Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo

comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967,

n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste

elettorali), come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio

1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la

disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione

delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e

al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), promosso

con ordinanza emessa il 3 luglio 1992 dal Pretore di Taranto -

sezione distaccata di S. Giorgio Jonico nel procedimento civile

vertente tra Fanigliulo Cosimo e il Comune di S. Giorgio Jonico,

iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con delibera del Consiglio comunale di S. Giorgio

Jonico in data 27 aprile 1992, vistata dalla Commissione regionale di

controllo in data 15 maggio 1992, Cosimo Fanigliulo veniva dichiarato

decaduto dalla carica di consigliere comunale per essere stato

cancellato dalle liste elettorali in conseguenza della dichiarazione

di fallimento pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza 3

febbraio 1992;

che il provvedimento di cancellazione della Commissione

elettorale comunale è stato impugnato dall'interessato ai sensi

dell'art. 82 della legge 16 maggio 1960, n. 570;

che, pendente il giudizio di impugnativa davanti alla Corte

d'appello di Lecce, il Pretore di Taranto - sezione distaccata di S.

Giorgio Jonico, adito in via di urgenza dal Fanigliulo con una

domanda di sospensione della delibera del consiglio comunale, ha

sollevato, con ordinanza del 3 luglio 1992, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo

comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituiti dagli

artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, "nella parte in cui

non prevedono che la perdita della capacità elettorale attiva del

fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza

dichiarativa di fallimento", per contrasto con l'art. 3, primo comma,

della Costituzione;

Considerato che, essendo già pendente la causa per il merito,

competente a pronunciare sulla domanda di provvedimento d'urgenza ai

sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., sempre che applicabile nella

specie, era lo stesso giudice del merito (art. 701 cod. proc. civ.);

che, pertanto, il Pretore remittente è un giudice

manifestamente incompetente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e

32, primo comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione

del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo

e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come

sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15

(Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste

elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e al testo

unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei

deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore

di Taranto - sezione distaccata di S. Giorgio Jonico con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte