Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma

secondo, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa

il 29 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Benamor

Moncef Meherez iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato domiciliato all'estero, il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona, premesso che la notifica

all'imputato del decreto di fissazione della data dell'udienza

preliminare si appalesa praticamente impossibile entro il termine

fissato dall'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., con ordinanza del 29

novembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 3 settembre

1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale

norma;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola:

a) gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto stabilisce un termine rigido di

trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di rinvio a

giudizio, entro il quale deve essere fissata la data dell'udienza

preliminare, senza distinguere a seconda che l'imputato sia

domiciliato in Italia o all'estero, creando una vistosa e iniqua

disparità di trattamento rispetto alla disciplina differenziata dei

termini per comparire nei giudizi civili prevista dall'art. 163 bis

cod. proc. civ., tenuto conto altresì che il termine in questione

subisce una restrizione di almeno dieci giorni, occorrenti al fine di

garantire i diritti delle parti ai sensi dell'art. 127 cod. proc.

pen.; b) l'art. 97 Cost., in quanto, in casi come quello di specie,

ne deriva la necessità di ripetuti rinvii dell'udienza preliminare

con pregiudizio per il regolare andamento della giustizia penale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent.

n. 213 del 1975; ord. n. 408 del 1991), la disciplina delle

notificazioni nel procedimento penale non è confrontabile, ai fini

del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con la disciplina delle

medesime nel procedimento civile, diversi essendo gli interessi che

nell'uno e nell'altro devono trovare tutela;

che, ai fini della valutazione di razionalità dei termini

legali di notifica, non si può trarre argomento da eventuali

ostacoli di fatto che alla loro osservanza possano derivare da

disfunzioni burocratiche o da inefficienze di pubblici servizi;

che, ove risulti il mancato "buon fine" della notificazione

all'imputato prevista dall'art. 419, comma 1, cod.proc.pen., l'art.

420, comma 4 (in relazione all'art. 485, comma 1) dispone

l'aggiornamento dell'udienza preliminare a nuova data, mentre per

quanto concerne la persona offesa dal reato (profilo peraltro

irrilevante in ordine al giudizio a quo), la costituzione di parte

civile può avvenire anche successivamente all'udienza preliminare

entro il termine indicato dall'art. 79, comma 1, onde deve escludersi

la pretesa contrarietà del termine stabilito dalla norma impugnata

(in conformità dell'art. 2, punto 52 della delega legislativa

approvata con legge 16 febbraio 1987, n. 81) al buon andamento

dell'amministrazione della giustizia tutelato dall'art. 97 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte