Sentenza n. 120/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.l. 429/1982
- art. 16d.P.R. 636/1972
- art. 12legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 7d.P.R. 739/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo
comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge
7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) e dell'art. 16
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 20 marzo
1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul
ricorso proposto da Calvi Corrado contro l'Ufficio II.DD. di
Gallipoli iscritta al n. 608 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, con
ordinanza in data 20 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
nonché dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come
sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.
Nell'atto di rimessione si espone che il Tribunale di Lecce, con
sentenza divenuta irrevocabile nel giugno 1987, assolveva Corrado
Calvi dai reati di omessa fatturazione e annotazione nelle scritture
contabili di somme di denaro riscosse a titolo di provvigione negli
anni 1983 e 1984, ritenendo l'insussistenza dei fatti contestati.
Tuttavia, il locale ufficio delle imposte dirette, anche in ragione
delle predette provvigioni, notificava, in data 26 novembre 1987,
avvisi di accertamento (ai fini Irpef e Ilor) per il maggior reddito
di impresa conseguito negli anni 1983-84, irrogando le conseguenti
pene pecuniarie per infedele dichiarazione. Gli avvisi di
accertamento e la successiva iscrizione a ruolo delle relative
imposte e sanzioni non venivano tempestivamente impugnate dal
contribuente che, in data 9 settembre 1988 presentava un'istanza con
cui chiedeva che, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, in relazione ai redditi dichiarati inesistenti
dal Tribunale di Lecce, l'Ufficio provvedesse a rivedere gli
accertamenti, ormai definitivi, con conseguente riliquidazione e
sgravio delle imposte iscritte in eccedenza. Non ottenendo alcuna
risposta in ordine a tale istanza, il contribuente, con due distinti
ricorsi impugnava in via giurisdizionale il relativo silenzio-rifiuto
nonché l'avviso di mora nel frattempo notificatogli.
La Commissione tributaria di primo grado di Lecce, riuniti i
ricorsi, riteneva quello contro l'avviso di mora inammissibile
perché proposto per motivi attinenti all'accertamento e, quindi,
proponibili solo impugnando quest'ultimo e quello avente ad oggetto
il silenzio-rifiuto egualmente inammissibile, sia perché tale
comportamento non rientra tra gli atti impugnabili tassativamente
indicati dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, sia perché, anche
considerandolo come silenzio attinente ad un'istanza di rimborso,
mancherebbero comunque le condizioni previste dal sesto comma del
citato art. 16 (non trattandosi di un'ipotesi di versamento diretto e
risultando regolarmente notificati sia gli avvisi di accertamento che
il ruolo).
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente osservando
che, in base all'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, la
sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata in ordine ai
reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul
valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo
tributario per quanto concerne i fatti materiali oggetto del giudizio
penale, mentre, sempre in riferimento a quest'ultimi, ai sensi del
secondo comma della medesima disposizione, l'ufficio finanziario, se
non è scaduto il termine per l'accertamento, può integrare,
modificare o revocare gli accertamenti già notificati. Pertanto, il
giudicato penale, pur non incidendo in via diretta ed immediata
sull'azione amministrativa, costituirebbe pur sempre un nuovo
elemento di fatto che comporta la riattivazione della funzione.
Sarebbe infatti assurdo ritenere che gli eventuali effetti di una
sentenza penale favorevole al contribuente vengano impediti, in sede
fiscale, dalla definitività dell'accertamento.
L'ufficio finanziario, costituitosi in giudizio, rilevava, invece,
che la definitività dell'accertamento impedisce, da un lato, di
porre in discussione la pretesa tributaria, e, dall'altro,
l'applicazione automatica della disposizione di cui all'art. 12,
secondo comma, del decreto-legge n. 429 del 1982. Il potere di
integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati, in
base ai fatti materiali che hanno costituito oggetto del giudizio
penale, va infatti esercitato per gli accertamenti non ancora
definitivi e non per quelli resi invece intangibili ed irrevocabili,
per mancata impugnazione nei termini di prescrizione o decadenza.
2. - In tale quadro processuale, sollevando la questione di
legittimità costituzionale di cui all'inizio, la Commissione
remittente osserva che l'efficacia di giudicato che la sentenza
penale irrevocabile riveste nel processo tributario risulterebbe
fortemente limitata dal citato articolo 12, secondo comma, che non
impone all'amministrazione l'obbligo - bensì le attribuisce soltanto
la facoltà - di rivedere quegli accertamenti fondati su fatti sui
quali si è formato il giudicato penale.
Al riguardo, infatti, non si può non riconoscere che l'intento
del legislatore del 1982 di privilegiare l'accertamento dei "fatti
materiali" compiuto in sede penale, facendolo comunque incidere sul
processo tributario, indipendentemente dal fattore cronologico di
conclusione di quest'ultimo (così come avrebbe riconosciuto la
stessa amministrazione nella nota 1/3691 del 23 ottobre 1986,
Direzione generale del Contenzioso) trova la sua ratio non solo nel
principio di unità della giurisdizione, ma anche nell'esigenza di
evitare l'aberrante conseguenza di un'imposizione di tributi fondata
su fatti che il giudicato penale ha ritenuto insussistenti.
Rileva peraltro il giudice a quo che, sempre in riferimento
all'accertamento relativo all'imposta sui redditi per l'anno 1983,
una ulteriore sentenza di assoluzione del contribuente per
insussistenza del fatto materiale attribuitogli (simulazione di
componenti negativi di reddito, art. 4 lett. f) del decreto-legge n.
429 del 1982), divenuta irrevocabile dopo la conclusione del giudizio
tributario di primo grado, non potrebbe - in base alla normativa
vigente - avere alcun rilievo nella pendente fase di appello.
Si dubita pertanto della legittimità costituzionale dell'art. 12,
secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito
in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui, prevedendo che in
base ai fatti materiali accertati con sentenza penale divenuta
irrevocabile, gli uffici finanziari debbano procedere ai relativi
accertamenti o possano integrare, modificare o revocare quelli già
compiuti, non si impone a quest'ultimi l'obbligo di uniformarsi al
giudicato penale e si condiziona l'esercizio del potere di revisione
al mancato decorso del termine per l'accertamento.
Viene altresì sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come
sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella
parte in cui non prevede che contro l'avviso di mora ed il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso si possa comunque - e
cioè a prescindere dai limiti posti dal terzo e sesto comma della
disposizione - proporre ricorso alla Commissione tributaria, qualora
si intenda far valere l'esistenza o inesistenza di fatti materiali
accertata con sentenza penale divenuta irrevocabile.
Ad avviso della Commissione remittente, le norme impugnate,
nell'ipotesi in cui l'accertamento tributario sia ormai divenuto
definitivo, violerebbero l'art. 3 della Costituzione in quanto
porrebbero in identica situazione, sul piano fiscale, il contribuente
condannato in sede penale e quello invece assolto. Peraltro,
l'impossibilità per quest'ultimo di far valere nel processo
tributario - rispetto a qualsiasi atto di natura impositiva - il
giudicato sui fatti materiali accertati dal giudice penale violerebbe
non solo il diritto di difesa ma anche il principio di cui all'art.
53, obbligandolo, in ultima analisi, a soggiacere ad un prelievo
fiscale che prescinde dalla sua effettiva capacità contributiva. Le
disposizioni censurate, poi, risulterebbero altresì lesive della
norma di cui all'art. 97 della Costituzione che tende ad assicurare
il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Per quanto attiene alla rilevanza delle questioni così sollevate,
osserva il giudice a quo che l'eventuale dichiarazione di
illegittimità delle norme impugnate gli consentirebbe di ritenere i
ricorsi ammissibili, contrariamente a quanto - con una decisione
assolutamente incensurabile alla luce dell'attuale normativa - ha
invece ritenuto il giudice di primo grado.
3. - Ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato
deducendo anzitutto l'inammissibilità delle questioni per difetto di
rilevanza sotto diversi profili. In primo luogo, in quanto
prospettate con riferimento ad una situazione di sopravvenienza del
giudicato penale che, nella specie, non si sarebbe verificata,
risultando la sentenza penale del 24 febbraio 1987 anteriore alla
scadenza dei termini per proporre ricorso in Commissione tributaria,
e, quella del 20 dicembre 1989 del tutto estranea alla materia del
contendere. In secondo luogo, perché lo stesso giudice a quo
definirebbe le questioni non necessarie per la soluzione della
controversia e perché quest'ultima, avendo ad oggetto atti non
impugnabili, risulterebbe instaurata in modo del tutto fittizio.
Le questioni sarebbero poi inammissibili anche perché prospettate
in modo alternativo, non essendo chiaro se il giudice a quo richieda
una pronuncia additiva della norma processuale di cui all'art. 16,
terzo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, o, invece, una pronuncia
manipolativa della disposizione relativa all'attività amministrativa
di accertamento di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto-legge
n. 429 del 1982.
Nel merito, l'art. 3 della Costituzione non risulterebbe violato,
non potendosi ritenere che la posizione di chi ha impugnato l'avviso
di accertamento contestando anche i fatti che hanno formato oggetto
di un giudizio penale sia omogenea alla posizione di chi non ha
impugnato il predetto avviso o non lo abbia impugnato in relazione a
quei fatti.
Affermare, poi, la prevalenza del giudicato penale
sull'accertamento ormai definitivo significherebbe contraddire il
criterio della reciproca separazione tra processo penale, da un lato,
e processo ed accertamento tributario, dall'altro. Né potrebbe
invocarsi il criterio di imparzialità dell'amministrazione per
consentire agli uffici finanziari di derogare alle norme che
prevedono la definitività dell'accertamento per acquiescenza del
contribuente. D'altra parte, la facoltà attribuita dal citato art.
12, secondo comma, di rivedere gli accertamenti già notificati
consisterebbe nella sola possibilità di verificare se il contenuto
della sentenza possa effettivamente riflettersi sull'oggetto
dell'accertamento, e non già nella mera discrezionalità di decidere
se adeguarsi o meno al giudicato.
L'interveniente esclude, infine, sia la violazione dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, in quanto il contribuente che
intenda far valere l'autorità del giudicato penale può farlo nei
termini della normativa tributaria, che il contrasto con l'art. 53,
primo comma, della Costituzione, poiché le disposizioni impugnate
non attengono direttamente al dovere sostanziale di contribuire alle
spese pubbliche. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria) e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come
sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.
L'ordinanza di rimessione muove dalla considerazione che il citato
articolo 12 - prevedendo che, in base ai fatti materiali accertati
con sentenza penale divenuta irrevocabile (come nel caso oggetto del
giudizio a quo), gli uffici finanziari, qualora non sia scaduto il
relativo termine, debbano procedere ad accertamenti, o possono
integrare, o modificare o revocare quelli già compiuti - non imponga
agli uffici l'obbligo di uniformarsi al giudicato penale, e che
l'art. 16 non prevede che contro l'avviso di mora ed il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso si possa comunque - e
cioè a prescindere dai limiti posti dal terzo e sesto comma della
disposizione - proporre ricorso alla Commissione tributaria, qualora
dinanzi ad essa si intenda far valere l'esistenza o l'inesistenza di
fatti materiali accertati con sentenza penale divenuta irrevocabile.
Tali previsioni normative violerebbero, ad avviso del giudice a
quo: a) l'art. 3 della Costituzione, ponendo in identica situazione,
sul piano fiscale, il contribuente condannato in sede penale e quello
invece assolto; b) gli artt. 24 e 53 della Costituzione, in quanto,
impedendo al contribuente assolto in sede penale di far valere nel
processo tributario, rispetto a qualsiasi atto di natura impositiva,
il giudicato sui fatti materiali accertati dal giudice penale, ne
violerebbero il diritto di difesa costituzionalmente garantito,
facendolo, in definitiva, soggiacere ad un prelievo fiscale che
prescinde dalla sua effettiva capacità contributiva; c) con l'art.
97 della Costituzione, che tende ad assicurare il buon andamento e
l'imparzialità della pubblica amministrazione.
2. - Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di
inammissibilità dedotte dall'Avvocatura generale dello Stato.
Con la prima eccezione si sostiene che le questioni sarebbero
state sollevate in riferimento ad una situazione di sopravvenienza
del giudicato penale, non sussistente nella fattispecie, poiché la
sentenza del 24 febbraio 1987 risulta anteriore alla scadenza del
termine per ricorrere alla Commissione tributaria, mentre quella del
20 dicembre 1989 è del tutto estranea alla materia del contendere.
In proposito osserva la Corte che la questione non risulta affatto
prospettata in relazione all'ipotesi di sopravvenienza del giudicato
penale rispetto agli atti impositivi (ed eventuali accenni in tal
senso rivestono, nell'ambito dell'ordinanza di rinvio, carattere
esclusivamente argomentativo) poiché il suo nucleo centrale attiene,
invece, proprio al caso - che ha dato luogo alla controversia - del
giudicato penale formatosi anteriormente alla notifica dell'atto di
accertamento. Inoltre, è del tutto ininfluente la circostanza che la
seconda sentenza del giudice penale, quella del 20 dicembre 1989, sia
estranea alla materia del contendere, perché ciò non sposta i
termini della questione la cui rilevanza si fonda esclusivamente sul
riferimento alla prima sentenza del giudice penale, quella del 24
febbraio 1987, divenuta irrevocabile in epoca anteriore agli atti
impositivi e, quindi, alla scadenza del termine per ricorrere dinanzi
alla Commissione tributaria.
2.2. - Anche la seconda eccezione di inammissibilità -
argomentata su di una asserita non "necessarietà" delle questioni ai
fini della soluzione della controversia, che ha per oggetto atti
impositivi non più impugnabili, per cui il giudizio risulterebbe
instaurato in modo fittizio - non può essere condivisa. Difatti,
come si vedrà meglio in prosieguo nell'esame del merito, le
questioni, come prospettate, tendono proprio ad una dichiarazione di
illegittimità delle norme impugnate che consenta di far valere,
indipendentemente dalla scadenza dei termini di impugnativa
dell'accertamento, l'insussistenza - dichiarata con sentenza penale
passata in giudicato - dei fatti posti a suo fondamento. Non può
perciò ritenersi fittizia una lite che tende alla soluzione di una
controversia sull'inesistenza dell'obbligazione tributaria, preclusa
da norme della cui legittimità costituzionale si dubiti.
2.3. - Neppure può essere condivisa l'eccezione di
inammissibilità dedotta nell'assunto che la questione sarebbe stata
sollevata nei confronti dell'art. 16, terzo comma, del d.P.R. n. 636
del 1972, e dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge n. 429 del
1982, in modo alternativo.
L'assunto dell'alternatività non trova riscontro nell'ordinanza
di rinvio che denuncia entrambe le norme per ottenere una pronuncia
che, intervenendo su di esse congiuntamente, consenta, sotto il
profilo sostanziale e processuale, il sindacato del giudice
tributario su atti impositivi difformi dal giudicato penale.
3. - Nel merito la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, non è fondata.
La norma impugnata che - come anche sostenuto dalla dottrina
prevalente - attraverso l'espressione letterale "può" intende
attribuire all'amministrazione il potere di verificare l'eventuale
rilevanza fiscale del fatto penalmente accertato, ai fini dei
conseguenti provvedimenti, va naturalmente inquadrata per il resto
nel sistema normativo vigente, il quale contiene il principio
generale, desumibile dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248,
all. E, dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato
dei tribunali. E poiché la norma denunciata, e cioè il secondo
comma dell'art. 12 citato, letto anche alla luce del primo comma, non
contiene una espressa deroga a quel principio, deve ritenersi che ad
esso è tenuta ad uniformarsi l'amministrazione finanziaria
nell'adozione dei provvedimenti previsti dalla disposizione
impugnata, onde viene meno il presupposto su cui si fonda il dubbio
di costituzionalità.
4.1. - Non fondata è anche la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come
sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.
Tale disposizione consente al contribuente di impugnare
l'accertamento che egli assuma difforme dai fatti ritenuti nel
giudicato penale entro i termini previsti dalle norme vigenti e gli
consente altresì di impugnare l'iscrizione in ruolo e l'avviso di
mora, anche per vizi attinenti agli atti impositivi in senso proprio
(avviso di accertamento, avviso di liquidazione dell'imposta,
provvedimento che irroga le sanzioni), qualora tali atti non gli
siano stati notificati in precedenza.
Ciò esclude che possano ritenersi violati gli artt. 24 e 53 della
Costituzione, congiuntamente invocati sotto questo profilo
nell'ordinanza di rinvio, perché la norma impugnata salvaguarda il
diritto di difesa del contribuente e quindi la possibilità di far
valere le sue ragioni, anche in relazione al rispetto del principio
della capacità contributiva (che, peraltro, non riguarda le norme di
carattere processuale), con la previsione di un ricorso avverso
l'atto con il quale per la prima volta si è stati messi a conoscenza
della pretesa impositiva, entro un non irragionevole termine di
decadenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentt.
nn. 372 del 1988, 46 e 214 del 1974, 186 del 1972, 85 del 1973).
Quanto alla lamentata impossibilità di proporre ricorso alla
Commissione tributaria avverso il silenzio-rifiuto che la norma
impugnata considera rimedio speciale applicabile solo in relazione
all'istanza di rimborso, l'invocata estensione di tale rimedio - che
ha carattere più ampio di fronte ad altre giurisdizioni - ad istanze
diverse, ed in particolare a quelle dirette ad ottenere un riesame
dell'atto di accertamento, avrebbe senso solo se si trattasse della
sopravvenienza del giudicato penale rispetto ad esso. La questione,
invece, attiene ad una controversia relativa alla sopravvenienza,
rispetto al giudicato, dell'atto di accertamento, in relazione al
quale il diritto di difesa è tutelato dall'attuale sistema di
impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria.
4.2. - Neppure può ravvisarsi il denunciato contrasto con l'art.
3 della Costituzione (per quanto questo riferimento possa riguardare
anche la questione concernente l'art. 16 ora in esame), perché la
possibilità per il contribuente di far valere, con ricorso alla
Commissione tributaria, le sue ragioni fondate sul giudicato penale
che abbia accertato l'inesistenza di fatti posti a base della pretesa
tributaria successivamente avanzata, toglie ogni valore all'assunto,
sostenuto dal giudice a quo, secondo cui le norme denunciate
porrebbero sullo stesso "piano fiscale, il contribuente condannato in
sede penale e quello invece assolto".
4.3. - Quanto infine all'art. 97 della Costituzione - se ed in
quanto possa ritenersi che tale parametro sia stato invocato
dall'ordinanza di rinvio in relazione alla questione avente per
oggetto l'art. 16 citato - osserva la Corte che, una volta ritenuto
valevole anche per l'amministrazione finanziaria il principio
dell'obbligo di conformarsi al giudicato, ed una volta che al
contribuente è data possibilità di far valere entro termini congrui
di decadenza le proprie ragioni dinanzi alle Commissioni tributarie,
non possono in nessun modo ritenersi violati, come invece si
asserisce, i principi di imparzialità e di buon andamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 12, secondo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria) e dell'art. 16, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come
sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte