Sentenza n. 120/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera a) della legge della regione Lombardia del 17 febbraio 1986,
n. 5 (Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle
istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività
ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi), promosso con
ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal pretore di Mantova nel
procedimento civile vertente tra Mazzali Alberto ed altri e USLL 47
di Mantova iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento della regione Lombardia;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Mantova, adito da Mazzali Alberto e altri,
medici-chirurghi, avverso ordinanze-ingiunzioni che comminano
sanzioni amministrative per l'attivazione di ambulatori medici senza
autorizzazione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 1, lettera a), della legge della regione Lombardia 17 febbraio
1986, n. 5 (Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle
istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività
ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi), nella parte in
cui assimila situazioni diverse, e cioè gli istituti con
organizzazione propria che presentano le stesse caratteristiche delle
case e degli istituti di cura, e lo studio privato del singolo medico
con targa pubblicitaria e, in ipotesi, con un solo dipendente.
Detta assimilazione sarebbe irragionevole: se scopo della norma è
infatti quello di consentire il controllo dell'autorità preposta ai
servizi sanitari gestiti dai privati, la definizione di ambulatorio
va circoscritta alle strutture organizzate che siano dotate di
attrezzature idonee per gli accertamenti diagnostici e gli interventi
terapeutici. Di qui, la violazione del principio di eguaglianza.
2. - È intervenuto il presidente della regione Lombardia, nel
senso dell'inammissibilità e, in subordine, dell'infondatezza.
Innanzitutto, perché il rimettente non descrive le caratteristiche
degli studi professionali dei ricorrenti, precludendo in tal modo al
giudice costituzionale il controllo della rilevanza, per cui la
questione sarebbe inammissibile per insufficiente indicazione dei
fatti di causa. Ulteriore ragione di inammissibilità è, poi, nel
fatto che l'ordinanza non precisa il "senso" della richiesta
declaratoria di illegittimità costituzionale, ed è indeterminato il
thema decidendum; né si individuano ragioni a sostegno
dell'introduzione di scelte non costituzionalmente obbligate e,
quindi, riservate alla discrezionalità del legislatore.
Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata. Il legislatore
regionale ha sottoposto a controllo tutte le strutture aperte al
pubblico, movendo da un dato oggettivo, e cioè la possibilità di
accesso indifferenziato. Coerentemente, si è dato rilievo
all'elemento della pubblicità che mira ad attirare clienti nella
struttura sanitaria, favorendo così l'accesso a un pubblico
indifferenziato. Altrettanto può dirsi per l'ulteriore elemento
della presenza di dipendenti, che si giustifica in nome dell'esigenza
di mantenere rapporti con il pubblico.
L'ampiezza della fattispecie descritta dalla disposizione censurata
- prosegue la difesa della regione - è funzionale alla tutela degli
utenti della struttura sanitaria, quale che sia la sua importanza.
Ma anche aderendo alla prospettazione dell'ordinanza, le conclusioni
non sarebbero diverse. Se l'intento del legislatore regionale -
invero costituzionalmente apprezzabile - fosse stato quello di
esercitare un controllo sui servizi sanitari gestiti dai privati, non
si vede per quale motivo vi si dovrebbero sottrarre le strutture
carenti di attrezzature idonee per gli accertamenti e gli interventi
terapeutici, giacché si impone il massimo rigore per qualunque
attività di assistenza sanitaria.
Argomenti, questi, che la Regione Lombardia ha ribadito in una
memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio, ove si
richiamano le sentenze di questa Corte nn. 35 e 17 del 1997, con
riguardo al valore costituzionale, essenziale, della salute. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Mantova ha sollevato, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge della regione Lombardia
17 febbraio 1986, n. 5 (Disciplina per l'autorizzazione e la
vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che
svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di
infermi), nella parte in cui assimila indiscriminatamente situazioni
diverse, e cioè gli istituti aventi individualità e organizzazione
propria che presentano le stesse caratteristiche delle case e degli
istituti di cura, e lo studio privato del singolo medico il quale
abbia, in ipotesi, un solo dipendente e la targa pubblicitaria. Detta
assimilazione sarebbe irragionevole e fonte di disparità; e,
infatti, se la norma tende a controllare i servizi sanitari gestiti
dai privati, la definizione di ambulatorio va circoscritta alle
strutture organizzate, dotate di attrezzature per gli accertamenti
diagnostici e le terapie prescritte.
2. - Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità mosse dalla
regione Lombardia, secondo cui l'ordinanza di rimessione non indica i
fatti di causa, è indeterminata nel thema decidendum, e inoltre
richiede alla Corte una pronuncia lesiva dell'ambito di
discrezionalità riservato al legislatore.
Nella parte iniziale, relativa alle sanzioni amministrative
comminate ai ricorrenti per aver attivato ambulatori medici senza
l'autorizzazione, prevista dalla legge regionale n. 5 del 1986,
l'ordinanza motiva in modo per vero succinto, ma sufficiente, circa
la rilevanza della questione. Né può dirsi incerto il thema
decidendum: il dubbio di legittimità, avanzato alla luce dell'art. 3
della Costituzione, concerne l'assimilazione - nell'ultima parte
dell'art. 2, comma 1, lettera a) - di fattispecie che si assumono
diverse. E non vale altresì, quale ragione di inammissibilità, la
garanzia della discrezionalità legislativa, dal momento che dopo
un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale si renderebbe
comunque necessario un successivo intervento del legislatore
regionale volto a dare razionale sistemazione alla materia, secondo i
principi affermati da questa Corte.
3. - Passando dunque al merito, la questione è infondata.
Il giudice a quo si duole dell'assimilazione - a suo avviso
ingiustificata - di situazioni diverse: quella degli istituti con
individualità e organizzazione propria e autonoma, e quella dello
studio privato del singolo medico; onde la violazione del principio
di eguaglianza.
Va considerato, innanzitutto, che la regione è titolare dei poteri
di vigilanza e di autorizzazione sulle istituzioni sanitarie di
carattere privato, fra i quali rientra, certo, quello di autorizzarne
la pubblicità (in particolare, v. la sentenza n. 461 del 1992). La
definizione delle istituzioni sanitarie private che svolgono
attività ambulatoriali, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5
del 1986, è strumentale al meccanismo autorizzatorio disciplinato
dall'art. 3 che vale, infatti, per le strutture individuate dalla
legge.
La questione di legittimità costituzionale pone un problema di
bilanciamento fra diverse istanze: vi è l'esigenza di tutelare beni
pubblici essenziali, riconducibili al diritto fondamentale della
salute, con il riconoscimento di poteri di vigilanza e di
autorizzazione affidati a soggetti pubblici; ma occorre che tali
poteri siano conformati in modo ragionevole, al fine di non limitare
- senza che vi sia effettiva necessità - l'iniziativa privata nel
settore dell'assistenza sanitaria. Ora, non si può dire che la
scelta operata dal legislatore regionale sia fonte di disparità
ingiustificate o sia, comunque, irragionevole. La lettera a)
dell'art. 2, qui in esame, si fonda essenzialmente sulla sussistenza
di una "autonomia organizzativa" della struttura e sulla sua
"apertura al pubblico": deve trattarsi, cioè, di "istituzioni
sanitarie", secondo quanto precisato nella parte iniziale dell'art.
2, comma 1, e nell'ultima parte della lettera a), che eccettua gli
studi privati sprovvisti di organizzazione propria.
Il sistema qui ricostruito si sottrae, dunque, alle censure mosse,
e la questione va dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della regione Lombardia
17 febbraio 1986, n. 5 (Disciplina per l'autorizzazione e la
vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che
svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di
infermi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal pretore di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte