Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1977 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 89 e

169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e 169 dello stesso

codice, promossi con le ordinanze emesse il 25 settembre ed il 17

ottobre 1975 dal pretore di Genova, nei procedimenti penali a carico di

Teresa Benvenuto e Silvana Luchessa, iscritte ai nn. 491 e 582 del

registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975 e n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Teresa Benvenuto, il

pretore di Genova, con ordinanza emessa il 25 settembre 1975 (n. 491

Reg. ord. 1975), sollevava d'ufficio questione incidentale di

legittimità costituzionale degli articoli 89 e 169 del codice penale,

nel loro coordinato disposto ed in confronto con gli artt. 98 e 169

dello stesso codice. Assumeva, infatti, che tali norme contrastavano

con gli articoli 3 e 27 della Costituzione "nella parte in cui non

prevedono la concessione del perdono giudiziale per l'ipotesi di

imputati affetti da vizio parziale di mente temporaneo al momento del

fatto e che il giudice presuma siano per astenersi dal commettere

ulteriori reati"; stabilendo così una ingiustificata disparità di

trattamento tra coloro che sono affetti da vizio parziale di mente ed i

minori ultraquattordicenni.

Raffrontando tra loro gli artt. 89 e 98 del codice penale

emergerebbe, secondo il pretore, che tanto il vizio parziale di mente

quanto l'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, sono

situazioni soggettive che, pur non escludendo l'imputabilità del reo,

ricevono dalla legge uguale trattamento ai fitti della diminuzione

della pena concretamente da erogare. Si determinerebbe per ciò una

equiparazione tra l'indebolimento dell'equilibrio psichico che può

derivare dalla minore età e quello che, invece, può conseguire da

altre situazioni patologiche non ascrivibili al soggetto. La indicata

simmetria di trattamento normativo verrebbe però meno quando dalla

diminuzione di pena si va alla esenzione totale dalla stessa. Mentre,

infatti, per i minori la legge prevede la totale esenzione dalla pena,

tramite l'applicazione del perdono giudiziale, per i maggiorenni

affetti da vizio parziale di mente un siffatto trattamento non è

previsto.

Ora, se questa diversità di trattamento può avere una qualche

giustificazione se riferita ad infermità parziale stabilmente

esistente nel soggetto, la stessa non si giustificherebbe nelle ipotesi

In cui la causa di indebolimento dell'equilibrio psichico sia di durata

temporanea, come nel caso di specie relativo ad una ragazza che, al

momento del fatto, aveva da poco compiuto diciotto anni e che la

relazione medica di parte descriveva come in preda a profondi stati di

alterazione dell'equilibrio psichico che il tempo e l'esperienza

avevano successivamente concorso a sanare.

Ciò premesso, il pretore riteneva la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale nei termini sopra indicati non solo ai fini

della decisione del processo, ma anche per la corretta formulazione dei

quesiti da porre a base di una necessaria indagine peritale.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Davanti a questa Corte la parte non si costituiva, mentre spiegava

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, che chiedeva che la questione

fosse dichiarata infondata. Non sussisterebbe, secondo l'Avvocatura

generale dello Stato, alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione,

stante la diversità di situazione tra i minori ultraquattordicenni e

gli affetti da vizio parziale di mente. Mentre, infatti, questi ultimi

hanno la capacità di intendere e di volere grandemente diminuita, i

primi possiedono la capacità di intendere e di volere; e la ragione

per cui la pena è per essi diminuita risiede nell'opinione che gli

stessi non abbiano acquisito la piena coscienza morale e la capacità

di esercitare i freni inibitori. Da ciò deriva la razionalità della

differenza nelle soluzioni adottate con riferimento alla natura

dell'istituto del perdono giudiziale. Egualmente infondato sarebbe il

richiamo all'art. 27 della Costituzione perché le finalità

rieducative della pena possono essere conseguite nei confronti

dell'infermo parziale di mente, mentre è dubbio che ciò possa

avvenire per il minore che delinqua per la prima volta.

2. - Con altra ordinanza in data 17 ottobre 1975 (n. 582 Reg. ord.

1975) il pretore di Genova sollevava la stessa questione di

legittimità costituzionale di cui all'ordinanza in precedenza

riassunta, nel corso di un giudizio a carico di Silvana Luchessa, e

dopo aver disposto perizia medica che aveva concluso nel senso che al

momento dei fatti, essa presentava capacità di intendere e di volere

grandemente scemata.

Il pretore prospettava sinteticamente argomentazioni analoghe a

quelle svolte nella ordinanza di cui al precedente n. 1, soffermandosi

in modo particolare sulla violazione dell'art. 27 della Costituzione.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Davanti a questa Corte non si costituiva la parte e non spiegava

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Alla pubblica udienza dell'11 maggio 1977 l'avvocato dello

Stato spiegava intervento orale, riportandosi alle ragioni già esposte

nello scritto. Considerato in diritto :

1. - Come ricordato in narrativa, il giudice a quo ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 e 169 del

codice penale nel loro coordinato disposto e in relazione al coordinato

disposto degli artt. 98 e 169 dello stesso codice. Partendo dal

rilievo che tanto per il minore ultraquattordicenne, quanto per

l'imputato affetto da vizio parziale di mente è prevista

(rispettivamente negli artt. 98 e 89 del codice penale) la diminuzione

della pena, il pretore ha ritenuto di dubbia costituzionalità (ex

artt. 3 e 27 della Costituzione) che l'art. 169 del codice penale

consenta al giudice di astenersi dal rinvio a giudizio o dal

pronunciare condanna, concedendo il perdono giudiziale, soltanto nei

confronti del minore e non dell'ultradiciottenne che "nel momento in

cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da

scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di

volere".

2. - La questione non è fondata.

La posizione dell'imputato minore degli anni diciotto e quella

dell'imputato seminfermo di mente, come è riconosciuto dalla

giurisprudenza della Cassazione e dalla dottrina, sono, nel sistema del

codice penale, diverse, non eguali. Per l'imputato minore

ultraquattordicenne l'art. 98 pone al giudice il problema concreto

dell'accertamento della capacità di intendere e di volere, cioè del

normale sviluppo fisio-psichico del minore stesso.

Se la capacità esisteva (al momento del fatto) si ha imputabilità

piena, benché la pena sia sempre diminuita; se non esisteva, non c'è

l'imputabilità.

Resta naturalmente, anche per il minore, la terza ipotesi di

infermità che scemi grandemente la capacità di intendere e di volere,

cioè quella considerata, indipendentemente dall'età, dall'art. 89

del codice penale.

Ma il perdono giudiziale trova il suo fondamento non nella scemata

capacità di intendere e di volere al momento del fatto, bensì in una

previsione del giudice che il minore si asterrà dal commettere

ulteriori reati. Cioè - come è stato più volte riconosciuto dalla

Cassazione-il fondamento giuridico del perdono giudiziale è analogo a

quello della sospensione condizionale della pena. Ancora più evidente

- operando al di qua della condanna, che evita - appare l'analogia con

quell'istituto della probation come trattato con favore nella dottrina

penalistica italiana, ancorché non ancora introdotto nel diritto

positivo nel nostro Paese.

Che poi il perdono giudiziale possa essere concesso solo ai minori

ultraquattordicenni, non costituisce riconoscimento di una loro scemata

capacità di intendere e di volere, ma dipende dalla minore fiducia del

legislatore nella capacità rieducativa del carcere per i minori e

dalla maggior fiducia nella possibilità del loro recupero sociale dopo

il primo incontro con la giustizia penale.

Del resto, come è noto, il problema di una estensione ai

maggiorenni dell'applicabilità del perdono giudiziale si è posto al

legislatore e la soluzione positiva ha già conseguito un voto

parlamentare.

3. - Poiché gli artt. 98 e 89 del codice penale si riferiscono a

situazioni diverse, è escluso che l'art. 169, consentendo il perdono

giudiziale solo ai minori e non ai maggiorenni seminfermi di mente, si

trovi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Né si vede come

possa essere ipotizzato un contrasto con l'art. 27, il quale prescrive

che le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Se il

pretore ha voluto richiamare il precetto a proposito del minore che

beneficia del perdono giudiziale, e quindi non è condannato, il

richiamo è evidentemente fuor di luogo. Se il richiamo è fatto a

proposito del seminfermo di mente condannato a pena diminuita, esso è

egualmente incongruo, per non dire controproducente, in quanto la

condanna non esclude il fine rieducativo della pena, della quale

costituisce il presupposto.

Vero è soltanto che - come si è già detto - la minore fiducia

nella capacità rieducativa della pena, quando si tratti di giovani non

ancora diciottenni, entra tra le motivazioni dell'istituto del perdono

giudiziale e dei limiti nei quali esso è accolto nel nostro diritto

positivo e dai quali ben poteva la legge ordinaria - senza lesione dei

principi costituzionali invocati - escludere gli ultradiciottenni anche

in caso di infermità temporanea non più esistente al momento del

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 89 e 169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e

169 dello stesso codice, sollevata dal pretore di Genova con le due

ordinanze di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte