Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promossi con ordinanze emesse il

14 maggio 1998 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento

civile vertente tra Italo Regazzo s.r.l. e il Fallimento Penzo Angelo

Restauri s.a.s., iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1998 ed il 18 luglio 1998 dal Tribunale di

Roma nel procedimento civile vertente tra il Fallimento SARED s.p.a.

e Ballini Simonetta, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 14

maggio 1998 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui tale norma

non prevede che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo

intercorrente tra la pubblicazione e l'affissione della relativa

sentenza - non siano opponibili ai terzi che, in buona fede, siano

stati destinatari degli atti compiuti dal fallito o autori di

pagamenti ricevuti dallo stesso;

che identica questione, in riferimento al medesimo parametro

costituzionale, è stata sollevata dal Tribunale di Roma, con

ordinanza del 18 luglio 1998;

che a parere dei giudici rimettenti la disposizione denunciata,

nel disporre che i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la

pubblicazione (attraverso il deposito in cancelleria) della sentenza

dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci nei

confronti dei creditori anche prima dell'affissione (alla porta

esterna del Tribunale) ai sensi dell'art. 17 della legge fallimentare

e senza che rilevi la buona fede del solvens si porrebbe in contrasto

con il principio di eguaglianza sussunto sotto l'art. 3 della

Costituzione, in quanto:

a) non discriminerebbe, quanto meno nel periodo tra la

pubblicazione e l'affissione della sentenza dichiarativa di

fallimento, tra coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito

quelli consapevoli e quelli non consapevoli di detta dichiarazione;

b) discriminerebbe senza ragionevole motivo, e pur essendo

analoga la loro situazione psicologica, coloro che abbiano avuto

rapporti con il fallito prima della dichiarazione di fallimento e

coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito dopo detta

dichiarazione, in quanto mentre i primi possono far valere la

ignoranza dello stato di dissesto ai fini della revocatoria

fallimentare, i secondi non possono far valere la mancata conoscenza

dell'intervenuta pubblicazione della sentenza dichiarativa di

fallimento ai fini dell'opponibilità dei pagamenti ricevuti o

eseguiti;

Considerato che, avendo ad oggetto le due ordinanze questioni

identiche, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 234 del 1998, ha già

dichiarato non fondata una questione identica a quella oggetto del

presente giudizio;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati motivi

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia e dal

Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte