Sentenza n. 120/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1979 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
citata
- art. 66d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Lazio, notificato il 25 settembre 1978, depositato in cancelleria il 5
ottobre successivo ed iscritto al n. 31 del registro 1978, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare n. 18042 del
27 giugno 1978 emanata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, con la
quale sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla
natura ed all'esercizio delle funzioni amministrative statuali
trasferite alle Regioni in base all'art. 66, comma quinto, del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
uditi gli avvocati Giuseppe Lagonegro e Guido Cervati per la
Regione Lazio ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso del 21 settembre 1978, notificato il giorno 25 dello
stesso mese, la Regione Lazio chiedeva che la circolare n. 18042 del 27
giugno 1978 emanata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste fosse
dichiarata invasiva delle competenze regionali in materia di usi
civici, così come trasferite dall'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, e fosse conseguentemente annullata.
La norma menzionata trasferisce alle Regioni tutte le competenze
amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici; la
circolare suddetta riserva allo Stato i provvedimenti di natura
possessoria, di esecuzione delle decisioni, di esecuzione d'ufficio in
genere, di reintegra, di approvazione delle conciliazioni, ritenendoli
strettamente attinenti all'esercizio del potere giurisdizionale, quando
non addirittura espressione di tale potere. Riserva inoltre allo Stato
la nomina dei Commissari liquidatori e dei Commissari aggiunti, ed i
provvedimenti di legittimazione, previa intesa con i competenti organi
regionali. Ritiene la Regione ricorrente che le competenze riservate
allo Stato dalla circolare impugnata rivestano chiaro carattere
amministrativo. La nomina del Commissario liquidatore inoltre non
potrebbe spettare allo Stato, atteso che tale organo svolge prevalenti
compiti amministrativi e che le esigenze di un corretto esercizio del
potere giurisdizionale sono garantite dal necessario assenso del
Consiglio Superiore della Magistratura. Il Ministro dell'Agricoltura e
Foreste interveniva nella nomina del Commissario solo a tutela
dell'interesse amministrativo, secondo quel che ebbe ad affermare la
sentenza n. 73 del 1970 della Corte costituzionale; ora che le funzioni
amministrative sono state trasferite alle Regioni, del pari alle
Regioni dovrebbero considerarsi trasferiti i poteri in materia di
nomina.
Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva, innanzi tutto, la inammissibilità del medesimo per non
essere la circolare impugnata atto idoneo ad originare un conflitto;
ciò invero non in relazione alla sua natura giuridica (essendo
pacifica la giurisprudenza nel senso che anche un atto del genere può
ledere le competenze della Regione) ma in rapporto al suo specifico
contenuto: la circolare infatti vorrebbe esprimere non un definitivo
indirizzo già in grado di essere attuato, ma, come la stessa richiesta
finale di un cenno di intesa rivelerebbe, un inizio di chiarimento
della materia, suscettibile di ulteriori affinamenti e rettifiche.
Nel merito si sosteneva l'infondatezza del ricorso, assumendosi che
le materie riservate allo Stato sono strettamente connesse con la
tutela giurisdizionale. Solo il Commissario sarebbe in possesso degli
elementi per tentare un esperimento di conciliazione e solo una
complessa valutazione di dati anche processuali potrebbe consentire di
omologare l'accordo conciliativo delle parti; la reintegra
costituirebbe un momento dell'azione di rivendica; carattere
giurisdizionale dovrebbe anche riconoscersi ai provvedimenti
possessori. Stante l'alternatività fra reintegra e legittimazione
anche l'adozione di quest'ultimo atto dovrebbe spettare al Commissario
quale organo che esercita la giurisdizione in materia. E del resto la
circostanza che il d.P.R. n. 616 del 1977 menzionato abbia previsto una
necessaria "intesa" con la Regione escluderebbe che a questa siano
stati trasferiti i poteri decisionali veri e propri. Alcune funzioni
amministrative sarebbero state dalle norme vigenti attribuite al
Commissario liquidatore avuto riguardo alla sua posizione di organo
imparziale e non potrebbero essere dunque trasferite ad organi
regionali che non forniscono analoghe garanzie.
La Regione con successiva memoria ed entrambe le parti nel
dibattimento sviluppavano le rispettive tesi. La Regione, in
particolare, contestava in radice il criterio adottato dalla circolare
relativo alla connessione tra attività amministrativa e
giurisdizionale; una connessione del genere sempre sussisterebbe e
sarebbe connaturata al carattere incidentale, pacificamente affermato
in giurisprudenza, dei poteri giurisdizionali del Commissario per la
liquidazione degli usi civici. Un criterio del genere dunque si
porrebbe in contraddizione con lo spirito e la lettera della nuova
normativa che stabilisce il trasferimento alle Regioni delle competenze
amministrative in materia. Considerato in diritto :
È da esaminare preliminarmente se abbia consistenza il dubbio
espresso nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri: tale dubbio concerne l'ammissibilità del ricorso proposto
dalla Regione Lazio, in relazione al contenuto della circolare n. 18042
del 27 giugno 1978 del Ministero Agricoltura e Foreste.
Questa Corte, fin dalla sentenza n. 11 del 1957, ha ravvisato gli
estremi di un conflitto attuale di attribuzione anche nella emissione
di una circolare, ritenendo che qualsiasi comportamento effettivamente
significante dello Stato o di una Regione possa configurare un atto
invasivo dell'altrui sfera di competenza o tale da menomare le
possibilità di esercizio di altrui potestà; in ogni caso, la
circolare deve consistere in "una chiara manifestazione di volontà in
ordine all'affermazione di una propria competenza" (sent. n. 12 del
1957). Inoltre la Corte ha ritenuto che la legittimazione al ricorso
di una Regione può realizzarsi solo di fronte "ad una sia pure non
formale ma chiara, univoca determinazione di volontà
dell'Amministrazione" (sent. n. 164 del 1963); precisandosi
ulteriormente nella motivazione di quest'ultima pronunzia come
l'istituto del conflitto di attribuzione deve essere mantenuto entro i
confini segnati dalla Costituzione "per non trasformare la Corte
costituzionale in un organo meramente consultivo" giacché altrimenti
la Corte stessa "dovrebbe decidere in base ad astratte formulazioni di
ipotesi, che potrebbero non trovare concreto riscontro nella realtà".
Orbene, dalla circolare n. 18042 del Ministero Agricoltura e
Foreste emerge senza dubbio l'intenzione ministeriale di rendere
"non... molto difforme" (così nel testo), anche dopo la emanazione del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la situazione dei Commissari per la
liquidazione degli usi civici - nei rapporti con il Ministero stesso -
rispetto alla situazione preesistente, venuta in essere con
l'applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del r.d. 26
febbraio 1928, n. 332 e successive modificazioni (in particolare
dell'art. 1, ultimo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11). Tale
continuità sostanziale con il modo di organizzarsi e di agire degli
uffici commissariali dovrebbe discendere secondo la circolare, dalla
inscindibile connessione di talune attribuzioni dei commissari con le
loro funzioni di natura giurisdizionale.
Ma proprio nell'indicare tali attribuzioni (che si asserisce essere
"inscindibilmente connesse alla sfera giurisdizionale") la circolare
difetta di precisione e di univocità: così, per esempio, a proposito
delle "conciliazioni", previste dall'articolo 29 della legge n. 1766
del 1927, non è chiaro se la riaffermazione di competenza statale
concerna l'ordinanza di omologazione del Commissario (come ritiene
l'Avvocatura dello Stato) oppure l'approvazione della convenzione
conciliativa, già omologata, da parte del Ministero anziché della
Regione (come ritiene la difesa della Regione Lazio). Insuperabili
incertezze interpretative emergono pure in tema di "provvedimenti di
natura possessoria, di esecuzione delle decisioni, di esecuzione di
ufficio in genere", provvedimenti rispetto ai quali la circolare non
offre né distinzioni né delimitazioni.
D'altra parte (anche per la molteplicità dei temi sinteticamente
considerati) la non univocità delle indicazioni fornite a proposito di
attribuzioni amministrative "inscindibilmente connesse alla sfera
giurisdizionale" non può non riflettersi sulla definizione delle altre
attribuzioni amministrative dei Commissari (quelle trasferite alle
Regioni), trattate nell'ultima parte della circolare: estendendosi
così, per relationem, l'incertezza circa gli ambiti di competenza.
Pur dovendosi tener conto della complessità e tecnicità della
materia degli usi civici nonché della non perspicua formulazione dei
commi quinto e sesto dell'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
non si può non constatare come, per gli aspetti presi in esame, nella
circolare n. 18042 la manifestazione di intenzioni del Ministero non si
è tradotta in una chiara manifestazione di volontà (quale era invece
espressa nella circolare del Ministero Trasporti, preceduta da parere
del Consiglio di Stato, già oggetto del conflitto risolto con la sent.
n. 213 del 1976).
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per
inidoneità dell'atto ministeriale ad integrare la situazione di
conflitto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dalla Regione Lazio con atto 21 settembre 1978 nei confronti
dello Stato in relazione alla circolare n. 18042 del 27 giugno 1978
emanata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte