Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1985

Altra decisione · depositata il 23/01/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 43legge 1034/1971

citata

  • art. 26legge 1034/1971
  • art. 19legge 1034/1971
  • art. 32legge 1034/1971
  • art. 36legge 1034/1971
  • art. 25legge 186/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 legge 6

dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi

regionali); combinato disposto degli artt. 26 e 19, primo comma, legge

6 dicembre 1971, n. 1034, con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, del T.U.

26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato,

modificato con D.L. 25 ottobre 1924, n. 1672 e con l. 8 febbraio 1925,

n. 88), promosso con l'ordinanza emessa il 12 febbraio 1980 dal

Tribunale amministrativo regionale per le Marche sul ricorso proposto

da Santacroce Fernando contro Comitato di controllo sugli atti degli

Enti locali ed altro iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno

1980.

Visto l'atto di costituzione di Santacroce Fernando nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre, 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con ordinanza 12 febbraio 1980, il TAR per le Marche

ha sollevato - in riferimento agli artt. 1, 24, 54, 103, 111, 113, 125

e 130 Cost. - questione di legittimità costituzionale: a) - dell'art.

43, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in

cui prevedeva che solo per sei mesi dalla data di insediamento dei TAR

i consiglieri, i primi referendari e i referendari potessero essere

assegnati contemporaneamente a due distinti tribunali amministrativi

regionali; b) - dell'art. 26 della stessa legge n. 1034/1971, per la

parte in cui non prevede la disapplicazione incidentale degli atti

amministrativi; c) - dell'art. 19 della medesima legge n. 1034/1971,

nel combinato disposto con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, T.U. 26

giugno 1924, n. 1054, in quanto prevede l'obbligatoria operatività in

sede giudiziale degli atti amministrativi consolidati "contra

praeceptum iuris" e suscettibili d'invalidare la formazione del

tribunale;

che con l'ordinanza di rimessione si lamenta - in sostanza - che la

legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi

regionali, non ha previsto (salvo che per i primi sei mesi dalla

istituzione di detti tribunali) un meccanismo idoneo ad integrare i

collegi giudicanti con magistrati di altro tribunale, ove ciò si

rendesse necessario - come nel caso di specie - al fine di comporre il

collegio;

considerato che, successivamente all'ordinanza, è stata promulgata

la legge 27 aprile 1982, n. 186 la quale all'art. 25, secondo comma,

prevede appunto la possibilità d'integrazione del collegio di un TAR

con magistrati di altri TAR, inviati in missione, ove si verifichino

particolari circostanze per cui un TAR non possa funzionare per

mancanza del numero dei magistrati necessari a formare il collegio

giudicante;

che pertanto, appare opportuno che il TAR per le Marche riesamini

la questione alla luce della nuova normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al TAR per le Marche.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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