono attuazione.
Rilevava ancora l'Avvocatura che il giudice a quo ha ritenuto di
individuare una disparità sostanziale di trattamento sulla base di una
interpretazione delle norme impugnate che non sembra possa essere
condivisa. Nelle ordinanze di rinvio si osserva infatti che, mentre gli
ex appartenenti alle soppresse qualifiche di segretario capo di seconda
classe, di segretario comunale di prima e seconda classe possono
ottenere, dal 1 luglio 1970, l'inquadramento nella qualifica di
segretario capo ed in questa raggiungere, se in possesso della relativa
anzianità, i più alti parametri (fino al 530) attribuiti a quella
qualifica; il trattamento economico degli ex segretari capo di prima
classe resterebbe ancorato, per il periodo 1 luglio 1970-12 dicembre
1972, al parametro 307 fissato per il direttore di sezione con il
d.P.R. n. 1079 del 1970. Viceversa l'art. 4, secondo comma, del d.P.R.
n. 749 del 1972 dispone la soppressione della qualifica di segretario
capo di prima classe e la sua "sostituzione" con quella di segretario
capo: dispone cioè l'attribuzione ai segretari capo di prima classe
della nuova qualifica con effetto dalla data di istituzione della nuova
qualifica che corrisponde a quella della "sostituzione" della vecchia
con la nuova qualifica. Questa istituzione, e perciò questa
sostituzione - secondo l'Avvocatura dello Stato - hanno avuto effetto
dal 1 luglio 1970, in quanto l'art. 25 stabilisce in via generale che
ai segretari comunali spetta il trattamento economico previsto dalla
tabella D, cioè, al segretario capo, quello corrispondente ai
parametri dal 307 al 530, a seconda dell'anzianità, e, in mancanza di
espressa disposizione, si deve ritenere che i nuovi stipendi così
attribuiti abbiano anch'essi decorrenza dalla data di istituzione delle
relative qualifiche (ciò sarebbe comprovato dal fatto che, per
attribuire diversa decorrenza al nuovo trattamento economico stabilito
per la dirigenza è stato necessario emanare la norma espressa
contenuta nel quinto comma dello stesso art. 25).
Alle stesse conclusioni interpretative - si osserva ancora deve
giungersi se si considera che gli ora citati artt. 4, 21 e 25, nonché
la tabella D allegata al decreto n. 749 del 1972, nella parte
riguardante i funzionari appartenenti alla carriera direttiva ma non
dirigenti, sono stati emanati in attuazione della delega contenuta
negli artt. 11 e 13 della legge n. 249 del 1968, che espressamente
prescrivevano la decorrenza dal 1 luglio 1970 degli effetti delle norme
delegate.
Si è costituita pure la parte privata, chiedendo la dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. n. 749 del
1972, nella parte in cui esclude dal trattamento economico ivi previsto
gli ex segretari comunali capo di prima classe collocati a riposo tra
il 1 luglio 1970 ed il 12 dicembre 1972, o, alternativamente e in via
subordinata, dell'art. 21 del citato d.P.R., nella parte in cui esclude
il conferimento di detta qualifica ai segretari capo di prima classe
collocati a riposo nell'anzidetto periodo di tempo.
Premessa una breve cronistoria della legislazione concernente i
segretari comunali, si osserva che con il decreto delegato 23 giugno
1972, n. 749, recante il "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e
provinciali" la carriera fu semplificata secondo i principi impartiti
dalla legge di delega, istituendosi le seguenti qualifiche: segretario
comunale, con due classi di stipendio; segretario capo, con tre classi
o sei classi, in dipendenza della popolazione del comune; segretario
generale di seconda classe, con trattamento di primo dirigente;
segretario comunale generale, con trattamento di dirigente superiore.
Con gli artt. 21 e 23 del d.P.R. n. 749 del 1972, sono state
disciplinate le situazioni di coloro che già appartenevano alla
categoria dei segretari comunali e l'art. 21 ha stabilito che ai
segretari comunali in servizio alla data del 30 giugno 1970 con le
soppresse qualifiche di segretario capo di seconda classe, di
segretario comunale di prima classe e di segretario comunale di seconda
classe sono attribuiti, con decreto del prefetto, il parametro e la
qualifica di segretario capo, a decorrere dal 1 luglio 1970. Per la
superiore qualifica di segretario capo di prima classe, l'art. 23 ha
invece disposto che "i segretari comunali in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto con la soppressa qualifica di
segretario capo di prima classe, i quali siano titolari di segreterie
di comuni assegnati in base alla tabella A alla classe seconda,
conseguano alla data di cui sopra, con decreto del Ministro per
l'Interno, la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda
classe".
Questa difformità di trattamento non avrebbe giustificazione, non
essendovi motivo perché gli appartenenti alle qualifiche inferiori
godano dei benefici dell'art. 21 purché in servizio al 30 giugno 1970,
mentre per gli appartenenti alla qualifica superiore di segretario di
prima classe i benefici dell'art. 23 siano applicabili solo se in
servizio ad una data imprecisata, perché affidata ad un elemento
incerto quale la pubblicazione del d.P.R. sulla Gazzetta Ufficiale, e
che è successiva di addirittura sei mesi alla approvazione del decreto
delegato e di due anni e mezzo alla data assunta come riferimento per
le qualifiche inferiori.
Ciò sarebbe tanto più irragionevole ove si consideri che i
segretari comunali andati a riposo tra il 30 giugno 1970 ed il 12
dicembre 1972 vengono così ad usufruire di un trattamento
pensionistico commisurato su parametri che vanno fino al 530, se
appartenenti a qualifiche inferiori a quella di segretario capo di
prima classe; costoro, invece, avranno sempre, una pensione commisurata
sul parametro 307, con la conseguenza che sarebbe stato riservato un
trattamento poziore a chi aveva una qualifica inferiore rispetto a chi
ne aveva una superiore. E ciò, oltreché in disarmonia con il
principio di eguaglianza, è anche in contrasto con il principio della
legge delega che voleva rispettare le posizioni acquisite dai
dipendenti dello Stato (art. 11, legge n. 249 del 1968). Considerato in diritto :
1. - Come risulta dagli atti, la questione che viene sottoposta
all'esame di questa Corte riguarda esclusivamente i segretari comunali
già inquadrati nella qualifica di segretari capo di prima classe e che
per effetto dell'art. 23 del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, hanno
acquisito titolo all'inquadramento nella dirigenza a far tempo dal 12
dicembre 1972 (data di entrata in vigore dello stesso d.P.R. n. 749),
ma che sono stati collocati a riposo anteriormente a tale data: ad
avviso del giudice a quo costoro si sarebbero venuti a trovare in una
posizione deteriore rispetto ai segretari comunali inquadrati nella
qualifica di segretario capo, ai quali i benefici derivanti dall'art.
21 del ripetuto d.P.R. n. 749 sono stati applicati a far tempo dal 1
luglio 1970, sicché i segretari capo che sono stati poi collocati a
riposo hanno potuto beneficiare degli effetti della normativa in parola
anche in ordine al trattamento di pensione.
Questa disparità di trattamento non troverebbe, secondo il giudice
a quo, giustificazione, donde la violazione del principio di
uguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione).
Vi sarebbe altresì violazione dell'art. 76 della Costituzione, in
quanto così disponendo si sarebbe disconosciuto il rispetto delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite, che pure era
esplicitamente preveduto dall'art. 11, quinto comma, della legge di
delega 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e
per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali").
2. - La questione non è fondata né in rapporto all'art. 3 né in
rapporto all'art. 76 della Costituzione.
Occorre al riguardo ricordare che la legge n. 249 del 1968, negli
articoli 10 e 11 previde il riordinamento delle carriere dei dipendenti
statali e con l'art. 13 stabilì i criteri per la determinazione dei
nuovi stipendi dei dipendenti medesimi, senza peraltro fissare alcuna
decorrenza.
Questa legge è stata modificata ed integrata in numerosi punti con
la legge 28 ottobre 1970, n. 775 ("Modifiche ed integrazioni alla legge
18 marzo 1968, n. 249"), la quale, se non ha toccato gli artt. 10 e 11,
ha integrato (con il suo art. 10) l'art. 13 nel senso di stabilire che
i nuovi stipendi avrebbero avuto decorrenza dal 1 luglio 1970 e con
l'art. 12 ha introdotto un art. 16 bis che ha preso in specifica
considerazione il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi
qualifica di direttore generale o equiparata e superiore nonché dei
funzionari appartenenti agli altri livelli dirigenziali inferiori
(ispettori generali e capi divisione), precisando, nel penultimo comma,
che il nuovo trattamento economico per il personale ora indicato
avrebbe dovuto avere attuazione graduale a decorrere dal 1 gennaio 1971
e fino al 31 dicembre 1972 e, comunque, non prima del conferimento
della funzione dirigenziale.
Il complesso delle disposizioni contenute nelle due leggi n. 249
del 1968 e n. 775 del 1970 ha trovato attuazione, per quel che concerne
i segretari comunali, con il d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 ("Nuovo
ordinamento dei segretari comunali e provinciali"), entrato in vigore
il 12 dicembre 1972.
Questo testo ha provveduto a riordinare la carriera ed il
trattamento economico dei detti segretari prevedendo anche per essi la
"funzione dirigenziale" e, conseguentemente, la distinzione fra
funzionari direttivi e funzionari appartenenti alla dirigenza, insieme
riducendo le qualifiche proprie della carriera, che (Tabella all. D al
d.P.R. n. 749) risultano ora essere le seguenti: segretario comunale,
segretario capo (appartenenti alla categoria dei direttivi); segretario
generale di seconda classe e segretario generale (appartenenti alla
dirigenza, con il trattamento economico del primo dirigente per il
segretario generale di seconda classe e quello del dirigente superiore
per il segretario generale).
Posto questo nuovo ordinamento, il predetto d.P.R. nel provvedere
all'inquadramento dei segretari comunali nelle nuove qualifiche, ha
stabilito, con l'art. 21, che i segretari capo di seconda classe ed i
segretari comunali sia di prima sia di seconda classe avrebbero assunto
la nuova qualifica di segretario capo con il relativo trattamento
economico a far tempo dal 1 luglio 1970, in perfetta armonia con il
già ricordato disposto dell'art. 13 della legge n. 249 del 1968, come
modificato dall'art. 10 della legge del 1970, n. 775.
Quando, invece, si è trattato dei segretari comunali che alla data
di entrata in vigore del decreto n. 749 (12 dicembre 1972) rivestivano
la qualifica di segretario capo di prima classe, l'art. 23 dello stesso
d.P.R. ha stabilito che essi avrebbero assunto la qualifica di
segretario generale di seconda classe dalla "data di cui sopra" (cioè
della entrata in vigore del d.P.R. n. 749), con la ovvia conseguenza
che anche il relativo trattamento economico avrebbe avuto decorrenza
dalla medesima data.
3. - Ora - come si è detto - nella ordinanza di rimessione si
sostiene che questa diversa decorrenza fissata per gli ex segretari
capo di prima classe violi il principio di uguaglianza, in quanto
porrebbe costoro in una posizione deteriore rispetto ai segretari di
qualifica inferiore per i quali, invece, il nuovo trattamento economico
(e conseguentemente quello di quiescenza per coloro che frattanto
fossero stati collocati a riposo), ha avuto una decorrenza notevolmente
anteriore e, cioè, dal 1 luglio 1970.
Senonché, anche a prescindere dal considerare che l'art. 23 del
decreto delegato trova base nel testuale disposto del citato art. 16
bis (che non è stato censurato dal giudice a quo e che a sua volta
parla di una applicazione graduale del nuovo trattamento economico dal
1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1972 e, comunque, "non prima del
conferimento della funzione dirigenziale"), sta di fatto che la
situazione presa in considerazione dall'art. 23 è ben diversa da
quella disciplinata dall'art. 21. Quest'ultimo, infatti, si riferisce a
funzionari che erano e rimanevano nell'ambito della categoria dei
funzionari direttivi e la disciplina nuova riguardava soltanto il
trattamento economico, mentre l'art. 23 ha una portata più vasta:
esso, invero, ha ad oggetto in primo luogo il conferimento di una
posizione giuridica a se stante, cioè la immissione nella nuova
categoria "dirigenziale", le cui funzioni sono diverse e maggiori ed il
cui trattamento economico, di conseguenza, è stato dettato sulla base
di criteri anch'essi diversi da quelli propri degli appartenenti alla
categoria dei direttivi.
In queste considerazioni sta la ragione della diversa decorrenza
del trattamento economico degli appartenenti alla carriera dei
segretari comunali: coloro i quali entravano a far parte della
"funzione dirigenziale" - in assenza di una esplicita disposizione in
senso contrario - non potevano conseguirne lo status e, di conseguenza,
il trattamento economico relativo prima della entrata in vigore della
norma (il d.P.R. n. 749) che per i segretari stessi ha introdotto la
"funzione dirigenziale".
A tale riguardo si è accennato alla possibilità di una diversa
interpretazione degli artt. 21 e 23, con applicazione retroattiva del
secondo: ma non spetta certamente alla Corte di procedere a siffatta
interpretazione, così come non spetta ad essa vedere se e quali
effetti possa produrre nei casi del genere la successiva legge 19
maggio 1976, n. 391 ("Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento
dei segretari comunali e provinciali").
4. - Sulla base di queste considerazioni non sussiste neanche
violazione dell'art. 76 come riflesso della violazione dell'art. 11,
quinto comma, della legge di delega del 1968: invero per i segretari
comunali dei quali qui si tratta non può parlarsi della esistenza di
posizioni acquisite, poiché si ha invece il conferimento di una nuova
posizione nell'ambito della loro carriera.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23
giugno 1972, n. 749 ("Nuovo ordinamento dei segretari comunali e
provinciali") sollevata dal TAR del Lazio con ordinanza emessa il 5
marzo 1975, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte