Sentenza n. 120/1966
Altra decisione · depositata il 19/12/1966 · relatore Giuseppe Branca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 24 febbraio 1966, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il successivo 2 marzo ed iscritto al n. 5
del Registro ricorsi 1966, per conflitto di attribuzione tra la Regione
e lo Stato, sorto a seguito del decreto 18 dicembre 1965 del Ministro
delle finanze relativo alla modifica di attribuzioni dei primi uffici
del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma e Palermo.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto del 18 dicembre 1965 (Gazzetta Ufficiale n. 322
del 28 dicembre 1965) il Ministro delle finanze ha disposto che il
servizio di riscossione dell'imposta generale sull'entrata, delle tasse
di pubblico insegnamento e di quelle inerenti alla pubblica istruzione
e alle concessioni governative, svolto fino ad allora dall'ufficio di
registro di Palermo, passasse dal 1 gennaio 1966 al primo ufficio del
registro per l'i.g.e. di Roma.
Contro questo decreto ha ricorso, per conflitto di attribuzione, la
Regione siciliana con atto depositato il 2 marzo 1966. In esso innanzi
tutto si ricorda che a datare dal D.L. 12 aprile 1948, n. 507 (art. 2),
la Regione doveva riscuotere direttamente quei tributi; si avverte come
dunque l'ufficio di registro di Palermo, che ne ha esercitato finora la
riscossione, pur appartenendo all'amministrazione statale, sia stato
messo a disposizione della Regione siciliana (sentenza n. 52 del 1957
della Corte costituzionale): è perciò sottoposto al controllo
regionale che invece il decreto impugnato lo sottrae arbitrariamente;
si aggiunge che le norme d'attuazione (D. P. R. 26 luglio 1965, n.
1074) hanno riconosciuto definitivamente alla Regione la pertinenza di
quei tributi e il potere di riscuoterli attraverso gli uffici
periferici dell'amministrazione statale; uffici la cui pianta organica
deve essere stabilita dallo Stato d'intesa con la Regione (art. 8): il
che presuppone che tali uffici debbano restare in Sicilia, sotto il
diretto controllo regionale, o che l'attribuzione delle loro funzioni
ad un ufficio centrale dello Stato non possa avvenire senza intesa con
la Regione; cosa che non è avvenuta, per cui il decreto 18 dicembre
1965 ha invaso la sfera della competenza regionale.
2. - Il Presidente del Consiglio, costituitosi con atto depositato
dall'Avvocatura dello Stato il 15 marzo 1966, contesta la fondatezza
del ricorso.
Innanzi tutto il trasferimento dell'esercizio di riscossione
all'ufficio i.g.e. di Roma rientra in un piano di ammodernamento dei
servizi che prevede la soppressione dei centri meccanografici delle
grandi città come Roma, Milano, ecc., compresa Palermo (cosa già
avvenuta), e l'istituzione di dieci centri di rilevamento zonali, di
cui uno in Sicilia. D'altronde l'ufficio i.g.e. di Roma versa, a mezzo
di postagiri, le entrate della Regione siciliana direttamente e
immediatamente alla tesoreria di quest'ultima: la quale può
controllare l'andamento del gettito sui prospetti analitici che
l'ufficio manda all'Intendenza di finanza della Regione.
Nel merito l'Avvocatura dello Stato si limita ad osservare che
l'art. 2 del citato D.L. 1948, n. 507 è stato abrogato con le norme
d'attuazione (citato D.P.R. 1965, n. 1074); che secondo tali norme
(art. 8), anche quando la Regione si avvale degli uffici statali,
l'ordinamento di questi ultimi spetta esclusivamente allo Stato (la
Regione dovendo essere sentita solo in merito alle piante organiche);
che perciò anche in Sicilia il Ministro delle finanze può modificare
con proprio decreto le tabelle dei servizi degli uffici finanziari (R.
D. 15 ottobre 1925, n. 2215); che infine il potere di controllo
relativo alle violazioni di norme tributarie è solo dello Stato (art.
48 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e art. 11 del T.U. 1 marzo 1961,
n. 121): alla Regione spetta soltanto il controllo del servizio di
riscossione ed esso, come si è detto, può esercitarsi facilmente
anche dopo l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. - La difesa regionale, nella memoria depositata il 9 novembre
1966, replica affermando che la centralizzazione del servizio,
quand'anche avvantaggiasse lo Stato, danneggerebbe comunque la Regione:
infatti, mentre l'ufficio di Palermo versava le entrate al Banco di
Sicilia ogni tre giorni, l'ufficio di Roma vi provvede solo
mensilmente; inoltre il primo ufficio, a differenza del secondo,
elaborava statistiche mensili e semestrali molto utili alla politica
economica della Sicilia; per di più col nuovo sistema la Regione
finisce per perdere i proventi delle sopratasse da omesso o tardivo
pagamento (vedi art. 3 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) poiché esse
affluiscono a un conto corrente unico per tutto il territorio
nazionale: questo inconveniente potrà essere eliminato in futuro, ma
la Regione non avrà modo d'accertarsene se ad essa si nega ogni
ingerenza sul funzionamento dell'ufficio romano.
In realtà, secondo la difesa regionale, l'ufficio di Palermo è un
"organo della Regione" a norma dell'art. 2 del D.L. n. 507 del 1948,
che non è stato, né poteva essere, affatto abrogato dal D.P.R. n.
1074 del 1965 (recanti norme d'attuazione): anzi proprio l'art. 8 di
questo decreto riconosce alla Sicilia la funzione di riscuotere i
tributi e con essa il potere di avvalersi degli uffici periferici
statali: cioè di quelli situati in territorio siciliano, dove quel
potere può naturalmente e direttamente esercitarsi; del resto
l'affermazione (contenuta nell'art. 8) che l'ordinamento, lo stato
giuridico e il trattamento economico di tali uffici continuano ad
essere regolati da norme dello Stato sarebbe pleonastica se non
presupponesse che, nell'esercizio delle funzioni spettanti alla
Regione, gli uffici finanziari assumano la caratteristica di organo
regionale.
In conclusione, secondo la difesa regionale, il Ministro delle
finanze non può disporre a proprio arbitrio degli uffici: ché, se per
le loro piante organiche lo Stato deve procedere d'"intesa con la
regione", a fortiori dovrebbe farlo quando intenda sopprimerne i
servizi periferici di cui essa si avvale.
4. - L'Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 29
ottobre 1966, chiarisce le ragioni di carattere tecnico- economico che
hanno imposto con urgenza l'accentramento; ricorda come il centro
elettronico zonale, che deve essere istituito in Sicilia, fra l'altro,
attraverso la sua programmazione, permetterà agli organi regionali di
controllare l'andamento del servizio e il gettito dell'imposta:
controllo regionale che d'altronde può essere esteso anche all'ufficio
i.g.e. di Roma e che, dinanzi a un apparato elettronico, non richiede
la permanenza di ispettori regionali sul luogo.
In diritto il ricorso sarebbe infondato poiché l'art. 8 del citato
D.P.R. 1965, n. 1074, consente alla Regione di avvalersi degli uffici
periferici dello Stato fino a quando non avrà diversamente disposto:
perciò essa potrà organizzare diversamente la riscossione dei
tributi, ma non può interferire sulla competenza e sulla
organizzazione di quegli uffici; uffici periferici che del resto non
sono quelli solo situati in Sicilia: infatti l'art. 4 dello stesso
decreto prevede che la Regione possa servirsi di uffici periferici
posti fuori del proprio territorio ai quali affluiscono per esigenze
amministrative le entrate che le spettano: tra essi rientra
evidentemente anche il primo ufficio i.g.e. di Roma.
5. - Nella discussione orale la difesa della Regione ha rilevato
come un vero e proprio controllo regionale non potrà svolgersi presso
l'ufficio di Roma. Quanto all'art. 4 del D.P.R. n. 1074 del 1965,
invocato dal Presidente del Consiglio, esso si riferirebbe solo a casi
eccezionali ben individuabili: del resto anche gli artt. 7 e 10
proverebbero come il servizio debba svolgersi attraverso uffici situati
in Sicilia. Infine le sezioni delle giurisdizioni tributarie centrali,
che, secondo l'art. 10 del D.P.R. citato, devono istituirsi in Sicilia,
non vi potrebbero svolgere, rispetto a questa materia, la loro
funzione.
L'Avvocatura dello Stato ha osservato come col D. M. 18 dicembre
1965 si sia accentrata propriamente la contabilizzazione, non la
riscossione delle imposte: perciò il controllo regionale presso
l'ufficio di Roma, sempre possibile, non può avere ovviamente ad
oggetto se non il funzionamento dell'impianto elettronico. Considerato in diritto :
La Regione si duole perché, col. D. M. 18 dicembre 1965, il
Ministro delle finanze ha concentrato presso il primo ufficio i.g.e. di
Roma la riscossione di quei tributi (i.g.e., concessioni governative,
pubblico insegnamento e istruzione) che erano riscossi dal primo
ufficio i.g.e. di Palermo: il decreto avrebbe violato norme statutarie
e d'attuazione disponendo, in materia di riscossione tributaria, di un
ufficio periferico sottoposto al controllo della Regione siciliana
(Statuto siciliano, art. 36; D.L. 12 aprile 1948, n. 507, art. 2;
D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 8).
La denuncia, benché abbia una sua giustificazione, non può essere
accolta.
Non c'è dubbio, e la Corte lo ha più volte riconosciuto, che il
primo ufficio i.g.e. di Palermo svolgesse funzioni amministrative
regionali come tutti quegli organi ed uffici dello Stato di cui la
Regione "si avvale" in virtù di norme d'attuazione; ma è altrettanto
sicuro che tali organi ed uffici strutturalmente continuano a far parte
dell'organizzazione dello Stato (sentenza della Corte costituzionale n.
61 del 1960): vi appartengono e vi apparterranno se e fino a quando non
saranno passati definitivamente alla Regione o comunque "fino a quando
non sarà diversamente" stabilito (in particolare v. art. 8 del D.P.R.
n. 1074 del 1965).
Ne deriva che lo Stato può disporre degli uffici preposti alla
riscossione di tributi regionali purché ne sia garantito il servizio e
salvo che non occorra provvedere sulle loro piante organiche, per le
quali è necessaria l'intesa con la Regione siciliana (citato art. 8).
Ma la concentrazione del servizio di riscossione dell'i.g.e. e degli
altri tributi nel primo ufficio di Roma non compromette quel servizio,
mentre i poteri di vigilanza e quelli di concorso alla formazione delle
piante organiche non sono stati sottratti alla Regione, che ora potrà
esercitarli nei confronti dell'ufficio romano: e li potrà esercitare,
beninteso, data la complessità dell'ufficio, solo ai fini del servizio
di riscossione dei tributi regionali e nei limiti in cui lo consente il
diverso impianto dell'ufficio, che è provvisto d'un apparato
elettronico.
D'altra parte, poiché le somme pagate affluiscono a un conto
corrente vincolato a favore della Regione, il mutamento del sistema di
riscossione si riduce, nella sostanza, a ben poco: le somme prima
giungevano all'ufficio i.g.e. di Palermo che le "girava" al Banco di
Sicilia; ora giungono all'ufficio i.g.e. di Roma, che le gira al Banco
di Sicilia. E altrettanto accade di eventuali sopratasse o interessi
di mora, che ugualmente affluiscono al conto corrente postale 7/100
vincolato a favore della Regione siciliana.
Infine è da escludere che il decreto ministeriale abbia provocato,
come invece ha sostenuto in udienza la difesa regionale, spostamenti di
competenza per territorio degli organi di giustizia tributaria: poiché
il primo ufficio i.g.e. di Palermo riscuoteva tributi in regime di
autotassazione (mentre sono rimasti al secondo ufficio di Palermo
l'accertamento e la riscossione delle tasse dovute in abbonamento: D.
M. 5 novembre 1952, art. 7, comma secondo), le commissioni tributarie
non hanno, come non avevano, alcuna competenza sulla materia; quanto
poi al giudice ordinario, il mutamento di sede dell'ufficio addetto
all'esazione è del tutto irrilevante, come lo è per i ricorsi
all'autorità amministrativa (Intendente di finanza, Ministro):
infatti, a differenza del secondo, rimasto a Palermo, il primo ufficio
i.g.e. non accerta né liquida, ma si limita a riscuotere il tributo;
dimodoché è inapplicabile l'art. 8 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611
("La decisione... spetta ... al tribunale civile del luogo dove. . .
trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sopratassa"), ma
valgono, a seconda dei casi, l'art. 25 del Codice di procedura civile,
gli artt. 2 e segg. del T.U. 14 aprile 1910, n. 639, gli artt. 21 e 55
e segg. della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'art. 52 del D.L. 9 gennaio
1940, n. 2, gli artt. 14-15 del D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, ecc.:
norme, tutte, che, qualunque ne sia la portata, prescindono dalla sede
dell'ufficio preposto alla mera riscossione.
Non si può tuttavia non rilevare come il provvedimento impugnato
appaia emesso senza che la Regione sia stata prima sentita o avvisata:
con ciò indubbiamente si sono offesi quei principi di correttezza sui
quali, anche se la loro violazione nel caso non assurge a vizio di
legittimità, devono riposare in concreto i rapporti fra lo Stato e le
Regioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza dello Stato a trasferire al primo ufficio
i.g.e. di Roma il servizio di riscossione svolto dal primo ufficio
i.g.e. di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte