Sentenza n. 120/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 89 e
169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e 169 dello stesso
codice, promossi con le ordinanze emesse il 25 settembre ed il 17
ottobre 1975 dal pretore di Genova, nei procedimenti penali a carico di
Teresa Benvenuto e Silvana Luchessa, iscritte ai nn. 491 e 582 del
registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975 e n. 38 dell'11 febbraio 1976.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico di Teresa Benvenuto, il
pretore di Genova, con ordinanza emessa il 25 settembre 1975 (n. 491
Reg. ord. 1975), sollevava d'ufficio questione incidentale di
legittimità costituzionale degli articoli 89 e 169 del codice penale,
nel loro coordinato disposto ed in confronto con gli artt. 98 e 169
dello stesso codice. Assumeva, infatti, che tali norme contrastavano
con gli articoli 3 e 27 della Costituzione "nella parte in cui non
prevedono la concessione del perdono giudiziale per l'ipotesi di
imputati affetti da vizio parziale di mente temporaneo al momento del
fatto e che il giudice presuma siano per astenersi dal commettere
ulteriori reati"; stabilendo così una ingiustificata disparità di
trattamento tra coloro che sono affetti da vizio parziale di mente ed i
minori ultraquattordicenni.
Raffrontando tra loro gli artt. 89 e 98 del codice penale
emergerebbe, secondo il pretore, che tanto il vizio parziale di mente
quanto l'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, sono
situazioni soggettive che, pur non escludendo l'imputabilità del reo,
ricevono dalla legge uguale trattamento ai fitti della diminuzione
della pena concretamente da erogare. Si determinerebbe per ciò una
equiparazione tra l'indebolimento dell'equilibrio psichico che può
derivare dalla minore età e quello che, invece, può conseguire da
altre situazioni patologiche non ascrivibili al soggetto. La indicata
simmetria di trattamento normativo verrebbe però meno quando dalla
diminuzione di pena si va alla esenzione totale dalla stessa. Mentre,
infatti, per i minori la legge prevede la totale esenzione dalla pena,
tramite l'applicazione del perdono giudiziale, per i maggiorenni
affetti da vizio parziale di mente un siffatto trattamento non è
previsto.
Ora, se questa diversità di trattamento può avere una qualche
giustificazione se riferita ad infermità parziale stabilmente
esistente nel soggetto, la stessa non si giustificherebbe nelle ipotesi
In cui la causa di indebolimento dell'equilibrio psichico sia di durata
temporanea, come nel caso di specie relativo ad una ragazza che, al
momento del fatto, aveva da poco compiuto diciotto anni e che la
relazione medica di parte descriveva come in preda a profondi stati di
alterazione dell'equilibrio psichico che il tempo e l'esperienza
avevano successivamente concorso a sanare.
Ciò premesso, il pretore riteneva la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale nei termini sopra indicati non solo ai fini
della decisione del processo, ma anche per la corretta formulazione dei
quesiti da porre a base di una necessaria indagine peritale.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Davanti a questa Corte la parte non si costituiva, mentre spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, che chiedeva che la questione
fosse dichiarata infondata. Non sussisterebbe, secondo l'Avvocatura
generale dello Stato, alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione,
stante la diversità di situazione tra i minori ultraquattordicenni e
gli affetti da vizio parziale di mente. Mentre, infatti, questi ultimi
hanno la capacità di intendere e di volere grandemente diminuita, i
primi possiedono la capacità di intendere e di volere; e la ragione
per cui la pena è per essi diminuita risiede nell'opinione che gli
stessi non abbiano acquisito la piena coscienza morale e la capacità
di esercitare i freni inibitori. Da ciò deriva la razionalità della
differenza nelle soluzioni adottate con riferimento alla natura
dell'istituto del perdono giudiziale. Egualmente infondato sarebbe il
richiamo all'art. 27 della Costituzione perché le finalità
rieducative della pena possono essere conseguite nei confronti
dell'infermo parziale di mente, mentre è dubbio che ciò possa
avvenire per il minore che delinqua per la prima volta.
2. - Con altra ordinanza in data 17 ottobre 1975 (n. 582 Reg. ord.
1975) il pretore di Genova sollevava la stessa questione di
legittimità costituzionale di cui all'ordinanza in precedenza
riassunta, nel corso di un giudizio a carico di Silvana Luchessa, e
dopo aver disposto perizia medica che aveva concluso nel senso che al
momento dei fatti, essa presentava capacità di intendere e di volere
grandemente scemata.
Il pretore prospettava sinteticamente argomentazioni analoghe a
quelle svolte nella ordinanza di cui al precedente n. 1, soffermandosi
in modo particolare sulla violazione dell'art. 27 della Costituzione.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non si costituiva la parte e non spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Alla pubblica udienza dell'11 maggio 1977 l'avvocato dello
Stato spiegava intervento orale, riportandosi alle ragioni già esposte
nello scritto. Considerato in diritto :
1. - Come ricordato in narrativa, il giudice a quo ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 e 169 del
codice penale nel loro coordinato disposto e in relazione al coordinato
disposto degli artt. 98 e 169 dello stesso codice. Partendo dal
rilievo che tanto per il minore ultraquattordicenne, quanto per
l'imputato affetto da vizio parziale di mente è prevista
(rispettivamente negli artt. 98 e 89 del codice penale) la diminuzione
della pena, il pretore ha ritenuto di dubbia costituzionalità (ex
artt. 3 e 27 della Costituzione) che l'art. 169 del codice penale
consenta al giudice di astenersi dal rinvio a giudizio o dal
pronunciare condanna, concedendo il perdono giudiziale, soltanto nei
confronti del minore e non dell'ultradiciottenne che "nel momento in
cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da
scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di
volere".
2. - La questione non è fondata.
La posizione dell'imputato minore degli anni diciotto e quella
dell'imputato seminfermo di mente, come è riconosciuto dalla
giurisprudenza della Cassazione e dalla dottrina, sono, nel sistema del
codice penale, diverse, non eguali. Per l'imputato minore
ultraquattordicenne l'art. 98 pone al giudice il problema concreto
dell'accertamento della capacità di intendere e di volere, cioè del
normale sviluppo fisio-psichico del minore stesso.
Se la capacità esisteva (al momento del fatto) si ha imputabilità
piena, benché la pena sia sempre diminuita; se non esisteva, non c'è
l'imputabilità.
Resta naturalmente, anche per il minore, la terza ipotesi di
infermità che scemi grandemente la capacità di intendere e di volere,
cioè quella considerata, indipendentemente dall'età, dall'art. 89
del codice penale.
Ma il perdono giudiziale trova il suo fondamento non nella scemata
capacità di intendere e di volere al momento del fatto, bensì in una
previsione del giudice che il minore si asterrà dal commettere
ulteriori reati. Cioè - come è stato più volte riconosciuto dalla
Cassazione-il fondamento giuridico del perdono giudiziale è analogo a
quello della sospensione condizionale della pena. Ancora più evidente
- operando al di qua della condanna, che evita - appare l'analogia con
quell'istituto della probation come trattato con favore nella dottrina
penalistica italiana, ancorché non ancora introdotto nel diritto
positivo nel nostro Paese.
Che poi il perdono giudiziale possa essere concesso solo ai minori
ultraquattordicenni, non costituisce riconoscimento di una loro scemata
capacità di intendere e di volere, ma dipende dalla minore fiducia del
legislatore nella capacità rieducativa del carcere per i minori e
dalla maggior fiducia nella possibilità del loro recupero sociale dopo
il primo incontro con la giustizia penale.
Del resto, come è noto, il problema di una estensione ai
maggiorenni dell'applicabilità del perdono giudiziale si è posto al
legislatore e la soluzione positiva ha già conseguito un voto
parlamentare.
3. - Poiché gli artt. 98 e 89 del codice penale si riferiscono a
situazioni diverse, è escluso che l'art. 169, consentendo il perdono
giudiziale solo ai minori e non ai maggiorenni seminfermi di mente, si
trovi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Né si vede come
possa essere ipotizzato un contrasto con l'art. 27, il quale prescrive
che le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Se il
pretore ha voluto richiamare il precetto a proposito del minore che
beneficia del perdono giudiziale, e quindi non è condannato, il
richiamo è evidentemente fuor di luogo. Se il richiamo è fatto a
proposito del seminfermo di mente condannato a pena diminuita, esso è
egualmente incongruo, per non dire controproducente, in quanto la
condanna non esclude il fine rieducativo della pena, della quale
costituisce il presupposto.
Vero è soltanto che - come si è già detto - la minore fiducia
nella capacità rieducativa della pena, quando si tratti di giovani non
ancora diciottenni, entra tra le motivazioni dell'istituto del perdono
giudiziale e dei limiti nei quali esso è accolto nel nostro diritto
positivo e dai quali ben poteva la legge ordinaria - senza lesione dei
principi costituzionali invocati - escludere gli ultradiciottenni anche
in caso di infermità temporanea non più esistente al momento del
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 89 e 169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e
169 dello stesso codice, sollevata dal pretore di Genova con le due
ordinanze di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte