Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del

T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa l'8

maggio 1962 dal Consiglio comunale di Filadelfia su ricorso di Maiolo

Giuseppe, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962;

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Filadelfia, con la suddetta

deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

degli art. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento

all'art. 102 della Costituzione;

che in questa causa non c'è stata costituzione di parti;

Considerato che la questione è stata ripetutamente decisa da

questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 92 del 1962, che l'ha

dichiarata infondata;

che non sono stati addotti e non sussistono motivi per discostarsi

dalle precedenti decisioni;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,

proposta con la deliberazione citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte