Sentenza n. 12/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 18legge 1089/1968
- art. 18d.l. 918/1968
usata come parametro
citata
- art. 1Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
- art. 23legge 163/1981
- art. 25legge 171/1973
- art. 1legge 1089/1968
- art. 22legge 183/1976
- art. 59legge 183/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli
artt. 18 legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (Conversione con
modificazioni del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 concernente
provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di
oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato), 1 legge 4
agosto 1971 n. 589 (Conversione con modificazioni del d.l. 5
luglio 1971 n. 429 concernente proroga ed aumento dello
sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed
artigiane nel Mezzogiorno); art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n.
918, convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968
n. 1089; art. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito con
modificazioni in legge 4 agosto 1971 -n. 589; art. 22,
ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; art. 59 d.P.R. 6
marzo 1978 n. 218; art. 1, terzo comma, d.l. 28 febbraio
1981 n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 aprile
1981 n. 163; artt. 23 e 25 legge 16 aprile 1973 n. 171,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 dal Pretore di
Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Soc.
Rado e Nardin ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 829 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1982 dal Pretore di
Lecce nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pispico
Giuseppe ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 830 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 28 ottobre 1983 dal Pretore di
Catania nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Casa di
cura Villa S. Maria Center e l'I.N.P.S., iscritta al n.
1099 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 115 dell'anno 1984;
4) ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 dal Tribunale di
Catania nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e
S.r.l. Centro Clinico Diagnostico G. B. Morgagni, Casa di
cura, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245
dell'anno 1984;
5) ordinanza emessa il 2 ottobre 1985 dal Pretore di
Catania nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e
Russo Giuseppe ed altro, iscritta al n. 890 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23/I ss. dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Pispico
Giuseppe, del Centro Clinico Diagnostico G. B. Morgagni
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986 il
Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Sebastiano Italia per Pispico Giuseppe,
l'avv. Carlo Alessandro Pace per il Centro Clinico
Diagnostico G. B. Morgagni, l'avv. Fabio Fonzo per
l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto I. - A) Nel corso di un procedimento civile introdotto
ad istanza di taluni titolari di ristoranti o trattorie in
Venezia, al fine di ottenere l'accertamento giudiziale del
loro diritto agli sgravi contributivi di cui agli ant. 14
della legge 2 maggio 1976 n. 183, 18 della legge 25 ottobre
1968 n. 1089 e 23 della legge 10 aprile 1973 n. 171, il
Pretore di quella città ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della norma da ultimo citata e
dell'art. 25 della stessa legge n. 171/73, in relazione
all'art. 18 della legge n. 1089/68, ravvisandone il
contrasto con l'art. 81, comma quarto, Cost.,
Il giudice a quo, premesso che il suddetto beneficio,
già previsto dalla legge n. 1089/68 è stato esteso alle
aziende industriali ed artigiane operanti nel territorio di
Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro
storico di Chioggia per effetto della censurata normativa,
ha rilevato che, in via interpretativa, il concetto di
azienda industriale risultante dalla normativa stessa è
stato esteso fino a ricomprendervi anche i ristoranti
perché queste aziende non sono strumentali a mere
operazioni di esitazione di beni nello stesso stato in cui
vengono acquistati dal titolare, ma provvedono alla
somministrazione di servizi e di prodotti trasformati e
manipolati fino a perdere gli originari caratteri,
attraverso l'opera di personale qualificato e l'ausilio di
apposite attrezzature meccaniche.
Dalla estensione della categoria degli aventi diritto
allo sgravio contributivo consegue un proporzionale e
rilevante accrescimento degli oneri finanziari, di cui non
pare essersi tenuto conto nello stabilire la copertura
finanziaria delle leggi attributive del beneficio e
nell'indicare i mezzi per farvi fronte (art.19 e 20 d.l. 30
agosto 1968 n. 918 convertito con modificazioni nella citata
legge n. 1089/68; art. 25 1. n. 171/73): di qui il
contrasto della normativa censurata con l'art. 81, comma
quarto, Cost., almeno con riferimento ai destinatari del
suddetto beneficio non espressamente indicati o, comunque,
tradizionalmente non rientranti nella categoria delle
aziende industriali, ma ricomprensivi in via di
interpretazione estensiva.
L'ordinanza, emessa il 5 febbraio 1980, regolarmente
comunicata e notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 13 febbraio 1981 ed iscritta al n. 829
del registro ordinanze 1980.
B) Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito
l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
L'I.N.P.S., nella memoria depositata ha, in particolare,
osservato che gli sgravi contributivi originariamente
concessi alle aziende industriali ed artigiane operanti nel
Mezzogiorno (art. 18 1. n. 1089/68) implicavano un onere
gravante sulla Gestione per l'Assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, alla quale affluivano i
finanziamenti compensativi previsti dallo Stato (artt.19 e
20 1. n. 1089/68). La determinazione di tali finanziamenti
si fondava su di un calcolo statistico previsionale
elaborato alla stregua dei bilanci della
gestione-disoccupazione, fra le cui voci attive figurava la
contribuzione proveniente dalle aziende che, classificate
dall'I.N.P.S. come industriali, provvedevano ai relativi
versamenti, i quali, invece, non erano dovuti dalle imprese
tradizionalmente considerate come commerciali a fini
contributivi. Pertanto, la copertura finanziaria della legge
attributiva del ripetuto beneficio era assicurata nei soli
limiti in cui la categoria dei beneficiari coincideva con
quella dei soggetti obbligati a contribuire alla gestione -
disoccupazione, secondo l'inquadramento operato
dall'Istituto stesso e considerato dal legislatore ai fini
dei finanziamenti suddetti. Identiche considerazioni valgono
anche riguardo alla legge n. 171/73 che ha esteso gli sgravi
alle aziende industriali ed artigiane operanti in zone
lagunari, essendosi in essa prevista la copertura
finanziaria per oneri derivanti da interventi diversi da
quelli della precedente previsione senza che vi sia stata
alcuna modificazione dei criteri seguiti dal legislatore del
1968. In considerazione di tutto ciò, conclude la difesa
dell'I.N.P.S., l'estensione, in via interpretativa, del
novero dei soggetti beneficiari procura un'alterazione
dell'equilibrio economico connesso al più ristretto ambito
presupposto in quella data ed i maggiori oneri conseguenti
non trovano la necessaria copertura finanziaria,
producendosi, così, una situazione di antigiuridicità
ulteriormente aggravata dal fatto che lo sgravio
contributivo è stato successivamente esteso ope legis (art.
3 1. 5 agosto 1978 n. 502) alle aziende alberghiere, ancora
una volta senza previsione di copertura finanziaria.
L'Avvocatura dello Stato eccepisce, in limine,
l'inammissibilità della questione per manifesta
irrilevanza: presupponendo l'argomentazione del giudice a
quo l'esistenza di due diverse opzioni ermeneutiche, una
delle quali soltanto (e cioè quella intesa ad estendere
l'area di operatività soggettiva delle norme attributive
del beneficio in questione) non conforme a Costituzione,
avrebbe dovuto discenderne l'onere dello stesso giudice, in
applicazione di un principio pacifico, di optare per
l'interpretazione più ristretta ed, a suo avviso,
legittima. In sostanza, nella specie, sarebbe stata rimessa
all'esame di questa Corte una norma inesistente
nell'ordinamento in quanto la sua enucleazione per via
interpretativa appariva preclusa proprio dalla questione di
costituzionalità relativamente ad essa sollevata.
Subordinatamente, nel merito, deduce l'infondatezza
della questione sotto un duplice profilo:
a) perché l'obbligo di indicazione della copertura
finanziaria si esaurisce con l'indicazione da parte del
legislatore di mezzi corretti e non implica anche che questa
comporti la garanzia certa della effettiva idoneità dei
mezzi stessi alle necessità concrete imposte dalla spesa
divisata: il che, del resto, appare particolarmente evidente
in epoche di perdurante inflazione, nelle quali può
sopravvenire facilmente un'insufficienza della copertura
originariamente adeguata, per effetto della quale non si ha
una egualmente sopravvenuta incostituzionalità della legge,
ma semmai il presupposto di fatto per provvedere ad un suo
rifinanziamento;
b) perché le disposizioni sulla copertura finanziaria
della legge n. 171/73 vanno rintracciate non tanto
nell'ambito di questa, quanto nel quadro della normativa di
cui all'art. 19 della legge n. 1089/68 come successivamente
modificata ed integrata.
Particolarmente rilevante in questo quadro è il
disposto dell'art. 22 della legge 2 maggio 1976 n. 183, ove
si prevede che i crediti dell'I.N.P.S. conseguenti agli
sgravi contributivi vengono soddisfatti con operazioni di
ricorso al mercato finanziario fino a concorrenza degli
"importi risultanti dai rendiconti annuali dell'I.N.P.S.".
II. - A) Analoga questione, ancorché con specifico
riferimento alla normativa che regola la materia degli
sgravi contributivi concessi alle aziende industriali ed
artigiane operanti nel Mezzogiorno, è stata sollevata dal
Pretore di Catania con due distinte ordinanze, emesse
rispettivamente il 28 ottobre 1983 (R.O. n. 1099/83) ed il 2
ottobre 1985 (R.O. n. 890/85) nel corso di altrettanti
procedimenti introdotti ad istanza, l'uno di una Casa di
cura, l'altro di un Istituto di Vigilanza, per rivendicare i
suddetti benefici.
Con la prima di tali ordinanze il Pretore ha così
puntualizzato l'assetto normativo implicato dalla
fattispecie sottoposta al suo esame:
a) con l'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n.918 -
convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968 n.
1089 - alle aziende di cui sopra è stato concesso uno
sgravio contributivo del 10% delle retribuzioni soggette
alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria, per il periodo 31 agosto
1968-31 dicembre 1972; e un ulteriore sgravio, per il
medesimo periodo, pari al 10% delle suddette retribuzioni
corrisposte al personale assunto dopo il 30 settembre 1968 e
risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori
occupati presso l'azienda beneficiaria alla stessa data;
tale sgravio aggiuntivo è stato elevato dal 10 al 20% per
il personale assunto dall'1 gennaio 1971 ed il termine del
31 dicembre 1972 è stato prorogato al 31 dicembre 1980 per
entrambi gli sgravi (art. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429
convertito con modificazioni in 1. 4 agosto 1971 n. 589);
b) il provvedimento sulla copertura finanziaria
occorrente per tali benefici, già preannunciato dall'art. 1
del citato d.l. n 429/71, è stato poi effettivamente
adottato con la 1. 2 maggio 1976 n. 183, ivi prevedendosi
(art. 22) la possibilità del Ministro del Tesoro di
reperire i mezzi necessari mediante operazioni di ricorso al
mercato finanziario, fino a concorrenza degli importi
risultanti dai rendiconti annuali dell'I.N.P.S.;
c) la validità delle disposizioni (indicanti il termine
del 31 dicembre 1980) del Testo Unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno (aggiornato ed approvato con
d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218) e così dell'art. 59 di tale
T.U., è stata poi prorogata - per quanto interessa la
fattispecie esaminata dal giudice remittente - a tutto il 30
settembre 1981 (art. 1 d.l. 28 febbraio 1981 n. 36,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981 n.
163).
Tanto premesso sull'identificazione della normativa
implicata dalla fattispecie, il giudice a quo ha ritenuto la
rilevanza della questione osservando che tale implicazione
discende dalla necessità di considerare anche le case di
cura ricomprese nel novero delle aziende beneficiarie degli
sgravi, in quanto, alla stregua di una consolidata
giurisprudenza, si deve ritenere il loro carattere
industriale perché esse espletano una vera e propria
attività organizzata diretta alla produzione di servizi.
In punto di non manifesta infondatezza, lo stesso
giudice ha poi rilevato che la suddetta normativa
(specificamente: art. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429 come
convertito in 1. 4 agosto 1971 n. 589; art. 22, ult. co.,1.
2 maggio 1976 n. 183, art. 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 -
in relazione tutti all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n.
918, come convertito in 1. 25 ottobre 1968 n. 1089 - e art.
1, comma terzo, d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, come convertito
in 1. 29 aprile 1981 n. 163, nella parte in cui proroga la
validità delle disposizioni sugli sgravi contenuti nel
citato art. 59 del d.P.R. n. 218/78) si pone in contrasto
con l'art. 81, comma quarto, Cost. perché le disposizioni
sulla copertura finanziaria (art. 22 1. n. 183/76) non
contengono alcuna determinazione dell'importo delle somme
dovute all'I.N.P.S. a fronte degli sgravi disposti.
E, sebbene siffatta determinazione fosse stata prevista,
dallo stesso legislatore, come necessaria (art. 1, comma
quarto, d.1. n. 429/71), le suindicate disposizioni,
intervenute, peraltro, dopo circa cinque anni da tale
previsione, si sono limitate ad una mera indicazione dei
mezzi atti ad assicurare le necessarie disponibilità.
Risulta cosi spezzato il rapporto oneri-mezzi che solo può
consentire il mantenimento di un dato equilibrio finanziario
ed, in ipotesi, il ricorso al pubblico indebitamento è reso
possibile - in difetto di puntuali previsioni espresse - per
qualsiasi somma risultante dai rendiconti annuali dell'ente
di previdenza.
Secondo il giudice a quo l'esposto profilo di
illegittimità non è stato neanche rimosso dalle leggi
successive che, prorogando la validità delle disposizioni a
termine contenute nel d.P.R. n. 218/78 (e quindi anche
quelle dell'art. 59 in materia di sgravi), hanno bensì
disposto in ordine alle fonti di finanziamento
dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, ma non in
ordine alla copertura finanziaria specificamente inerente ai
menzionati benefici.
B) Le medesime norme sono censurate, in riferimento allo
stesso parametro costituzionale, anche con la seconda delle
ricordate ordinanze del Pretore di Catania, che è
sostanzialmente motivata per relationem alla precedente,
dopo una autonoma premessa concernente la asserita
necessità di ricomprendere anche le imprese esercenti
attività di vigilanza nel novero di quelle industriali,
beneficiarie degli sgravi in questione.
C) Con altra ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 (R.O.
n. 279/84) anche il Tribunale di Catania ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 d.l.
n. 429/71, come convertito nella legge n. 589/71, 22, ultimo
comma, l. n. 183/76 e 59 d.P.R. n. 218/78, in relazione
all'art. 18 d.l. n. 918/68, convertito in 1. n. 1089/68,
nella parte in cui, in contrasto con l'art. 81, comma
quarto, Cost., non prevedono o non determinano il costo del
beneficio degli sgravi contributivi riconosciuti alle
imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e,
conseguentemente, non prevedono o non determinano i mezzi
finanziari per far fronte alla relativa spesa.
Trattasi anche qui del problema della spettanza o meno
degli sgravi suddetti ad una casa di cura, che il Tribunale
ha ritenuto compresa nel novero delle aziende beneficiarie
per ragioni identiche a quelle già svolte nell'identica
fattispecie dal Pretore di Catania: di qui l'asserita
rilevanza della questione, che poi, in punto di non
manifesta infondatezza, è stata, a sua volta, motivata con
considerazioni analoghe nella sostanza a quelle fatte
proprie dal giudice testé menzionato.
In particolare, il Tribunale ha anche rilevato che già
l'art,. 18 della 1. 1089/68, per effetto
dell'interpretazione estensiva del concetto di impresa
industriale, veniva a porsi in contrasto con l'art. 81,
quarto comma, Cost. come aveva già denunciato il Pretore di
Venezia con l'ordinanza sopra ricordata: nella' fattispecie,
peraltro, il problema degli sgravi contributivi restava
circoscritto ad epoche coperte soltanto dalle successive
leggi di proroga del beneficio, riguardo alle quali,
appunto, è stata proposta la censura in esame, difettando
anch'esse, ad avviso del giudice a quo, della necessaria
copertura finanziaria.
Anche secondo tale giudice, invero, il sistema di
copertura previsto dall'art. 22 1. n. 183/76 (poi trasfuso
nell'ultimo comma dell'art. 59 del T.U. di cui al d.P.R. n.
218/78 e quindi assoggettato alle proroghe che si sono
susseguite circa l'efficacia delle disposizioni dello stesso
T.U.: art. 1 d.l. n. 36/81 convertito in 1. n. 163/81; d.l.
n. 679/81 convertito in 1. n. 13/82; d.l. n. 389/82
convertito in 1. n. 546/82; 1. n. 941/82; 1. n. 192/83)
appare del tutto astratto e generico, concretandosi
praticamente in una norma in bianco che prevede spese ed
assunzione di debiti senz'altro limite che l'esigenza di
cassa della Tesoreria, apprezzata da un organo
amministrativo (Ministero del Tesoro) è per di più sulla
base di meri rendiconti dell'I.N.P.S.: il che palesemente
contrasta con le esigenze di ordinato equilibrio delle
finanze statali, salvaguardate dal citato precetto
costituzionale.
D) In tutti i giudizi susseguenti alle tre ordinanze di
cui sopra e intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri; l'I.N.P.S. si è costituito in quello promosso con
la prima ordinanza del Pretore di Catania (R.O. n. 1099/83)
e nell'altro promosso con l'ordinanza (R.O. n. 279/84) del
Tribunale della stessa città, nel quale si è altresì
costituito il Centro Chimico Diagnostico "Morgagni", parte
privata nel giudizio a quo. Tutte le ordinanze, ritualmente
notificate e comunicate, sono state rispettivamente
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 26 aprile
1984, n. 23 del 23 maggio 1986 e n. 245 del 5 settembre
1984.
E) L'Avvocatura dello Stato ha insistito per la
declaratoria di infondatezza della questione deducendo in
primo luogo che non esiste la presunta genericità della
norma di copertura in quanto l'ammontare del ricorso al
mercato da parte del Ministro del Tesoro trova la sua
specifica determinazione limitativa per effetto del
collegamento alla misura ed al tempo del rimborso richiesto
dall'I.N.P.S. N è detto ricorso determina un'alterazione
dell'equilibrio del bilancio statale in corso, in quanto le
relative rate di ammortamento hanno decorrenza dall'anno
successivo, cosi da poter essere valutate nel contesto dei
nuovi equilibri ed in occasione delle scelte di politica
economica afferenti al nuovo bilancio nel quale le rate
stesse vengono a cadere. Inoltre, con decorrenza dall'anno
1979 (a seguito della legge n. 468/78: art. 14), nel
bilancio di previsione dello Stato debbono trovare
iscrizione anche le spese da coprire con specifiche
operazioni di indebitamento, ivi comprese, quindi, gli oneri
derivanti dagli sgravi in questione, iscritti sulla base dei
dati di preconsuntivo forniti dall'I.N.P.S. e concorrenti a
formare quelle poste passive che, unitamente alle entrate,
costituiscono oggetto della manovra finanziaria contemplata
dall'apposita legge.
L'I.N.P.S. ha depositato memorie di contenuto
sostanzialmente adesivo rispetto alle eccezioni svolte dai
giudici remittenti senza aggiungere nuovi argomenti.
Ha resistito, invece, a tali eccezioni, la parte privata
contestando sia l'ipotesi di una illegittimità
costituzionale "sopravvenuta" per effetto della dilatazione,
in via interpretativa, del novero delle aziende beneficiarie
degli sgravi, sia la presunta idoneità del meccanismo di
copertura approntato dall'art. 22 della legge 183/76 a
determinare imprevedibili squilibri di bilancio. Sul primo
punto ha osservato che quella interpretazione, proprio per
essere tale, non è stata creativa di diritti prima
inesistenti, ma si è limitata a chiarire l'esatta portata
delle norme attributive dei benefici in questione secondo
l'intenzione del legislatore, alla stregua della quale erano
da ritenere istituiti anche gli strumenti di copertura
originariamente previsti (d.l. n. 918/68 conv. in 1. n.
1089/68).
Estensioni in senso proprio sono state bensì operate,
ma solo con leggi successive (es. art. 3 1. 5 agosto 1978 n.
502, per le aziende di somministrazione di alimenti e
bevande), quando proprio in via interpretativa è apparso
impossibile arricchire di nuove categorie quelle degli
originari beneficiari degli sgravi.
Quanto al secondo punto e con specifico riferimento al
periodo coperto dalle leggi di modificazione e di proroga
dei benefici già concessi dalla legge n. 1089/68, ha
affermato che, ai fini della osservanza dell'art. 81, comma
quarto, Cost., rileva non tanto l'esatta determinazione
della spesa da sostenere, quanto la sua determinabilità e
che tale criterio è stato nella specie osservato, essendo
stato il potere di indebitamento concesso al Ministro del
Tesoro nei soli limiti degli importi emergenti dai
rendiconti dell'I.N.P.S.. Sul punto ha richiamato i principi
sanciti da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1966,
secondo la quale il citato precetto costituzionale esige che
l'onere di copertura vada determinato con puntualità
rigorosa solo relativamente a spese incidenti "sopra un
esercizio in corso", mentre margini di elasticità e di
discrezionale apprezzamento non possono non imporsi riguardo
a spese destinate ad incidere su esercizi futuri.
Tutte le successive proroghe sull'attribuzione degli
sgravi hanno riguardato anche l'operatività del meccanismo
di copertura già previsto dall'art. 22 della legge n.
183/76, in quanto recepiti nell'ultimo comma dell'art. 59
del d.P.R. n. 218/78.
III. - A) Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1982 (R.O.
n. 830/82) il Pretore di Lecce ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 18 della legge 25
ottobre 1968 n. 1089 e 1 della legge 4 agosto 1971 n. 589,
nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., non
prevedono alcun criterio oggettivo da adottare ai fini di un
retto calcolo degli sgravi contributivi da concedere alle
ditte che operano a ciclo stagionale (nella specie:
un'azienda trasformatrice della foglia di tabacco).
Il giudice a quo ha preliminarmente osservato che,
sebbene la ratio delle suddette norme sia ravvisabile, là
dove esse accordano lo sgravio contributivo aggiunto (del
10% delle retribuzioni corrisposte al personale assunto dopo
il 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero
complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda alla stessa
data: art. 18 1. n. 1089/68; misura elevata poi al 20%, con
decorrenza dall'1 agosto 1971, limitatamente al personale
assunto dall'1 gennaio 1971: art. 11. n. 589/71),
nell'intento di favorire quelle imprese meridionali le
quali, nonostante la difficile congiuntura economica,
abbiano incrementato il numero dei dipendenti, la loro
applicabilità non può essere esclusa nei confronti delle
aziende operanti a ciclo discontinuo o stagionale: la
lettera delle stesse norme sarebbe, infatti, tale da
impedire siffatta esclusione. Il che, tuttavia,
determinerebbe, ai fini de quibus, un'irrazionale disparità
di trattamento fra tali aziende e quelle operanti a ciclo
continuo oltre che delle prime fra loro, a seconda che
l'attività sia o meno in corso alle date sopra indicate.
Invero, per quanto riguarda il primo aspetto della
questione, la ritenuta operatività delle norme censurate
nei confronti delle aziende a ciclo produttivo stagionale
implica che queste, ove riprendano, dopo le dette date,
l'attività sospesa ed all'uopo provvedano all'assunzione
del personale necessario, si trovano a fruire, per tutte
queste nuove assunzioni, dello sgravio aggiuntivo di cui
sopra, anche se l'incremento occupazionale derivante dalla
ripresa dell'attività è del tutto apparente in quanto, di
norma, viene riassorbito quello stesso personale che già
componeva l'organico aziendale al momento della cessazione
dell'anteriore ciclo produttivo e che era stato licenziato
per effetto della cessazione stessa. Viceversa, aziende
industriali ed artigiane operanti a ciclo continuo e che
mantengono, a differenza delle altre, un numero stabile di
lavoratori occupati, non possono fruire del detto beneficio
aggiuntivo. E cioè sebbene le prime, alla luce della
segnalata ratio legis, appaiono degne di maggiore
considerazione ai fini dell'attribuzione di benefici,
proprio in quanto la continuità della loro attività non
determina quelle fasi di disoccupazione conseguenti al
tipico modo di operare delle seconde, le quali fasi, per
effetto dell'irrazionalità di una previsione normativa non
adeguatamente commisurata alla realtà di siffatte
differenze, paradossalmente si risolvono in un fattore di
vantaggio per esse.
La disparità di trattamento risulta, poi, aggravata dal
fatto che la data posta come momento di riferimento per la
verifica dell'intervenuto incremento occupazionale non
risponde ad alcuna giustificazione oggettiva, per cui
trattasi di un momento del tutto casuale. In conseguenza di
ciò, può poi verificarsi il secondo profilo di disparità
di trattamento che interessa le stesse aziende operanti a
ciclo discontinuo ed il loro esclusivo ambito. Invero, per
il fatto meramente casuale che a quella data una di tali
aziende si trovi o no nella fase di svolgimento della
propria attività dipende l'applicazione dello sgravio
aggiuntivo, negata nella prima ipotesi ed ammessa, invece,
nella seconda, allorché la ripresa del ciclo avvenga dopo
la stessa data.
I richiamati aspetti di illegittimità della normativa
censurata sono, inoltre, avvalorati con richiamo alla
sentenza n. 185/76 di questa Corte, con la quale è stata
dichiarata l'illegittimita di norme (art. 9 l. 12 marzo 1968
n. 334) in forza delle quali imprese dello stesso tipo erano
tenute a versare contributi di differente onerosità non in
relazione a loro diverse situazioni giuridiche o economiche,
ma solo per il fatto, del tutto casuale, di avere già nel
passato assunto obblighi contributivi propri del settore del
commercio o di quello dell'agricoltura.
B) L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è
stata pubblicata nella G.U n. 94 del 6 aprile 1983.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
si sono costituiti l'I.N.P.S. ed il titolare dell'azienda,
parte nel giudizio a quo.
L'Avvocatura dello Stato ha sollecitato la declaratoria
di infondatezza della questione osservando che la presunta
irrazionalità della disciplina censurata è, in realtà,
una lacuna tecnica della stessa che può essere colmata in
via interpretativa: se la ratio legis è quella di favorire
gli incidenti di occupazione, l'applicabilità del beneficio
deve essere escluso tutte le volte in cui tale presupposto
non si verifichi e, quindi, anche quando, come nella
fattispecie, le assunzioni successive alle ricordate date
del 30 settembre 1968 e dell'1 gennaio 1971 si limitino a
ricomporre un organico aziendale già anteriormente
esistente in quanto siano da ricondurre alle intrinseche e
peculiari caratteristiche di ciclicità delle lavorazioni.
Anche secondo l'I.N.P.S. dovrebbe essere nella specie
consentita un'interpretazione "costituzionalizzante" del
tipo testé delineato. Ma la difesa dell'istituto
previdenziale soggiunge anche che, ove essa si ritenga
impossibile, non dovrebbero esservi dubbi sulla fondatezza
della censura sollevata dal giudice a quo, attesa
l'inammissibile ed irrazionale disparità di trattamento che
si verificherebbe a tutto favore delle imprese operanti a
ciclo discontinuo, le quali si vedrebbero premiate in
relazione alla sola circostanza della ciclicità della
propria attività, per le ragioni esposte con l'ordinanza di
rimessione.
La difesa della parte privata ha insistito per la
declaratoria di infondatezza della questione sotto vari
profili: a) preliminarmente perché sarebbe mal posto il
riferimento all'art. 3 Cost. Di tale norma si deduce,
infatti, l'inapplicabilità nei confronti delle persone
giuridiche e degli imprenditori, in quanto rispetto alle
prime non è dato apprezzare quei requisiti (sesso, lingua,
ecc...) con riferimento ai quali, tassativamente, la norma
stessa vuole realizzate le condizioni di uguaglianza; mentre
i secondi, per la specifica qualità loro conferita dalla
natura dell'attività svolta, sono interessati all'area di
operatività di altri precetti costituzionali come gli artt.
41 e 43 ai quali va, dunque, commisurata la legittimità
della disciplina relativa allo svolgimento di siffatta
attività. Precisa anche la difesa che tali affermazioni
non risultano contraddette dalla giurisprudenza
costituzionale, applicativa dell'art. 3 alle persone
giuridiche (sent. n. 40/65; n. 25/66; n. 2/69 e n. 185/76)
nei soli casi in cui una effettiva soggettività dell'ente
collettivo faceva in realtà difetto ovvero in quelle in cui
è apparsa particolarmente rilevante una situazione di
immedesimazione fra dette persone e quelle fisiche che le
compongono. Come, poi, la stessa giurisprudenza ha chiarito
che l'art. 43 Cost. non interessa qualsiasi categoria di
cose ma soltanto le imprese (Corte Cost., sent. n. 5/62),
così, correlativamente, deve ritenersi che l'art. 3 Cost.
non interessa qualsiasi soggetto giuridico ma solo le
persone fisiche. b) In secondo luogo, sarebbe, comunque, da
ritenere inesistente qualsiasi violazione del principio di
eguaglianza. Erroneamente il giudice a quo ritiene
finalità primaria della normativa sulla fiscalizzazione
degli oneri sociali, globalmente valutata, quella di
incrementare i livelli occupazionali: tale finalità, pur
non potendosi negare, è stata invece valutata dal
legislatore sul piano delle risultanze effettuali di una
politica intesa a promuovere l'industrializzazione del
Mezzogiorno e la produttività delle aziende ivi operanti,
nonché a rendere più competitive tali aziende, sul piano
interno ed internazionale, assicurando loro una riduzione
del costo del lavoro. In quest'ottica si giustifica
agevolmente la scelta del legislatore di non escludere le
imprese operanti a ciclo discontinuo dai benefici connessi
alla ripresa della loro attività dopo le date di cui sopra:
sono proprio queste le imprese che registrano una
produttività già al limite della redditività, in quanto
legata a ragioni stagionali e sovente soggetta al rischio di
eventi estranei alla logica industriale, quale la possibile
carenza di quantità e qualità della materia prima,
conseguente ad imprevedibili cause naturali, sicché
rispetto ad esse massimamente si apprezza l'opportunità di
perseguire la politica di cui sopra, senza ingiuste
discriminazioni rispetto alle imprese operanti a ciclo
continuo, apparendo, così, ragionevole e giustificata la
scelta suddetta operata dal legislatore, anche alla luce del
principio per cui l'art. 3 Cost. non costituisce un criterio
di mera uguaglianza formale e perciò consente al
legislatore stesso di regolare diversamente situazioni
ritenute diverse. (Corte Cost. n. 74/78; n. 40/65; n. 27/76;
n. 73/79; n. 209/75). c) Le date con riferimento alle quali
sono stati previsti i benefici in questione risultano
coerentemente poste in relazione ad epoche imposte
dall'entrata in vigore delle leggi attributive dei benefici
stessi e perciò ne va negata la casualità. d) Non è
pertinente il richiamo alla sentenza di questa Corte n.
185/76, relativa a fattispecie non assimilabile alla
presente. e) In ogni caso, le aziende che trasformano la
foglia secca del tabacco allo stato sciolto nella provincia
di Lecce hanno un ciclo produttivo di durata superiore ai
sei mesi, onde non possono considerarsi stagionali e,
pertanto, a maggior ragione se ne impone l'assimilabilità
alle imprese che lavorano senza interruzioni del ciclo
produttivo. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze dei Pretori di Venezia (R.O. n. 829/80), di
Catania (R.O. nn. 1099/83 e 890/85), del Tribunale di Catania (R.O.
n. 279/84) possono essere riunite e decise con un'unica sentenza in
quanto prospettano questioni connesse.
2. - Il Pretore di Venezia (R.O. n. 829/80) denuncia la
illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 25 della legge 16
aprile 1973 n. 171, i quali hanno esteso alle aziende industriali ed
artigiane operanti nel centro storico di Chioggia e nelle isole della
laguna gli sgravi contributivi ordinariamente concessi ad analoghe
aziende operanti nel Mezzogiorno con l'art. 18 della legge 25 ottobre
1968 n. 1089 di conversione, con modifiche, del d.l. 30 agosto 1968
n. 918.
Il Pretore di Catania (R.O. nn. 1099/83 e 890/85) ed il Tribunale
di Catania (R.O. n. 279/84) denunciano la illegittimità
costituzionale degli artt. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 429, conv. con
modificazioni in legge 4 agosto 1971 n. 589; 22, ult. comma, della
legge 2 maggio 1976 n. 183; 59 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; art.
1, terzo comma, del d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, conv. con
modificazioni in legge 29 aprile 1981 n. 163, nelle parti in cui
prorogano o incrementano il beneficio degli sgravi contributivi già
concessi alle aziende industriali ed artigiane operanti nel
Mezzogiorno dall'art. 18 del d.l. n. 918/68, conv. con modificazioni
in legge n. 1089/68, i quali, per la copertura dei relativi oneri,
prevedono il ricorso al mercato finanziario da parte del Ministro del
Tesoro.
A parere dei giudici remittenti, risulterebbe violato l'art. 81,
ult. comma, della Costituzione perché:
a) la previsione della copertura finanziaria sarebbe generica;
b) mancherebbe, dei detti oneri, la determinazione, peraltro
affidata ad un organo amministrativo (il Ministro del Tesoro) al
quale sarebbe attribuito un potere teoricamente illimitato di
indebitamento dell'erario e di aumento del passivo del bilancio;
c) gli sgravi riconosciuti ad aziende inserite nella categoria di
quelle industriali solo in virtù dell'interpretazione delle norme di
previsione operata dai giudici, risulterebbero privi della copertura
finanziaria.
3. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità
della questione sollevata dal Pretore di Venezia.
L'Avvocatura dello Stato all'uopo rileva che, a fondamento della
denunciata illegittimità costituzionale, il giudice a quo pone la
qualificazione di industriale dell'azienda parte nel giudizio
conseguente all'interpretazione delle norme di previsione da lui
stesso effettuata e ritenuta, poi, come ragione della dedotta
violazione del precetto costituzionale.
Ed osserva che lo stesso giudice a quo può modificare il detto
presupposto ed effettuare l'interpretazione delle norme che egli
reputa adeguatrice della Costituzione e che porta all'esclusione
della stessa azienda dal novero di quelle beneficiarie dello sgravio
dei contributi previdenziali di cui trattasi, onde la irrilevanza
della questione stessa.
L'eccezione non è fondata.
Invero, non può condividersi il detto rilievo che, peraltro, può
estendersi anche alle questioni sollevate in giudizi le cui parti
(Case di cura ed Istituto di vigilanza) sono state ritenute aziende
industriali in base all'interpretazione delle norme di previsione
effettuate dai giudici remittenti. È stato seguito l'indirizzo
giurisprudenziale costante sia dei giudici di merito che della Corte
di Cassazione; indirizzo giurisprudenziale che, come più
diffusamente si dirà in seguito, non importa violazione
dell'invocato precetto costituzionale.
4. - Nel merito le questioni non sono fondate.
Con la legge del 25 ottobre 1968 n. 1089, di conversione del d.l.
n. 918/68, sono state emanate norme recanti anche lo sgravio di oneri
sociali per favorire nel Mezzogiorno, tra l'altro, per quello che
interessa, nuovi investimenti nei settori dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Lo sgravio è stato concesso:
a) a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso
alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in
corso alla data del 31 dicembre 1972, sul complesso dei contributi da
corrispondere all'I.N.P.S. dalle aziende industriali ed artigiane che
impiegavano dipendenti nei territori indicati nel d.P.R. n. 1523/67
nella misura del 10% delle retribuzioni assoggettate alle
contribuzioni per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria ai dipendenti che effettivamente
lavoravano nei suddetti territori;
b) e ulteriormente, sempre nella misura del 10% delle
retribuzioni, calcolate come innanzi, per il personale assunto
posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore
al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei
suindicati territori del Mezzogiorno alla data medesima ancorché
lavoranti ad orario ridotto o sospesi.
L'art. 19 s.l. ha disposto che l'importo dello sgravio fosse posto
a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria gestita dall'I.N.P.S. che vi avrebbe fatto fronte con un
apporto dello Stato, determinato nell'ammontare (lire 466.500
milioni) da erogarsi in rate bimestrali anticipate con importi
annuali determinati.
L'art. 20 s.l. ha stabilito che la copertura della spesa avvenisse
con emissione, da parte del Ministro del Tesoro, di certificati
speciali di credito su una somma determinata, nel complesso, in lire
466.500 milioni e suddivisa in varie annualità, dal 1968 al 1972.
Con il d.l. n. 429/71, conv. con modif. nella legge n. 589/71, lo
sgravio contributivo a favore delle aziende industriali ed artigiane
dislocate nei territori meridionali è stato prorogato al 31 dicembre
1980; lo sgravio aggiuntivo è stato elevato, per il personale
assunto dall'1 gennaio 1971, dal 10 al 20%; lo sgravio supplementare
del 10% è stato applicato sulle retribuzioni relative ai lavoratori
assunti dopo la data del 31 dicembre 1970, depennando da questi, in
ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quelli
licenziati dopo la stessa data.
Conseguentemente, è stato elevato l'apporto dello Stato per gli
anni 1971 e 1972 rispettivamente a 18 miliardi ed a 36 miliardi di
lire; ed egualmente l'importo dei certificati speciali di credito
emittibili dal Ministro del Tesoro.
È stato, inoltre, stabilito che un successivo provvedimento
legislativo avrebbe determinato le somme che dovevano essere versate
dallo Stato all'I.N.P.S. a partire dal 1973.
L'art. 14 della legge n. 183/76, in materia di interventi
straordinari nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 per i nuovi
assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980 ad incremento delle
unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle
aziende artigiane, nelle imprese alberghiere e nelle aziende
industriali operanti nei settori indicati dal C.I.P.E., ha disposto
lo sgravio contributivo di cui alla legge n. 1089/68 e successive
modificazioni nella misura totale sino al periodo di paga in corso al
31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per
il fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S.
Il quinto comma del successivo art. 22 ha disposto che dalle somme
annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del
Tesoro si prelevassero le somme da versare all'I.N.P.S. per lo
sgravio contributivo.
L'ultimo comma dello stesso articolo, per la copertura finanziaria
ha autorizzato il Ministro del Tesoro ad effettuare, a decorrere
dall'anno 1977 e per il periodo 1973-1980 di concessione dello
sgravio contributivo ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del d.l. 5
luglio 1971 n. 429, conv. in legge 4 agosto 1971 n. 589, operazioni
di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza degli importi
risultanti dai rendiconti annuali dello I.N.P.S. nella forma di
assunzione di mutui con il Consorzio delle opere pubbliche o con gli
altri Istituti di credito a medio o lungo termine a ciò autorizzati,
in deroga anche a disposizioni di leggi o di statuto, oppure il
ricorso ad emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati
di credito.
L'art. 23 della legge 16 aprile 1973 n. 171 ha disposto, a partire
dalla sua entrata in vigore (2 maggio 1973), l'applicazione dell'art.
18 del d.l. n. 918/68, conv. con modifiche in legge n. 1089/68, anche
ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane lavoranti
effettivamente nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della
laguna e nel centro storico di Chioggia.
L'art. 25 della stessa legge ha previsto la copertura finanziaria
di altre opere da effettuarsi nei suddetti territori.
L'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, ha operato la sistemazione
delle norme precedenti in un unico contesto.
L'art. 3 della legge 5 agosto 1978 n. 502, recependo
l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 18 della legge n.
1089/68, ha sancito espressamente l'applicazione dello sgravio
contributivo anche alle aziende alberghiere, fermo restando il loro
inquadramento nel settore commerciale ai fini previdenziali ed
assistenziali.
Inoltre, con decorrenza 1° luglio 1978, ha esteso l'applicazione
delle norme di cui all'art. 14 della legge n. 183 del 1976 anche ai
pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e
bevande.
Il d.-l. n. 36 del 1981, conv. con modif. in legge n. 163/81, ha
prorogato le disposizioni delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno
fino al 31 dicembre 1981.
4.1 - Per quanto riguarda la fattispecie di cui ai giudizi a
quibus, la Corte rileva che, per i periodi di tempo in cui sono
avvenuti i fatti di causa, delle norme citate hanno rilievo solo
quelle che si riferiscono agli anni dal 1973 al 1981.
Non riguarda la fattispecie di cui all'ordinanza del Pretore di
Venezia l'art. 25 della legge 16 aprile 1973 n. 171 in quanto la
copertura di quegli sgravi è contenuta nell'art. 1 d.l. n. 429/71,
convertito con modif. in legge n. 589/71 e art. 22, ult. comma, legge
n. 183/76.
5. - Così individuate le norme che hanno rilevanza per la
questione da decidere, interessa considerare che esse si inseriscono
nel quadro della politica che ha promosso l'incentivazione della
industrializzazione del Mezzogiorno e delle zone depresse del
Centro-Nord sia con la creazione di nuove industrie, sia con la
ripresa, il potenziamento e l'aumento dell'attività produttiva delle
imprese già esistenti mediante la riduzione del costo del lavoro, il
tutto anche per favorire l'occupazione con la creazione di nuovi
posti di lavoro.
Infatti, alla fiscalizzazione degli oneri sociali si fa ricorso
nei momenti di particolare difficoltà. Lo Stato va incontro alle
imprese che non investono e producono dannosi ristagni della
produzione, accollandosi in parte i contributi che esse devono
versare per ciascun dipendente all'Istituto di previdenza.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme
richiamate, si considera che si è formato un indirizzo
giurisprudenziale, ormai costante, in base al quale la qualificazione
come industriale delle aziende beneficiarie degli sgravi contributivi
si effettua con i criteri desumibili dall'art. 2195 del codice
civile, per cui, sempre secondo il suddetto indirizzo, l'attività
industriale è quella che ha per oggetto la produzione di beni e di
servizi mediante l'organizzazione del lavoro altrui e che, attraverso
l'utilizzazione della materia prima, l'elaborazione e la
trasformazione dei vari fattori già raccolti o predisposti
dall'imprenditore, tende ad un risultato economico nuovo.
Invece, l'attività commerciale è caratterizzata da una
intermediazione nella circolazione di beni e di servizi che è tipica
di chi rivende beni. Il prezzo risulta remunerativo della sola
attività di rivendita, a differenza di quanto avviene per
l'industria, per la quale il prezzo remunera sia il valore intrinseco
della merce sia il costo inerente al ciclo produttivo ed ai servizi
connessi. Può anche avvenire che il commerciante rivenda i beni dopo
una certa lavorazione ma non risultano mai superati i limiti di una
semplice operazione accessoria della rivendita.
In definitiva, si è rilevato che l'attività industriale produce
beni e servizi che hanno una loro autonoma rilevanza, un certo
carattere di novità ed una propria peculiare individualità.
Non è stato condiviso l'assunto della difesa dell'I.N.P.S.,
ribadito, peraltro, anche in questa sede, secondo cui la detta
qualificazione doveva essere effettuata in base alla legge sugli
assegni familiari mentre è stato riconosciuto l'aggancio effettuato
dal legislatore alla gestione dell'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria come limite del numero delle aziende
industriali beneficiarie.
Si è considerato che le leggi di previsione dello sgravio
contributivo non contengono alcun rinvio o riferimento ad altre leggi
di natura previdenziale e che, ai fini interpretativi, assumono
rilievo lo scopo della legge e gli effetti che il legislatore ha
voluto realizzare; ed inoltre, che la normativa sugli assegni
familiari ha una propria finalità, quella, cioè, di attuare in modo
continuativo il cd. salario familiare anche in osservanza dell'art.
36 Cost. Non si è mancato di osservare che, a questi ultimi fini, la
classificazione delle imprese va fatta con provvedimento
amministrativo e che, quindi, anche le leggi in esame si sarebbero
dovute integrare con provvedimenti di tale natura. Il che, però, non
è stato affatto previsto.
Oggetto di specifica valutazione da parte della giurisprudenza è
stato anche il riferimento alla contribuzione dovuta per la
disoccupazione involontaria ed alla relativa gestione a carico della
quale è posto l'importo dello sgravio (art. 18, primo e ottavo
comma, legge n. 1089/68 e successive leggi di proroga degli sgravi).
All'uopo si è precisato che il primo comma dell'art. 18, legge
citata, individua i datori di lavoro che possono beneficiare dello
sgravio (tra le altre, le aziende industriali) ed il periodo a cui
questo si riferisce ed, inoltre, indica il minuendo della sottrazione
da compiersi; il secondo comma indica solo il sottraendo, statuendo
che si deve calcolare il 10% delle retribuzioni assoggettate alla
contribuzione per la disoccupazione involontaria corrisposta ai
lavoratori che effettivamente lavorano, depurato del compenso per
lavoro straordinario. L'ottavo comma prevede che i datori di lavoro
deducano l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per
i contributi e non solo da quelle versate per la disoccupazione.
Trattasi, quindi, di dati meramente contabili e gestionali, tanto
è vero che il legislatore, successivamente, nell'intento di
allargare l'ambito di applicazione del beneficio, ha fatto
riferimento alla gestione per il fondo pensioni (art. 14 legge n. 183
del 1976) anziché quella della disoccupazione.
Inoltre, è stato ritenuto possibile l'inquadramento di una stessa
azienda nel settore industriale, ai fini dello sgravio contributivo,
ed in quello commerciale, ad altri fini assistenziali e previdenziali
(art. 3 legge n. 502 del 1978 a proposito degli alberghi).
Pertanto, conclusivamente, va affermato che l'inquadramento nel
settore industriale delle case di cura, dei ristoranti, degli
istituti di vigilanza ed il loro accesso al beneficio dello sgravio
contributivo è la risultante dell'interpretazione delle norme di
previsione secondo i comuni canoni ermeneutici.
Si deve, quindi, escludere il lamentato allargamento dell'ambito
di applicazione della norma e della originaria copertura finanziaria
a seguito e per effetto di una interpretazione giurisprudenziale
estensiva, essendo le dette aziende già comprese nell'apprestata
disciplina e già rientranti nella previsione del legislatore.
Conseguentemente, non ha alcun fondamento la lamentata violazione
del precetto costituzionale di cui all'art. 81, quarto comma, Cost.,
collegata alla pretesa interpretazione estensiva - essendo la
copertura finanziaria rimasta negli originari limiti - della
previsione normativa.
6. - Nella fattispecie, la denunciata violazione del richiamato
precetto costituzionale si deve escludere anche alla stregua delle
decisioni di questa stessa Corte. Si è ritenuto (sentt. nn. 1/66 e
22/68) che la norma costituzionale la quale, per le leggi diverse dal
bilancio che importino nuove e maggiori spese, impone di indicare i
mezzi per farvi fronte, riguarda i limiti sostanziali che il
legislatore è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa che
deve essere contrassegnata non già dall'automatico pareggio del
bilancio ma dal tendenziale equilibrio tra entrata e spesa.
L'indicazione dei mezzi per fronteggiare nuove spese si riduce alla
determinazione di un incremento di entrata che, in una visione
globale del bilancio, assicuri il mantenimento dell'equilibrio
complessivo del bilancio presente e dei bilanci futuri, senza
pretendere di spezzarne l'unità.
L'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per fare fronte a
nuove o maggiori spese va osservato con puntualità rigorosa per
quelle che incidono sull'esercizio in corso per il quale è stato
consacrato, con l'approvazione del Parlamento, l'equilibrio tra le
entrate e le spese, nell'ambito di una visione generale dello
sviluppo economico del Paese e della situazione finanziaria dello
Stato.
Altrettanto rigore, per la natura stessa delle cose, non è
richiesto per gli esercizi futuri.
Pertanto, per la copertura di spese future è ammessa la
possibilità di ricorrere, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi
tributi o l'inasprimento di quelli già esistenti, anche alla
riduzione delle spese già autorizzate, all'accertamento formale di
nuove entrate, all'emissione di prestiti ed, in genere, ad altre
operazioni finanziarie che assicurino la raccolta di fondi; ed anche
alla previsione non irrazionale e non arbitraria di una maggiore
entrata in un equilibrato rapporto con la spesa che si intende
effettuare negli esercizi futuri e non in contraddizione con le
previsioni del medesimo Governo, quali risultano dalla relazione
sulla situazione economica del Paese e dal programma di sviluppo, sui
quali punti la Corte potrà portare il suo esame nei limiti della sua
competenza.
Non è richiesta una precisa, puntuale e rigorosa previsione della
spesa che impegni più esercizi negli esatti termini e nell'esatto
importo, ai quali, poi, debba corrispondere puntualmente una
copertura essendo possibile effettuare il riscontro nei bilanci dei
vari esercizi.
Non occorre che la legge di spesa debba necessariamente precisare,
esplicitamente o implicitamente, l'entità delle somme da erogarsi in
base ad essa, né che non possa rinviare al bilancio propriamente
impegnato la determinazione dell'esatto importo e, quindi,
l'effettiva erogazione. L'entità della spesa può essere determinata
in ciascun singolo esercizio. Tanto più se, per sua natura, la
stessa a priori è solo determinabile e solo a posteriori determinata
nella sua esatta entità.
Il che è per quelle spese in esame.
7. - Procedendo all'esame dell'effettivo rispetto dei limiti
innanzi richiamati per l'osservanza del precetto costituzionale, si
rileva, anzitutto, che la spesa di cui trattasi si inquadra nei fini
programmatici e negli indirizzi di politica economica orientati alla
industrializzazione del Mezzogiorno, all'aiuto a zone depresse del
Centro-Nord, all'incremento dell'occupazione, alla riduzione del
costo del lavoro, il tutto ai fini della riduzione degli effetti
negativi della congiuntura economica.
Per quanto, in particolare, riguarda la fattispecie, compreso
l'onere finanziario conseguente all'estensione dello sgravio alle
aziende industriali operanti in Venezia, Laguna e Chioggia (art. 23
legge n. 171 del 1973), per gli anni 1971 e 1972 è stata prevista
(art. 20 legge n. 1089/68; art. 1 d.l. n. 429/71 e legge n. 589/71)
l'emissione, da parte del Ministro del Tesoro, di certificati
speciali di credito per gli anni dal 1973 al 1980, l'effettuazione,
sempre da parte del Ministro del Tesoro, di operazioni di ricorso al
mercato finanziario nella forma di assunzione di mutui con il
Consorzio per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a
medio o lungo termine a ciò autorizzati, oppure all'emissione di
buoni poliennali del tesoro o di certificati di credito.
Egualmente per l'anno 1981.
Non è oggetto di una specifica censura il ritardo con cui si è
operato per gli anni dal 1973 al 1976.
Il collegamento con i rendiconti annuali dell'I.N.P.S., nei quali
sono riportati nel loro preciso ammontare gli importi dei concessi
sgravi contributivi e l'avvenuto rimborso delle relative somme da
parte dello Stato, hanno assicurato l'operatività della copertura
finanziaria.
Non rileva la mancata quantificazione, nella normativa impugnata,
delle somme spese. Detta quantificazione, peraltro per sé molto
difficile non potendosi riconoscere a priori l'esatto numero delle
aziende richiedenti lo sgravio ed il preciso ammontare dell'importo
degli sgravi contributivi, è avvenuta nei singoli bilanci relativi
agli esercizi nei quali la spesa è stata effettivamente erogata.
Inoltre, l'inserimento delle rate di ammortamento dei mutui
contratti dallo Stato è avvenuto nel bilancio dell'anno successivo
all'indebitamento avendo avuto le stesse rate decorrenza da
quell'anno.
Nel 1979 e per gli anni successivi è intervenuta la legge
finanziaria, che è stata prevista (articolo 11 della legge 5 agosto
1978 n. 468) come mezzo di adeguamento delle entrate e delle uscite
del bilancio statale per la realizzazione degli obiettivi di politica
economica che impegnano il bilancio pluriennale ed annuale e la
possibilità con essa di operare modifiche ed integrazioni delle
disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato e
su quello degli altri enti che si ricollegano alla finanza statale.
L'art. 14 ha stabilito l'iscrizione nel bilancio di previsione di
tutte le autorizzazioni di spesa, comprese quelle per cui la
legislazione vigente ha previsto la copertura mediante specifiche
operazioni di indebitamento. Anche le somme corrispondenti
all'ammontare degli sgravi contributivi da effettuarsi in base ai
dati del preconsuntivo forniti dallo I.N.P.S. sono state direttamente
iscritte nel bilancio di previsione e, quindi, hanno concorso a
formare gli elementi di spesa che, unitamente all'entrata, hanno
formato oggetto della manovra economico-finanziaria contemplata al
fine di assicurare la copertura di tutte le spese da iscrivere al
bilancio.
8. - Il Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 18 legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e 1 della legge 4 agosto
1971 n. 589 nella parte in cui non hanno previsto un criterio
obiettivo da adottare ai fini di un retto calcolo degli sgravi
contributivi da concedere alle ditte che operano a ciclo stagionale
per disparità di trattamento con le aziende che operano a ciclo
continuo (art. 3 Cost.).
Dalla considerazione che il fine primario della norma è quello di
incentivare l'economia meridionale e soprattutto l'occupazione,
prendendo come punto di riferimento una data certa in modo che
l'operatore abbia un criterio generale e ben determinato al quale
attenersi, il giudice a quo fa derivare l'impossibilità di una
sottodistinzione tra imprese ad attività continua ed imprese ad
attività ciclica.
Osserva, poi, che il riferimento alla data del 30 settembre 1968
per le aziende operanti nel Mezzogiorno comporta una evidente
disparità di trattamento tra quelle lavoranti a regime continuo ed
occupanti gran parte delle maestranze a quella data (così come in
altro giorno dell'anno) e quelle in genere ed in ispecie del tabacco
che, lavoranti a regime saltuario e stagionale, a quella data si sono
trovate in periodo di totale sosta, sicché, riassumendo, dopo tale
data, periodicamente, gli stessi operai che avevano lavorato nel
periodo precedente e che avevano licenziato senza incremento di mano
d'opera hanno locupletato una grande massa di contributi a scapito di
altre ditte a lavorazione continua le quali hanno fatto grandi sforzi
per mantenere il numero dei lavoratori occupati.
Lo stesso giudice a quo rileva anche una disparità di trattamento
tra aziende a ciclo stagionale ma operanti in periodi diversi in
quanto può avvenire che un'azienda abbia il pieno dei lavoratori
proprio il 30 settembre 1968 ed il vuoto in un'altra data e, quindi,
versa nella impossibilità di usufruire degli sgravi.
Egualmente ciò si verifica per la legge n. 589/71 che, ai fini
dell'ulteriore sgravio cd. supplementare, fissa la data del 1°
gennaio 1971.
Si richiama, infine, la sentenza di questa Corte n. 185/76 che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che aveva
sancito un'irrazionale discriminazione di trattamento solo in
dipendenza di una circostanza di mero fatto.
9. - La questione è fondata.
È indubbio che la norma denunciata, prevedendo sgravi
supplementari a favore di aziende che abbiano aumentato il numero dei
lavoratori occupati o abbiano assunto nuovi lavoratori, ha lo scopo
di favorire l'incremento dell'occupazione agevolando l'insediamento
nel Mezzogiorno di nuove iniziative industriali o il potenziamento di
quelle già esistenti di guisa che risulti accelerato lo sviluppo
economico dell'area meridionale in conformità degli obiettivi
prioritari del più generale piano di sviluppo economico del Paese.
Ai fini dell'accertamento dell'incremento occupazionale, il
legislatore ha fatto riferimento ad un dato temporale che, peraltro,
è collegato al momento della emanazione della normativa. Esso ha,
quindi, una propria valenza logica e non è irrazionale. Deve,
quindi, escludersi che il legislatore, esercitando la
discrezionalità che gli compete, abbia commesso arbitrio.
È evidente la necessità della fissazione di uno spartiacque
rispetto al quale si sarebbe potuto valutare un prima e un poi, per
verificare il conseguimento della finalità della legge, cioè
l'incremento occupazionale.
In primo luogo, in via generale, va dato atto della formazione di
un indirizzo giurisprudenziale anche della Cassazione, secondo cui lo
sgravio supplementare è concesso in relazione al solo personale
assunto posteriormente alle date indicate (30 settembre 1968 e 1°
gennaio 1971) e risultante, nel complesso, superiore al numero
complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei territori del
Mezzogiorno alla data medesima ancorché lavoranti ad orario ridotto
o sospesi.
Ed inoltre, per la concessione del beneficio, la norma ha preso a
base la situazione occupazionale esistente al 30 agosto 1968 ed al 1°
gennaio 1971, senza tener conto del fatto che le aziende che abbiano
effettuato assunzioni di lavoratori siano state fino allora inattive
o si siano costituite ex novo e disponendo, comunque, che nel numero
dei lavoratori da considerare non si conteggino i lavoratori
licenziati dopo la stessa data.
Alle suindicate date l'azienda deve anzitutto essere esistente,
deve poi avere incrementato la produzione effettuando nuovi
investimenti ed assumendo nuove maestranze, creando così una
maggiore occupazione.
Sicché, la fiscalizzazione cd. supplementare opera solo a favore
dell'occupazione cd. addizionale.
Secondo lo stesso indirizzo giurisprudenziale, le date suindicate
devono rimanere ferme. Lo sgravio dei contributi va anche applicato
alle aziende riattivate, per le quali si considera la differenza tra
il numero di dipendenti occupati al momento dell'ultima cessazione o
della sospensione dell'attività in epoca anteriore al 30 settembre
1968 o al 1° gennaio 1971 ed il numero (maggiore) degli occupati a
date posteriori alle suddette (30 settembre 1968 e 1° gennaio 1971).
In altri termini, la determinazione del numero dei lavoratori
occupati va operata in via di rapporto tra il numero dei dipendenti
occupati nell'ultimo periodo di attività anteriore al 30 settembre
1968 e 1° gennaio 1971 e quello dei dipendenti assunti
successivamente; e quest'ultimo numero deve essere maggiore del
primo. E ciò in conformità dello scopo della legge.
Successivamente, l'art. 14 della legge n. 183/76 ha addirittura
previsto lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di
lavoro per i lavoratori nuovi assunti ed effettivamente occupati dal
1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980.
È di tutta evidenza, quindi, che si richieda soprattutto
l'attuazione di un incremento effettivo del numero dei lavoratori, il
che non può ritenersi per le aziende che a quelle date abbiano
sempre lo stesso numero di lavoratori compreso quelli assunti al
posto dei licenziati.
Per quanto riguarda, però, le aziende a ciclo stagionale, cui
appartengono le aziende manifatturiere di tabacco, si è formato un
indirizzo giurisprudenziale, di recente anche della Corte di
cassazione, secondo cui le dette aziende beneficiano dello sgravio
contributivo anche se esse, nel nuovo ciclo stagionale, riassumono lo
stesso numero di lavoratori nella mera presunzione che esse avrebbero
avuto bisogno di un minor numero di lavoratori; cioè, in altri
termini, allorché non si possa escludere che, se non godessero del
beneficio, assumerebbero mano d'opera in minore quantità nei cicli
produttivi successivi.
La Corte ritiene che la norma, intesa secondo il detto indirizzo
giurisprudenziale, importi violazione del precetto costituzionale al
quale il giudice a quo fa riferimento (art. 3 Cost.). Invero, esso
importa una inammissibile disparità di trattamento tra le aziende
industriali ad attività continua le quali, alle date fissate dal
legislatore (30 settembre 1968 e 1° gennaio 1971), per beneficiare
dello sgravio contributivo, devono attuare un effettivo e concreto
aumento del numero dei lavoratori, rispetto a quello occupato in
precedenza, mentre le aziende industriali a ciclo stagionale
beneficiano dello sgravio contributivo anche se, nel nuovo ciclo di
produzione, occupano lo stesso numero di lavoratori di quello del
precedente ciclo, reputandosi per esse, come incremento
occupazionale, il mantenimento dello stesso numero di lavoratori del
precedente ciclo in una ipotetica e meramente supposta situazione di
necessità di un numero minore di lavoratori.
Invece, una completa parità di trattamento deve sussistere tra le
aziende industriali di vario tipo non avendo il legislatore, ai fini
che interessano, distinto aziende a ciclo continuo da aziende a ciclo
stagionale. Ed ha solo voluto incentivare la realizzazione di un
incremento occupazionale concedendo il beneficio dello sgravio
contributivo a quelle aziende che effettuano un concreto ed effettivo
aumento di mano d'opera in una determinata epoca.
Una interpretazione che ha portato ad aumentare il numero dei
beneficiari dello sgravio e, per giunta, anche senza un effettivo
incremento occupazionale di mano d'opera e che non è consentita
perché viola la lettera e la ratio della norma e, peraltro, risulta
affetta anche da palese illogicità.
Tanto più che trattasi di una legge di indubbio carattere
eccezionale che prevede un onere anche rilevante a carico del
bilancio dello Stato che si è obbligato a ripianare il bilancio
dell'I.N.P.S. tenendolo indenne dalla perdita economica che subisce
per effetto della prevista diminuzione delle entrate conseguenti al
disposto sgravio dei contributi.
Nulla rileva di contro che alcune aziende stagionali eventualmente
non possono beneficiare dello sgravio contributivo per non avere
aumentato in concreto ed effettivamente la mano d'opera occupata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (R.O. nn. 829/80, 1099/83, 279/84, 890/85, 830/82):
a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 18
legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e 1 legge 4 agosto 1971 n. 589 nella
parte in cui consentono l'applicabilità degli sgravi contributivi
ivi previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel
nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero
dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente;
b) dichiara non fondata la questione di illegittimità
costituzionale degli artt. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, conv. con
modif. in legge 25 ottobre 1968 n. 1089; 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429
conv. con modif. in legge 4 agosto 1971 n. 589; 22 ult. comma, legge
2 maggio 1976 n. 183; 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; art. 1, terzo
comma, d.l. 28 febbraio 1981 n. 36 conv. con modif. in legge 29
aprile 1981 n. 163; artt. 23 e 25 legge 16 aprile 1973 n. 171,
sollevata dai Pretori di Venezia e Catania e dal Tribunale di Catania
con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 81 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte