Sentenza n. 120/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1968 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo
comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1967 dal
Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Biscaro
Ferdinando, iscritta al n. 136 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.
Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione
del Giudice Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Biscaro Ferdinando,
imputato del reato di cui agli artt. 81, capoverso, Codice penale, e
114 T.U. leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in
relazione all'art. 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pubblicato sul
settimanale "A B C" di cui è direttore responsabile, degli avvisi
amorosi) il Tribunale di Milano, con ordinanza 30 marzo 1967, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 114, comma secondo, della citata
legge di pubblica sicurezza che dispone e sanziona il divieto di
inserzione nei giornali od in altri scritti periodici di
"corrispondenze o di avvisi amorosi".
Secondo il Tribunale di Milano la norma denunziata, vietando
inserzioni a contenuto amoroso che, di per sé, non possono essere
considerate manifestazioni contrarie al buon costume, si pone in
contrasto con l'art. 21, comma sesto, della Costituzione, che vieta
soltanto queste ultime.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19
agosto 1967.
Nel giudizio avanti questa Corte non vi è stata costituzione di
parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La
causa viene pertanto portata e decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :
L'art. 21 della Costituzione, dopo avere, nel primo comma,
affermato che "tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero
con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione", passa a
dettare, nei commi dal secondo al quinto, le norme atte ad assicurare
al libero uso di quello che, ancor Oggi, resta il più importante mezzo
di diffusione del pensiero, e cioè della stampa, esonerandola da ogni
forma di autorizzazione e di censura preventiva e limitando il
sequestro successivo degli stampati, da disporsi con la garanzia
dell'intervento dell'autorità giudiziaria, al solo caso di delitti
commessi a mezzo di essi.
Dopo avere, con tanta incisività, proclamato e garantito questo
diritto di libertà, lo stesso art. 21, al sesto comma, aggiunge che
sono però "vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon costume". E lo stesso comma
dispone che, in proposito, "la legge stabilisce i provvedimenti
adeguati a reprimere ed a prevenire le violazioni".
Da tali disposizioni discende - come la Corte ha più volte
affermato - che la libertà di manifestazione del pensiero non può
trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla
tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione
costituzionale, tra i quali il sesto comma ha espressamente indicato il
buon costume a causa della sua particolare rilevanza.
Ne discende che la disposizione contenuta nell'art. 114, secondo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la quale
vieta la inserzione nei giornali e in altri scritti periodici di
"corrispondenze o di avvisi amorosi", non s'inquadra nel sistema. Le
inserzioni a contenuto amoroso, benché attinenti a rapporti ai quali
la riservatezza e il pudore dovrebbero essere connaturali ed ai quali
mal si attaglia la diffusione di una pubblica esternazione, non sono
tuttavia contrarie di per sé al buon costume. Esse possono solo
divenirlo quando, per le espressioni adoperate, i concetti espressi o i
riferimenti contenuti, si rivelino atti ad offenderlo. Ma ciò
rappresenta però soltanto un'evenienza che non può giustificare
alcuna precauzionale limitazione di libertà volta a scongiurarla.
La Corte ritiene pertanto costituzionalmente illegittimo il divieto
di inserzione nella stampa di "corrispondenze o di avvisi amorosi",
nella parte in cui tale disposizione, per la sua genericità, include
anche ipotesi dalle quali esula l'offesa al buon costume.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma
secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte in cui vieta le
corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon
costume.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1968:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte