Sentenza n. 120/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1980 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 833/1969
- art. 56d.l. 745/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni
degli immobili urbani), modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre
1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1974 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Adducci Margherita e Morelli Carla in
Mariani, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975;
2) ordinanza emessa il 26 novembre 1974 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Spinj Maria Pia e Bianchi Luisa,
iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975;
3) ordinanza emessa il 3 marzo 1977 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra la s.p.a. Montorfano e Chiesa Gianna,
iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre 1977.
Visti gli atti di costituzione di Bianchi Luisa e Spinj Maria Pia
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Gabriele Moricca, per Bianchi Luisa e l'avvocato dello
Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1974 nel procedimento
civile, in grado di appello, vertente tra Adducci Margherita e Morelli
Carla in Mariani, ed avente ad oggetto il diritto o meno alla proroga
legale di un contratto di locazione di immobile urbano ad uso di
abitazione, il tribunale di Roma ha sollevato, ritenendola rilevante e
non manifestamente infondata, la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833, come modificato
dall'art. 56 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in
legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Il giudice a quo ritiene che nel primo e nel secondo comma della
norma impugnata sia stata dettata, ai fini della proroga legale delle
locazioni, una diversa disciplina a seconda che i contratti siano stati
stipulati anteriormente o posteriormente al 1 marzo 1947, nel senso
che, fermo restando il requisito economico-fiscale (reddito non
superiore a lire 2.500.000) per entrambe le relative categorie di
conduttori, il beneficio della proroga resta subordinato, per i
conduttori il cui contratto sia stato stipulato prima del 1 marzo 1947,
alla ricorrenza di un ulteriore requisito (indice di affollamento), non
richiesto, invece, per i conduttori che abbiano stipulato il contratto
dopo la data anzidetta. Questa diversità di trattamento, fondata
esclusivamente sulla data di stipulazione del contratto, comporterebbe
una palese violazione del principio di eguaglianza.
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della proposta
questione, osservando che il legislatore non ha affatto introdotto
un'arbitraria ed ingiustificata diversificazione tra conduttori che
abbiano stipulato il contratto in epoca anteriore o successiva al 1
marzo 1947, ma ha, invece, tenuto conto della diversa situazione
economica e di mercato, e quindi della differenza sostanziale di
posizione tra rapporti di locazione posti in essere prima o dopo tale
data. Basta al riguardo rilevare che i contratti stipulati "prima"
erano soggetti al regime vincolistico, mentre quelli stipulati "dopo"
erano cosiddetti liberi, per contestare l'affermazione del giudice a
quo sulla sussistenza di un diverso trattamento in funzione di un mero
criterio cronologico.
2. - La su indicata questione è stata nuovamente sollevata dallo
stesso tribunale di Roma con ordinanza del 26 novembre 1974, emessa in
altro procedimento civile, in grado di appello, vertente tra Spinj
Maria Pia e Bianchi Luisa in Giannandrea: identici a quelli della
precedente ordinanza gli argomenti addotti a sostegno della non
manifesta infondatezza.
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato, che ha egualmente concluso per l'infondatezza.
Si sono costituite anche le parti private Spinj e Bianchi,
rispettivamente rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Fornario e
Gabriele Moricca.
La difesa della Spinj conclude per l'incostituzionalità della
norma, che attuerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
due categorie di conduttori unicamente in funzione della data di inizio
del rapporto: è irrazionale che si sblocchino locazioni anteriori al
1947, in considerazione del cosiddetto indice di affollamento, mentre
si bloccano le locazioni iniziatesi posteriormente.
La difesa della Bianchi, dal suo canto, conclude per
l'infondatezza, rilevando che il legislatore ha inteso regolare in modo
diverso situazioni diseguali.
3. - L'art. 1, comma primo, della legge n. 833 del 1969, come
modificato dall'art. 56 del d.l. n. 745 del 1970, è stato denunciato,
per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, anche dal tribunale di
Milano con ordinanza del 3 marzo 1977, emessa nel procedimento civile,
in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, vertente tra la s.p.a.
Montorfano e Chiesa Gianna, ed avente ad oggetto l'applicabilità o
meno della proroga legale ad un rapporto di locazione.
Il giudice a quo premette che la Corte di cassazione, con
statuizione vincolante per il giudice di rinvio, ha stabilito che, in
tema di proroga dei contratti di locazione, il primo ed il secondo
comma del citato art. 1 regolano rapporti differenti, e cioè, da un
lato, le locazioni già vincolate, e, dall'altro, le locazioni esenti
da vincoli e non scadute: con la conseguenza che i requisiti previsti
per l'ulteriore proroga dei contratti già prorogati sono soltanto
quelli indicati nel primo comma, mentre i requisiti indicati nel
secondo comma valgono esclusivamente per la proroga dei contratti non
vincolati, protrattisi in base a titolo negoziale e in corso al momento
dell'entrata in vigore della legge n. 833 del 1969. Tale diversità di
disciplina non va immune, ad avviso del tribunale di Milano, dal dubbio
di irragionevolezza, in quanto non appare proporzionata all'elemento di
differenziazione esistente tra le due fattispecie da regolare: occorre,
al contrario, perché sia rispettato il principio d'eguaglianza, che
tra la diversità delle situazioni e la differenza di disciplina esista
uno stretto collegamento causale. Sotto questo profilo, non si
comprende il motivo per il quale il legislatore abbia ritenuto di dover
subordinare la proroga dei contratti vincolati (anteriori al 1 marzo
1947) ad un requisito, quale quello dell'indice di affollamento, che
non si presenta in alcun modo collegato con l'esigenza di perequazione
dei canoni.
A conclusioni di infondatezza della questione è pervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto anche in questo
giudizio, a mezzo dell'Avvocato generale dello Stato, osservando che
ragionevolmente il legislatore ha trattato in modo diverso la
situazione delle locazioni vincolate, per le quali ha richiesto
requisiti più rigidi, rispetto alla situazione delle locazioni in
corso, i cui conduttori corrispondevano un canone superiore rispetto
agli altri. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze in epigrafe, dei tribunali di Roma e Milano,
la Corte è chiamata ad accertare se sia costituzionalmente
illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 1
della legge 26 novembre 1969, n. 833 (come modificato dall'art. 56 del
decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre
1970, n. 1034), nella parte in cui, ai fini della concessione della
proroga legale delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione, detta una diversa disciplina, rispettivamente nel primo e
nel secondo comma, a seconda che trattisi di contratti già prorogati
per effetto di precedenti leggi vincolistiche (cioè contratti
stipulati anteriormente al 1 marzo 1947), o di contratti esenti da
vincoli e in corso alla data di entrata in vigore della legge. La
denunciata norma, pur prescrivendo per entrambe le categorie di
conduttori la sussistenza del requisito economico-fiscale di un reddito
annuo non superiore a lire 2.500.000, subordina il beneficio della
proroga, solo per i conduttori che hanno stipulato prima del 1 marzo
1947, alla ricorrenza anche di altro requisito (indice di affollamento
pari o superiore a 0,75), che non è, invece, richiesto per gli altri
conduttori.
2. - Stante la identità della sollevata questione, i giudizi
vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - Le ordinanze sono state emesse anteriormente all'entrata in
vigore (30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha
dettato nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani. Peraltro,
la Corte rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge,
ai giudizi in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad
ogni effetto le norme precedenti, come quella denunciata, sulla quale,
quindi, ritiene di portare il suo esame, senza richiedere ai giudici a
quibus conferma della rilevanza della questione nei processi di
provenienza.
4. - La questione non è fondata.
La denunciata norma, nella interpretazione accolta dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione e fatta propria dai giudici a
quibus, appare preordinata alla disciplina di situazioni differenziate.
Ed invero, il primo comma dispone la ulteriore proroga (fino al 31
dicembre 1973 o alle scadenze consuetudinarie successive) dei contratti
di locazione "già prorogati" con legge 12 febbraio 1969, n. 4, cioè
dei contratti stipulati anteriormente al 1 marzo 1947, e
ininterrottamente prorogati, di scadenza in scadenza, per effetto delle
succedutesi leggi vincolistiche. Il secondo comma, invece, dispone la
proroga (fino alla stessa scadenza indicata dal primo comma) dei
contratti di locazione "in corso" alla data di entrata in vigore della
legge n. 833 del 1969 (1 dicembre 1969), cioè dei contratti fino
allora esenti da vincoli di legge e non ancora scaduti in base alle
clausole pattizie.
Alla diversità delle situazioni il legislatore fa corrispondere
una diversità di requisiti per la concessione della proroga. Infatti,
i contratti già prorogati sono ulteriormente prorogati solo ove
ricorrano congiuntamente: a) l'indice di affollamento pari o superiore
a 0,75; b) il reddito annuo del conduttore non superiore a lire
2.500.000 (primo comma). I contratti, nei cui confronti non abbia già
operato precedente proroga, sono, invece, prorogati solo ove ricorrano
congiuntamente: a) la composizione di non più di cinque vani abitabili
oltre gli accessori; b) il reddito annuo del conduttore non superiore a
lire 2.500.000 (secondo comma).
La censura d'incostituzionalità si appunta sulla disparità di
trattamento che si concreta nella richiesta dell'indice di affollamento
(pari o superiore a 0,75) per i soli contratti della prima categoria;
mentre tale indice non è richiesto per quelli della seconda categoria
("anche quando l'indice di affollamento sia inferiore ad uno" precisa
la impugnata norma). Ma la Corte non ritiene che in tal guisa venga ad
esser vulnerato il principio costituzionale dell'eguaglianza.
Giova ricordare che l'indice di affollamento va determinato, a
norma del primo comma dell'art. 3 del d.l. 27 giugno 1967, n. 460,
convertito con modificazioni in legge 28 luglio 1967, n. 628, dividendo
il numero dei componenti la famiglia del conduttore per il numero dei
vani abitabili. Ora il legislatore, richiedendo un indice in misura
pari o superiore a 0,75, fa sì che gli alloggi con indice inferiore a
0,75, che esso ritiene esuberanti rispetto alle esigenze familiari del
conduttore, siano sottratti all'ulteriore proroga: trattandosi, cioè,
di immobili da oltre venti anni soggetti al vincolo ed al blocco dei
canoni, dell'ulteriore proroga possono beneficiare soltanto quei
conduttori che, vivendo in un alloggio appena sufficiente per la loro
famiglia, versino in modeste condizioni economiche e non possano quindi
agevolmente mutare abitazione. Invece, per gli alloggi assoggettati a
proroga per la prima volta (e per i quali i canoni sono stati fino a
tal momento quelli di mercato) il legislatore pone requisiti meno
rigidi, prescrivendo soltanto che si tratti di conduttori con modesto
reddito, condizione che, oltre tutto, avrà già di per sé costituito
remora alla locazione di alloggi esuberanti.
In tale prospettiva, la denunciata diversità di disciplina non
appare irragionevole se rapportata alle diverse situazioni che ne
formano oggetto, dovendo considerarsi effetto di quella discrezionale
valutazione della situazione economica e di mercato, che in materia di
locazioni la Corte ha più volte riconosciuto riservata al legislatore
(sentenze n. 132 del 1972; n. 29 del 1975; n. 4 del 1976).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle
locazioni degli immobili urbani), come modificato dall'art. 56 del
decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre
1970, n. 1034, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
con le ordinanze del 15 ottobre 1974 e del 26 novembre 1974 del
tribunale di Roma, e del 3 marzo 1977 del tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte