Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1995 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile

1994 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di

Falardi Gian Pietro ed altro, iscritta al

n. 407 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Brescia

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 81, secondo comma, del codice penale "nei

limiti in cui non consente l'applicazione del beneficio della

continuazione ai reati colposi";

che, ad avviso del remittente, detta preclusione costituisce una

violazione del principio della parità di trattamento in quanto, in

caso di contravvenzioni colpose, il trattamento sanzionatorio risulta

più grave di quello applicabile in caso di analoghe contravvenzioni

dolose;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della

questione;

Considerato che nel medesimo provvedimento di rimessione il

giudicante dà atto di non aver ancora stabilito la natura dolosa o

colposa delle fattispecie di reato sottoposte al suo esame;

che pertanto la questione, presentandosi, allo stato, meramente

eventuale e priva dell'indispensabile requisito della rilevanza, va

ritenuta manifestamente inammissibile (v. ordd. nn. 76, 370, 412, 498

e 566 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte