Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/05/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

15 ottobre 1973 dal pretore di Civitella Roveto nel procedimento civile

vertente tra Minieri Natale e Di Girolamo Mario, iscritta al n. 55 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 1976 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 2 aprile 1973

ad istanza di Mario Di Girolamo, Natale Minieri ha proposto opposizione

in data 22 maggio 1973 davanti al pretore di Civitella Roveto.

L'opponente ha assunto di non aver potuto notificare nei termini

l'atto di opposizione a causa dello sciopero degli uffici postali ed in

ciò ha ravvisato una causa di forza maggiore o di caso fortuito.

Ha eccepito, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo, del codice

di procedura civile, che esclude la possibilità per l'intimato di

proporre l'opposizione tardiva nonostante l'impedimento a proporre

opposizione nei termini.

Il pretore, in accoglimento dell'eccezione, ha sollevato, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo,

del codice di procedura civile "nella parte in cui non consente la

tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della

ingiunzione, non abbia potuto proporre opposizione nel termine fissato

nel decreto per caso fortuito o forza maggiore".

La questione sarebbe rilevante ai fini della risoluzione del

giudizio e non manifestamente infondata.

Il giudizio non potrebbe essere deciso indipendentemente dalla

risoluzione della questione.

E la norma violerebbe gravemente il diritto di difesa

costituzionalmente garantito.

Nei procedimenti speciali, infatti, qualora si voglia assicurare il

rapido conseguimento di un determinato scopo, questo non può e non

deve essere raggiunto con il sacrificio del diritto di difesa di chi

abbia un legittimo motivo di opposizione.

Secondo un principio generale del nostro ordinamento processuale,

poi, non possono gravare sulla parte (che si sia trovata

nell'impossibilità di compiere un atto per motivi di forza maggiore o

di caso fortuito) le conseguenze del suo impedimento come se le stesse

fossero effetto della volontà o della negligenza della parte stessa.

Per cui il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'intimato

deve trovare applicazione anche nell'ipotesi de qua.

Del resto la fattispecie in esame ha stretta analogia con la

normativa che disciplina il procedimento per convalida di sfratto, e

l'art. 668, comma primo, del codice di procedura civile, con la

sentenza n. 89 del 1972, è stato dichiarato costituzionalmente

illegittimo nella parte in cui non consente la tardiva opposizione

all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia

potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.

2. - A seguito della regolare comunicazione, notificazione e

pubblicazione dell'ordinanza, non si è costituita alcuna delle parti,

e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Civitella Roveto, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, solleva, in riferimento all'art. 24, comma secondo della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

650, comma primo del codice di procedura civile, "nella parte in cui

non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto

conoscenza dell'ingiunzione, non abbia potuto proporre opposizione nel

termine fissato nel decreto per caso fortuito o forza maggiore".

2. - In punto di rilevanza il giudice a quo si limita ad affermare

che è evidente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

davanti a lui promosso non possa essere deciso indipendentemente dalla

risoluzione della sollevata questione.

Di fronte all'assunto dell'intimato di non aver potuto notificare

nel termine l'atto di opposizione a causa dello sciopero degli uffici

postali, il detto giudice fa espressamente salva la dimostrazione in

sede di merito della fondatezza in concreto del denunciato impedimento

e nel contempo implicitamente ammette che lo sciopero postale integri

un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. In tal modo, posta

come vera la premessa, il dubbio' circa la costituzionalità della

norma non è avanzato in relazione ad una semplice eventualità.

E per tanto ricorre il necessario requisito della pregiudizialità.

3. - La questione è fondata.

Sul terreno del processo civile in generale e dei procedimenti

speciali in particolare, l'esistenza del caso fortuito o della forza

maggiore è ipotizzata in varie norme. Così, e tra l'altro, nel codice

di procedura civile l'art. 294, commi primo e secondo, ammette che il

contumace dimostri che la sua costituzione in giudizio è stata

impedita da causa a lui non imputabile e il giudice provveda alla

riammissione in termini delle parti; l'art. 668, comma primo (dopo la

sentenza n. 89 del 1972 di questa Corte) dispone che è possibile

l'opposizione dopo la convalida da parte dell'intimato che provi di non

aver avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione di licenza o di

sfratto o di non essere potuto comparire all'udienza, per caso fortuito

o forza maggiore; e lo stesso art. 650, comma primo stabilisce che

l'intimato può fare opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se provi

di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per caso fortuito o

forza maggiore. Ma manca una norma o un principio che consacri in

generale la rilevanza del caso fortuito o della forza maggiore come

causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine

perentorio. Ed anzi dall'art. 153 dello stesso codice è dato dedurre

l'improrogabilità dei termini perentori; e codesta norma è stata

indirettamente (a proposito del successivo art. 244) presa in

considerazione da questa Corte con la sentenza n. 106 del 1973.

La questione in oggetto presenta innegabili punti di contatto con

quella già esaminata da questa Corte, a proposito dell'art. 668, comma

primo del codice di procedura civile, e decisa positivamente con la

ricordata sentenza n. 89 del 1972. Allora in riferimento all'art. 24

della Costituzione era stata denunciata la norma (art. 668, comma

primo) che non consentiva l'opposizione tardiva alla convalida di

licenza o di sfratto, all'intimato che non era potuto comparire

all'udienza per caso fortuito o forza maggiore; ed ora lo è la norma

dell'art. 650, comma primo che non consente l'opposizione tardiva

all'ingiunzione, all'intimato che non abbia potuto fare opposizione nel

termine per caso fortuito o forza maggiore.

Nell'ipotesi prospettata nell'ordinanza di rimessione, come già in

quella indicata di cui all'art. 668, comma primo, la tutela

giurisdizionale non risulta adeguatamente ed effettivamente assicurata.

Anche se nella procedura speciale di cui trattasi il termine è

più lungo di quello previsto per la comparizione in giudizio

dell'intimato nel procedimento per convalida di sfratto, il soggetto a

cui sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo, può far

decorrere inutilmente il termine per proporre opposizione,

volontariamente o colposamente ovvero per causa a lui non imputabile.

Ora nel secondo di questi due casi, a differenza che nel primo, il

soggetto interessato, per circostanze non dipendenti dalla sua

volontà, si viene a trovare nella materiale impossibilità di agire in

giudizio per la tutela dei suoi diritti e di difendersi.

Ne consegue che la norma denunciata è illegittima

costituzionalmente in parte qua.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 650, comma

primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente

la opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza

del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza

maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte